CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20287/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 42_Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova disposta nei suoi confronti; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso sia inammissibile, in quanto la valutazione sul se i comportamenti tenuti dal condannato in corso di esecuzione siano incompatibili o meno con la prosecuzione della misura è connotata da profili di discrezionalità (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239), discrezionalità esercitata in modo non illogico nel caso in esame, in cui il Tribunale non si è limitato a constatare la esistenza dei comportamenti, ma - evidenziando l'esistenza di un pericolo di recidiva nella prosecuzione dell'affidamento - ha effettuato proprio quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato in costanza di misura alternativa che dimostra la mancanza di una risposta positiva in termini di rieducazione e la consequenziale inutilità della prosecuzione della misura; l'argomento proposto in ricorso della lettura non corretta della segnalazione per una tentata estorsione che avrebbe commesso il ricorrente non è idoneo ad incrinare il percorso logico della motivazione, atteso che la circostanza che il condannato sia stato controllato, pur se senza armi, dai Carabinieri in prossimità dell'abitazione del soggetto asseritamente estorto e che abbia riconosciuto l'esistenza di un credito che intendeva riscuotere è, in realtà, una conferma dell'ipotesi indiziaria, e rende non illogica la decisione che ha ritenuto esistente nella prosecuzione della misura un pericolo di recidiva; nella procedura davanti al Tribunale di sorveglianza non deve, infatti, essere dimostrata l'esistenza del reato di estorsione, ma è sufficiente emerga un pericolo di recidiva, che è normativamente ostativo alla concessione della misura (cfr. art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354: "assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M