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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25026/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Fermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione, relativamente alle argomentazioni poste alla base dell'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale, è inammissibile, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti idonei a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti, è inammissibile e manifestamento infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

A ciò si aggiunga che il motivo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, atteso che l'art. 69, comma quarto, cod. pen. prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Fermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione, relativamente alle argomentazioni poste alla base dell'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale, è inammissibile, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti idonei a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti, è inammissibile e manifestamento infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). A ciò si aggiunga che il motivo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, atteso che l'art. 69, comma quarto, cod. pen. prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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