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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 23378/2026

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lla Corte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa il 25/02/2026, la Corte di appello di Napoli, inriforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed appellata dal Pubblico ministero,dichiarava l’imputata colpevole del reato ascritto e la condannava alla pena dianni due di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Venivainoltre disposta la confisca, a norma dell’art 640-quater cod. pen., della sommadi euro 5.106,70 o di beni per valore corrispondente.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mele, difensore di fiducia dell’imputata, articolando tre motivi.2.1.

Con primo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 640-bis cod.pen. ed in relazione alla normativa su reddito di cittadinanza, nonché vizio dimotivazione in ordine alla individuazione degli oneri dichiarativi ed allamodulistica Inps.Sul punto, rileva la ricorrente come la Corte di appello abbia individuatoassertivamente le informazioni ritenute dovute, senza indicazione delle specifichedisposizioni normative e regolamentari applicabili; la sentenza non si sarebbeinoltre confrontata con le eventuali ambiguità e lacune del formulario Inps e sulleistruzioni fornite.2.2.

Con secondo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606. comma1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 640-biscod. pen., nonché vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo.2.3.

Con terzo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e133 cod. pen., nonché vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanzecriteri di cui all’art. 133 cod. pen., che impongono una valutazione complessivadella personalità dell’imputato e della gravità del fatto e degli ulteriori elementiindicati dalla norma; rileva, inoltre, come la motivazione sul diniego delleeventuali elementi favorevoli, valorizzando di contro illegittimamente il silenzioserbato dalla imputata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi aspecifici omanifestamente infondati.1.1.

In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dellainosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché dellamancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazionerende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degliartt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U, n.29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimocapo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili insede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., hal'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso- di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali partisia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, direcente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), nonpotendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborarel'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quellisuscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizidella motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei edincompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento adun medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019,Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n.800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).1.2.

Ciò premesso, il primo motivo è aspecifico.Gli oneri dichiarativi sono stati individuativi in quelli di cui al d.l. 4/2019,recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”,conv. in l. 26/2019 (vds. pag. 3 della sentenza impugnata).La Corte territoriale ha altresì reso motivazione, puntuale e priva di aporielogiche, nonché aderente alle risultanze processuali (tanto che non vieneformulato alcun vizio di travisamento della prova), circa la chiarezza del modulocompilato dalla imputata, secondo quanto emerso non solo dalla visione direttadello stesso, ma anche alla testimonianza del teste di polizia giudiziaria (vds.ancora pag. 3 della sentenza citata): si tratta, dunque, di articolatomotivazionale con cui il profilo di censura omette qualsiasi confronto critico especifico.1.3.

Quanto al secondo motivo, lo stesso risulta, già nella sua formulazione,perplesso, contenendo una denuncia generica e cumulativa di vizi di violazione dilegge e di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato.Di contro, dalla lettura della sentenza impugnata risulta esposta motivazionecompiuta e logica, che dà conto degli elementi, di ordine fattuale e logico, da cuiè stata inferita la sussistenza del dolo (vds. pag. 3 della sentenza citata).1.4.

Il terzo motivo risulta aspecifico, sia per il mancato confronto con lamotivazione della sentenza, che in ragione della formulazione, ancorata ageneriche allegazioni di necessità di valutazione di ‘eventuali’ elementifavorevoli, neppure indicati, nonché manifestamente infondato.Invero, la Corte di appello ha rilevato la assenza di elementi positivamentevalutabili al fine della concessione delle attenuanti generiche e vieppiù ritenuto,in senso ostativo alla concessione, il precedente penale di cui la [OSCURATO:PERSONA] risultavagravata (vds. pag. 4 della sentenza citata).La decisione risulta avere fatto corretta applicazione, sul punto, del principiodi diritto, secondo cui la mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche è giustificata, con motivazione esente da manifesta illogicità(circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità:Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01), anche allorquando ildiniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficienteche egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n.3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010,Giovane, Rv. 248244).Nella specie, la Corte territoriale ha dunque congruamente valorizzato, comeelemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum,oltre alla presenza di precedente condanna per grave delitto, la sostanzialeassenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento dell’ulteriore beneficio (daultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489, secondo cui ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con ild.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio2008, n. 125).Inoltre, la valutazione della capacità a delinquere della imputata, per cometratteggiata in sentenza in ragione del grave precedente penale per delitto di cuiall’art. 74 d.p.R. 309/1990, e ritenuta per escludere delle attenuanti genericheben può giustificare anche la dosimetria della pena, siccome sostenuta daargomentazioni coerenti e prive di aporie logiche.

Nella specie, poi, deve ancherilevarsi come la pena sia stata determinata in misura pari al minimo edittale, ditalché il motivo risulta, in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio,anche aspecifico e non sorretto da un interesse concreto.2.

Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dellaricorrente, ex art 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e diuna somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo allanatura del motivo, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 25/02/2026, la Corte di appello di Napoli, inriforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed appellata dal Pubblico ministero,dichiarava l’imputata colpevole del reato ascritto e la condannava alla pena dianni due di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. Venivainoltre disposta la confisca, a norma dell’art 640-quater cod. pen., della sommadi euro 5.106,70 o di beni per valore corrispondente.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mele, difensore di fiducia dell’imputata, articolando tre motivi.2.1. Con primo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 640-bis cod.pen. ed in relazione alla normativa su reddito di cittadinanza, nonché vizio dimotivazione in ordine alla individuazione degli oneri dichiarativi ed allamodulistica Inps.Sul punto, rileva la ricorrente come la Corte di appello abbia individuatoassertivamente le informazioni ritenute dovute, senza indicazione delle specifichedisposizioni normative e regolamentari applicabili; la sentenza non si sarebbeinoltre confrontata con le eventuali ambiguità e lacune del formulario Inps e sulleistruzioni fornite.2.2. Con secondo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606. comma1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 640-biscod. pen., nonché vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo.2.3. Con terzo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e133 cod. pen., nonché vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanzecriteri di cui all’art. 133 cod. pen., che impongono una valutazione complessivadella personalità dell’imputato e della gravità del fatto e degli ulteriori elementiindicati dalla norma; rileva, inoltre, come la motivazione sul diniego delleeventuali elementi favorevoli, valorizzando di contro illegittimamente il silenzioserbato dalla imputata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi aspecifici omanifestamente infondati.1.1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dellainosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché dellamancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazionerende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degliartt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n.29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimocapo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili insede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., hal'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso- di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali partisia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, direcente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), nonpotendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborarel'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quellisuscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizidella motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei edincompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento adun medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019,Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n.800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).1.2. Ciò premesso, il primo motivo è aspecifico.Gli oneri dichiarativi sono stati individuativi in quelli di cui al d.l. 4/2019,recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”,conv. in l. 26/2019 (vds. pag. 3 della sentenza impugnata).La Corte territoriale ha altresì reso motivazione, puntuale e priva di aporielogiche, nonché aderente alle risultanze processuali (tanto che non vieneformulato alcun vizio di travisamento della prova), circa la chiarezza del modulocompilato dalla imputata, secondo quanto emerso non solo dalla visione direttadello stesso, ma anche alla testimonianza del teste di polizia giudiziaria (vds.ancora pag. 3 della sentenza citata): si tratta, dunque, di articolatomotivazionale con cui il profilo di censura omette qualsiasi confronto critico especifico.1.3. Quanto al secondo motivo, lo stesso risulta, già nella sua formulazione,perplesso, contenendo una denuncia generica e cumulativa di vizi di violazione dilegge e di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato.Di contro, dalla lettura della sentenza impugnata risulta esposta motivazionecompiuta e logica, che dà conto degli elementi, di ordine fattuale e logico, da cuiè stata inferita la sussistenza del dolo (vds. pag. 3 della sentenza citata).1.4. Il terzo motivo risulta aspecifico, sia per il mancato confronto con lamotivazione della sentenza, che in ragione della formulazione, ancorata ageneriche allegazioni di necessità di valutazione di ‘eventuali’ elementifavorevoli, neppure indicati, nonché manifestamente infondato.Invero, la Corte di appello ha rilevato la assenza di elementi positivamentevalutabili al fine della concessione delle attenuanti generiche e vieppiù ritenuto,in senso ostativo alla concessione, il precedente penale di cui la [OSCURATO:PERSONA] risultavagravata (vds. pag. 4 della sentenza citata).La decisione risulta avere fatto corretta applicazione, sul punto, del principiodi diritto, secondo cui la mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche è giustificata, con motivazione esente da manifesta illogicità(circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità:Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01), anche allorquando ildiniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficienteche egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n.3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010,Giovane, Rv. 248244).Nella specie, la Corte territoriale ha dunque congruamente valorizzato, comeelemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum,oltre alla presenza di precedente condanna per grave delitto, la sostanzialeassenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento dell’ulteriore beneficio (daultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489, secondo cui ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con ild.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio2008, n. 125).Inoltre, la valutazione della capacità a delinquere della imputata, per cometratteggiata in sentenza in ragione del grave precedente penale per delitto di cuiall’art. 74 d.p.R. 309/1990, e ritenuta per escludere delle attenuanti genericheben può giustificare anche la dosimetria della pena, siccome sostenuta daargomentazioni coerenti e prive di aporie logiche. Nella specie, poi, deve ancherilevarsi come la pena sia stata determinata in misura pari al minimo edittale, ditalché il motivo risulta, in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio,anche aspecifico e non sorretto da un interesse concreto.2. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dellaricorrente, ex art 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e diuna somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo allanatura del motivo, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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