CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32567/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3AN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iAt Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti di cui a due sentenze irrevocabili - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Macerata in funzione di giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione che: - dalla sentenza n. 1110/21 del 6 settembre 2021 si evince che l'imputato è stato sottoposto a processo per il reato di ricettazione, per aver ricevuto oggetti provento di furto (una borsa, una cintura da donna e un piumino da neonato); - dagli atti investigativi a fondamento di detta pronuncia emerge che, nonostante la perquisizione risalga all'ottobre del 2016, parte degli oggetti rinvenuti costituiscono provento di un furto perpetrato nel luglio 2016; - i fatti di cui alla sentenza n. 1699/2016 del 9 novembre 2016 consistono, invece, oltre che in un delitto di ricettazione, nel reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, nonché nei reati di cui all'art. 707 cod. pen. e art. 4 I. n. 110/1975, commessi nell'ottobre 2016; - questi ultimi fatti risultano del tutto privi di collegamento con la ricettazione di cui sopra, anche perché questa va collocata, per l'appunto, non nell'ottobre 2016 ma nel luglio 2016, ovvero in data prossima a quella del reato presupposto; - al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, non è possibile ravvisare un medesimo disegno criminoso, in virtù della differente natura dei beni oggetto delle condotte e dell'ignota modalità dei fatti, tra la ricettazione di cui sopra e quella di cui alla sentenza del 9 novembre 2016 avente ad oggetto un'autovettura, non essendo stati neppure allegati elementi idonei in tal senso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1111