CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 13473/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA t sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento di cui in epigrafe il Tribunale di Catania ha confermato I' ordinanza cautelare emessa in data 27 ottobre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere per la ritenuta gravità indiziaria concernente, la sua qualità di partecipe all'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA], clan Santapaola-Ercolano, gruppo di Lineri, dal febbraio 2020 al marzo 2021 nonchè diversi episodi di estorsione in concorso, pluriaggravata anche dal metodo e dalla finalità mafiosa, e per ricettazione di un'autovettura. Il provvedimento impugnato, in base a intercettazioni, video filmati, segnalazioni del GPS dei mezzi utilizzati dagli associati e dichiarazioni delle vittime di estorsione, ha ritenuto il ricorrente uomo di fiducia del capo del gruppo Lineri, [OSCURATO:PERSONA], che insieme al figlio [OSCURATO:PERSONA] utilizzava la propria autocarrozzeria come base logistica del gruppo di riferimento e concorreva, in vario modo, nelle estorsioni perpetrate da decenni dal clan ai danni di imprenditori della provincia catanese. 2. Avverso detta ordinanza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso con un unico motivo. Vizio di motivazione in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. per mancata retrodatazione dei termini della presente ordinanza cautelare, emessa il 27 ottobre 2022, in considerazione del fatto che al momento della precedente misura, emessa nell'ambito del procedimento penale n. 4164 del 2021 RGNR in cui Donato era stato arrestato in flagranza di reato il 31 marzo 2021, al pubblico ministero erano già noti gli elementi essenziali per muovere all'indagato le contestazioni oggetto dell'odierna misura cautelare. Infatti, nelle diverse richieste di proroga delle intercettazioni riguardanti il presente procedimento, oltre che alla data di emissione del decreto di giudizio immediato (21 maggio 2021) erano note sufficienti prove indiziarie, raccolte dalla Squadra mobile della Questura di Catania, per richiedere l'emissione di un provvedimento cautelare avente ad oggetto i medesimi atti di cui all'ordinanza in questa sede impugnata e idonei a comprovare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo di Lineri. Alle medesime conclusioni si perviene con riferimento ai singoli reati fine, viste le circostanze riportate nelle richieste di proroga delle intercettazioni, anche alla luce dell'ascolto diretto da parte del pubblico ministero delle persone offese e della richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di Catania del 16 ottobre 2020. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.2. Le doglianze del ricorrente risultano in parte sprovviste del requisito di specificità, a fronte della motivata risposta offerta dal Tribunale ad identica censura mossa in sede di riesame, e per altro verso manifestamente infondate. Infatti, il provvedimento impugnato ha correttamente rigettato l'eccezione difensiva che vorrebbe accreditare la conoscenza del compendio oggetto della seconda ordinanza al momento dell'emissione della prima, dando atto: a) che l'informativa finale della squadra mobile di Catania, nella quale erano contenuti tutti gli elementi investigativi contestati all'indagato per il reato associativo e per diversi reati fine (chiamata in correità, escussione delle diverse persone offese, intercettazioni, riprese video filmate, esiti dei servizi di monitoraggio e localizzazione tramite Gps) era stata depositata il 7 settembre 2021 cioè quattro mesi dopo il rinvio a giudizio del precedente procedimento (avvenuto il 21 maggio 2021); b) che la anteriore "desunnibilità" dagli atti al momento del primo rinvio a giudizio non poteva fondarsi su singole intercettazioni o singoli atti di indagine poiché il pubblico ministero deve acquisire una conoscenza complessiva degli stessi, valutabile solo dopo l'esame della comunicazione notizia di reato conclusiva. A detto ultimo riguardo questa Corte ha chiarito che non basta la mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma è necessario che la condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale dichiarativo consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta, e dunque alla adozione, di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351). 3. Il provvedimento impugnato ha correttamente escluso che ricorressero i presupposti della disciplina invocata dalla difesa sulle contestazioni a catena di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. proprio in applicazione della giurisprudenza di questa Corte consolidatasi sul punto (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347; Sez. 5, n. 14713 del 06/03/2019, Petrone, Rv. 275098). Il principio è che quando nei confronti di uno stesso indagato siano emesse più ordinanze cautelari, per fatti diversi, in relazione ai quali vi sia una connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica) la retrodatazione prevista dalla norma citata opera anche rispetto ai fatti oggetto di un diverso procedimento se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o per i fatti oggetto della prima ordinanza.È di tutta evidenza che la verifica del rapporto di connessione tra i reati concernenti la prima e la seconda ordinanza, oltre che la nozione di anteriore "desumibilità" dagli atti, ora per allora, degli elementi indiziari fondanti l'ordinanza cautelare successiva, costituiscono accertamenti di fatto che impongono una complessa comparazione tra diversi elementi: le contestazioni provvisorie (della precedente e della successiva ordinanza cautelare), il materiale investigativo posto a fondamento di ciascuna di queste, la potenzialità esplicativa di detto materiale rispetto ai fatti contestati successivamente, la disamina 'puntuale della relazione temporale tra la misura in atto e quella disposta successivamente rispetto peraltro alle diverse fasi processuali dei differenti procedimenti. Peraltro, nella specie, è lo stesso ricorso che chiede a questa Corte di operare tali approfondimenti avendo riguardo sia al contenuto delle singole richieste di proroga delle intercettazioni, con riferimento a ciascuno dei capi di incolpazione; sia gli atti di volta in volta trasmessi dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania all'ufficio del pubblico ministero; sia alle date in cui sono state esaminate le singole vittime delle attività estorsive dall'organo requirente. Si tratta di valutazioni che si pongono completamente al di fuori dei limiti assegnati al sindacato di legittimità, perché postulano un accesso diretto ai fatti contestati e alle attività di indagine svolte nei diversi procedimenti che, ovviamente, sono riservati al solo giudice del merito cautelare che, nella specie, li ha esaminati concludendo per l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Alla luce di tali considerazioni risulta estranea all'ambito di cognizione rimesso a questa Corte anche l'analisi sulle singole modalità esplicative dei reati fine contestati, espressa nel ricorso ed anche nella memoria di replica depositata, che peraltro non si confronta con le puntuali osservazioni espresse, in senso opposto, nella requisitoria del P.g. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.