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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 luglio 1983

Cassazione n. 24110/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/04/1994 avverso la sentenza del 24/11/2023 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 novembre 2023 il G.I.P. del Tribunale di Alessandria - per quanto di specifico interesse in questa sede - ha applicato, sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa; entrambi per il delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, contestata ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990.

E' stata, altresì, disposta, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca di tutto il denaro in sequestro.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei loro difensori, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art.240 cod. pen. in ordine alla disposta confisca del denaro in sequestro, lamentando carenza di motivazione circa la sussistenza di un collegamento eziologico tra il suddetto denaro e la fattispecie criminosa loro ascritta.

Lamentano, in particolare, i ricorrenti che sarebbe stata disposta la confisca del denaro al di fuori del patto e senza che in alcun modo fosse stata resa motivazione in ordine alla riconducibilità di tale somma all'attività illecita, trattandosi di applicazione di misura avverso denaro di cui non sarebbe stata provata la riconducibilità, in quanto prezzo o profitto, allo specifico delitto loro contestato.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati, determinando l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro.

2. In primo luogo è necessario osservare, con riferimento all'ammissibilità del ricorso, che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti - come non accaduto nel caso di specie - diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348-01).

E' stato, altresì, sottolineato che, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena e della misura di sicurezza - e tale è la confisca del denaro - è rilevabile di ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275884-01).

3. Orbene, ritenuta, in ragione dei superiori principi, l'ammissibilità dei proposti ricorsi, è necessario, poi, ricordare come l'art. 240 cod. pen. preveda, al primo comma, la possibilità per il giudice di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, individuando tale ultimo nel lucro, e cioè nel vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez.

U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01).

Alla stregua dell'indicato assunto, allora, è da ritenersi certamente ammissibile la confisca del denaro costituente il provento del reato laddove si proceda per l'ipotesi della vendita o della cessione a fine di lucro di sostanze stupefacenti.

A tal fine, tuttavia, necessita una motivazione mediante cui il giudice di merito rappresenti, in maniera adeguata e logica, le ragioni di ricorrenza di un nesso eziologico tra l'attività di cessione della droga a fine di lucro e il conseguimento del denaro rinvenuto in possesso dell'imputato, invero non ravvisabile nel caso di specie.

In maniera del tutto generica, infatti, il G.I.P. del Tribunale di Alessandria si è limitato ad affermare di aver disposto la confisca del denaro in sequestro, in applicazione della norma dell'art. 240 cod. pen., in quanto trattavasi «di importo assolutamente compatibile con il provento dell'attività illecita, in considerazione del rilevante quantitativo di sostanza stupefacente detenuta dagli imputati».

In tal maniera, quindi, non risulta espressa nessuna diretta riferibilità del denaro alle specifiche contestazioni oggetto di addebito, mentre, come in precedenza accennato, ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo) (cfr. Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204-01; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900-01).

Né, invero, nel caso di specie appare ravvisabile un'ipotesi di sottoposizione del denaro a confisca obbligatoria "per equivalente", ai sensi di quanto previsto dall'ultima parte della norma dell'art. 73, comma 7-bis, D.P.R. n. 309 del 1990, stante l'assenza di una puntuale indicazione in tal senso da parte del giudice di merito.

Allo stesso modo, non è neanche possibile ravvisare un'intervenuta applicazione della c.d. confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, conv., con modificazioni, nella

I. n. 356 del 1992 - richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, dall'art. 85-bis dello stesso D.P.R.

Nel provvedimento impugnato, infatti, latita ogni possibile riferimento a tale istituto, così come la formulazione di un'adeguata motivazione a supporto, essendo principio affermato da questa Corte di legittimità quello per cui, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (così, Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358-01).

4. Ne consegue, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro.

Deve, altresì, essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Alessandria in diversa composizione fisica.

Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsab

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/04/1994 avverso la sentenza del 24/11/2023 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 novembre 2023 il G.I.P. del Tribunale di Alessandria - per quanto di specifico interesse in questa sede - ha applicato, sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa; entrambi per il delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, contestata ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990. E' stata, altresì, disposta, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca di tutto il denaro in sequestro. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei loro difensori, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art.240 cod. pen. in ordine alla disposta confisca del denaro in sequestro, lamentando carenza di motivazione circa la sussistenza di un collegamento eziologico tra il suddetto denaro e la fattispecie criminosa loro ascritta. Lamentano, in particolare, i ricorrenti che sarebbe stata disposta la confisca del denaro al di fuori del patto e senza che in alcun modo fosse stata resa motivazione in ordine alla riconducibilità di tale somma all'attività illecita, trattandosi di applicazione di misura avverso denaro di cui non sarebbe stata provata la riconducibilità, in quanto prezzo o profitto, allo specifico delitto loro contestato. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati, determinando l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro. 2. In primo luogo è necessario osservare, con riferimento all'ammissibilità del ricorso, che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti - come non accaduto nel caso di specie - diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348-01). E' stato, altresì, sottolineato che, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena e della misura di sicurezza - e tale è la confisca del denaro - è rilevabile di ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275884-01). 3. Orbene, ritenuta, in ragione dei superiori principi, l'ammissibilità dei proposti ricorsi, è necessario, poi, ricordare come l'art. 240 cod. pen. preveda, al primo comma, la possibilità per il giudice di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, individuando tale ultimo nel lucro, e cioè nel vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01). Alla stregua dell'indicato assunto, allora, è da ritenersi certamente ammissibile la confisca del denaro costituente il provento del reato laddove si proceda per l'ipotesi della vendita o della cessione a fine di lucro di sostanze stupefacenti. A tal fine, tuttavia, necessita una motivazione mediante cui il giudice di merito rappresenti, in maniera adeguata e logica, le ragioni di ricorrenza di un nesso eziologico tra l'attività di cessione della droga a fine di lucro e il conseguimento del denaro rinvenuto in possesso dell'imputato, invero non ravvisabile nel caso di specie. In maniera del tutto generica, infatti, il G.I.P. del Tribunale di Alessandria si è limitato ad affermare di aver disposto la confisca del denaro in sequestro, in applicazione della norma dell'art. 240 cod. pen., in quanto trattavasi «di importo assolutamente compatibile con il provento dell'attività illecita, in considerazione del rilevante quantitativo di sostanza stupefacente detenuta dagli imputati». In tal maniera, quindi, non risulta espressa nessuna diretta riferibilità del denaro alle specifiche contestazioni oggetto di addebito, mentre, come in precedenza accennato, ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo) (cfr. Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204-01; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900-01). Né, invero, nel caso di specie appare ravvisabile un'ipotesi di sottoposizione del denaro a confisca obbligatoria "per equivalente", ai sensi di quanto previsto dall'ultima parte della norma dell'art. 73, comma 7-bis, D.P.R. n. 309 del 1990, stante l'assenza di una puntuale indicazione in tal senso da parte del giudice di merito. Allo stesso modo, non è neanche possibile ravvisare un'intervenuta applicazione della c.d. confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, conv., con modificazioni, nella I. n. 356 del 1992 - richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, dall'art. 85-bis dello stesso D.P.R. Nel provvedimento impugnato, infatti, latita ogni possibile riferimento a tale istituto, così come la formulazione di un'adeguata motivazione a supporto, essendo principio affermato da questa Corte di legittimità quello per cui, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (così, Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358-01). 4. Ne consegue, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro. Deve, altresì, essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Alessandria in diversa composizione fisica. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsab
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