CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 28987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.18567/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dal l’avv . [OSCURATO:PERSONA], con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via Calamatta n.27; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t , . rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- avverso la sentenza n.159/27/15 della Comm issione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, pronunciata i n data 1dicembre 2014 , depositata il 26 gennaio 2015 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.18657/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorr e con tre motivi avverso l’ Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per l’annullamento della sentenza n .1 5 9/ 27 /1 5 della Commissione tributaria regionale del la della Puglia, sezione staccata di Foggia, pronunciata in sede di rinvio in data 1 dicembre 2014, depositata il 26 gennaio 2015 e non notificata, che ha accolto l’appello del l’ u fficio in controversia relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento per IRPEF e I LOR relative all’anno di imposta 1992. 2. Il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 21 settembre 2022 ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . Il contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. C on il primo motivo, i l ricorrent e denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art.2909 cod. civ. e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.; in particolare deduc e l ’intervenuto g iudicato esterno sull’avviso di accertamento emesso ai fini Iva in ordine a diverse annualità (anni di imposta dal 1988 al 1991) e sulla circostanza, ritenuta provata nelle sentenze definitive emesse avverso l’avviso di accertamento per il 1991 sui ricorsi avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dell’esistenza del mandato di agenzia tra la [OSCURATO:PERSONA] e la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], che prevedeva a carico di quest’ultima la fatturazione dei costi per i servizi aggiuntivi (tessera club, cambio biancheria, pulizia appartamenti). 1.2. Il motivo è infondato e va rigettato per l’esistenza di un giudicato interno. r.g. n.18657/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che il giudizio innanzi alla C.t.r. segue l’ordinanza di cassazione con rinvio (n.13035/2012), con cui questa Corte aveva ritenuto che il giudice di appello non avesse correttamente applicato la presunzione legale di cui all’art.32 d.P.R. n. 600/1973, che poneva al contribuente l’onere di giustificare le operazioni di prelevamento e versamento sul conto corrente, né avesse esplicitato l’iter logico attraverso il quale era pervenuto all’affermazione della sussistenza ed inerenza dei costi, ritenuti indeducibili dall’amministrazione finanziaria. La questione relativa all’esistenza del mandato di agenzia tra la [OSCURATO:PERSONA] e la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], che prevedeva, a carico di quest’ultima, la fatturazione dei costi per i servizi aggiuntivi, era già stata affrontata e risolta in senso favorevole all’Ufficio dal giudice di appello, che, con riferimento ai ricavi non contabilizzati per servizi aggiuntivi, aveva ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato che tali servizi resi alla clientela fossero stati fatturati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dato che il contratto di mandato con tale società non presentava data certa, non essendo stato registrato. Tale statuizione della C.t.r. non è stata oggetto del ricorso in cassazione dell’Agenziadelle entrate, che era vittoriosa sul punto, né risulta che il contribuente abbia avanzato ricorso incidentale. Pertanto, deve ritenersi che sul punto vi sia un giudicato interno, rilevabile anche d’ufficio. Comunque, per completezza deve anche rilevarsi che la C.t.r., in sede di rinvio, condivide quanto già affermato dal collegio investito dell’appello, rilevando che le sentenze definitive, intervenute su altre annualità di imposta ed invocate dal contribuente, non potevano esplicare efficacia di giudicato in quanto si riferivano a diversa annualità. r.g. n.18657/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] soluzione adottata dal giudice di rinvio appare condivisibile, in quanto il principio generale della autonomia di ciascun periodo di imposta, stabilito dall'art. 7 del d.P.R. 22 dicembre 1986 , n.917 , preclude, in via generale, che la sentenza del giudice tributario, che accerta l'entità dell'ammontare dell'obbligazione tributaria per un determinato anno, possa fare stato in riferimento a periodi di imposta diversi da quello accertato, salvo le ipotesi in cui si tratti di imposta unica frazionata in pì anni , ovvero dell'accertamento di elementi costitutivi della obbligazione tributaria aventi carattere permanente, che perciò̀si estendono ad un pluralità di periodi di impost a . Ciònon si verifica nel caso in esame, in quanto è in disc ussione la fatturazione di servizi aggiuntivi in base ad un contratto che il giudice di merito non ha ritenuto riconducibile all’annualità in contestazione, in mancanza di altri elementi di riscontro (ad esempio la prova delle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA]). 2.1.Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art.2909, 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ. e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. Secondo il ricorrente la C.t.r. non avrebbe considerato che il conto corrente n.27/1204 era intestato personalmente allo Zangardi e non alla [OSCURATO:PERSONA], circostanza sulla quale si sarebbe formato il giudicato. 2.2. Il motivo è infondato. La C.t.r. ha specificamente rilevato che il conto corrente oggetto di indagini risultava intestato alla [OSCURATO:PERSONA], e non personalmente a [OSCURATO:PERSONA], come erroneamente affermato dal giudice di primo grado; pertanto un eventuale errore percettivo doveva farsi valere con il rimedio della revocazione. r.g. n.18657/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], il giudice del giudizio di rinvio ha precisato che, trattandosi di ditta individuale, il titolare non aveva dimostrato la natura personale delle operazioni contestate, non indicando né le finalità, né il beneficiario delle stesse. Invero, in tema di accertamento delle imposte sui redditi si applica la presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui i prelevamenti e i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri l'inclusione nella base imponibile oppure l'estraneità alla produzione del reddito. 3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2909 cod. civ. e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., in relazione a costi per i quali la C.t.r. aveva ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato l’inerenza all’attività imprenditoriale, ai fini della loro deducibilità, in violazione del giudicato favorevole al contribuente. 3.2. Il motivo è in ammissibile, in quanto , eccessivamente generico e confuso fin dalla rubrica, non consente di enucleare quali siano le specifiche doglianze mosse dal ricorrente, in relazione a quali costi, considerati indeducibilidall’ufficio. In particolare, non vi è un riferimento a quali siano i costi in contestazione, viene invocato del tutto genericamente il giudicato esterno di precedenti sentenze emesse su diverse annualità, il vizio motivazionale, solo citato nella rubrica, non viene in alcun modo coltivato nella successiva esposizione del ricorso. Pertanto, deve mantenersi ferma la statuizione del giudice di rinvio che, per quanto riguarda i costi ritenuti inerenti dal giudice di r.g. n.18657/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appello senza alcuna motivazione , ha affermato che non fossero documentalmente provate le tesi del contribuente, acriticamente recepite dal giudice di secondo grado. A ciò si aggiunga che il contribuente, come già rilevato, ha anche l’onere di giustificare le operazioni finanziarie sul conto corrente riconducibile all’impresa (nel caso di specie una ditta individuale), giustificazione che, nella specie, la C.t.r. ha ritenuto non fosse stata fornita in alcun modo. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna ilricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con