CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 1959
Cassazione n. 04513/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/1959 LE.A.L. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza con adozione dei provvedimenti conseguenziali uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di ASSOCIAZIONE L..A.V. [OSCURATO:PERSONA] si riporta e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di A.N.P.A.N.A [OSCURATO:PERSONA] chiede la conferma della sentenza e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo breve dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 23/4/2021 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi, ha rideterminato la pena inflitta nei suoi confronti, in ragione dell'intervenuta prescrizione per i reati di cui ai capi b) e) e f) commessi sino al 24/11/2012 e in ragione dell'intervenuta riqualificazione dei fatti di cui al capo e) commessi successivamente a tale data, condannandolo alla pena di anni 3 mesi 3 di reclusione. 2. I giudici d'appello hanno ritenuto pienamente condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado circa la sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata all'introduzione nel territorio italiano di cuccioli per la rivendita al dettaglio sulla scorta della convergente lettura delle deposizioni testimoniali, dei servizi di o.c.p., degli esiti dell'osservazione/ricostruzione dei movimenti degli imputati, nonché delle attività investigative (accertamenti attraverso l'audizione di acquirenti, accessi presso gli esercizi commerciali, accertamenti documentali) dimostrativi della esistenza di un sodalizio che sfruttava le strutture della cascina [OSCURATO:PERSONA] del centro cinofilo di [OSCURATO:PERSONA] per realizzare gli scopi del gruppo 3. Deduce il ricorrente: 3.1. omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione di udienza davanti alla Corte d'appello Milano. Violazione dell'articolo 161 cod. proc. pen.. Nullità ai sensi dell'articolo 179 cod. proc. pen. Rileva che il decreto di citazione in appello veniva notificato al domicilio eletto dall'imputato e veniva altresì notificato ai difensori in proprio e ai sensi dell'articolo 157 co 8- bis il 18 febbraio 2021 che immediatamente comunicavano la non accettazione della notifica. La notifica al domicilio eletto non andava a buon fine. Nessuna notifica veniva effettuata all'imputato ai sensi dell'art. 161 co 4 cod. proc. pen.; 3.2. omessa notifica all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e al ricorrente dell'invito a presentarsi all'interrogatorio ai sensi del 415 bis codice procedura penale con conseguente nullità della richiesta di rinvio a giudizio ; 3.3. omessa notifica all'imputato di fissazione dell'udienza preliminare; 3.4. nullità del decreto che dispone il giudizio per mancanza o insufficienza del requisito di cui all'articolo 420 lettera c) codice procedura penale. Nullità delle ordinanze del tribunale di Lodi del 16 marzo 2017 e 16 Aprile 2019; 3.5. omessa declaratoria di inutilizzabilità degli atti d'indagine realizzati dopo la scadenza del termine di indagine: violazione degli articoli 405 407 codice procedura penale: nullità ordinanze del tribunale di Lodi 16 Marzo 2017, 16 Aprile 2019 e 16 luglio 2019 3.6. omessa motivazione in punto di impugnazione delle ordinanze rese dal tribunale di Lodi in data 16 Marzo 2017, 16 Aprile 2019 e 16 luglio 2019.; 3.7. omessa motivazioni con riguardo alla doglianza avanzata in appello sulle questioni civili; 3.8. illogicità della motivazione in punto mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3.9. errata applicazione della legge penale. Lamenta che non è dato comprendere il ragionamento che ha portato la Corte territoriale a dichiarare la prescrizione di alcuni reati; 3.10. omesso motivazione con riferimento al reato di cui all'articolo 416 cod. pen.; 3.11. violazione di legge con riferimento al reato di cui all'articolo 416 cod. pen.. Sostiene che non vi sono i presupposti per la sussistenza dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Contesta il ricorrente l'omessa notifica della citazione in appello per violazione delle forme di cui all'articolo 161 cod. proc. pen., stante l'intervenuta dichiarazione di elezione di domicilio 2. Il processo nei confronti del Baroni si è svolto in assenza. Dall'esame del fascicolo risulta che il 10 marzo 2021 è stata tentata la notifica per posta al domicilio eletto dall'imputato che non è andata a buon fine per irreperibilità dello stesso. Prima ancora del perfezionamento di tale notifica veniva effettuata la notifica ai difensori, ai sensi dell'articolo 157 comma 8- bis cod.proc.pen., che comunicavano la non accettazione della notifica, mentre nessuna notifica veniva effettuata agli stessi, ai sensi dell'art. 161 co 4 cod.proc.pen., una volta non andata a buon fine la notifica al domicilio eletto. Può quindi affermarsi che nel caso di specie non sono state osservate le forme stabilite dall'ordinamento per la notificazione della citazione nel giudizio di appello di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Come affermato anche dalle Sezioni unite nella sentenza Tuppi del 2017 «nessun dubbio che, in caso di domicilio dichiarato o eletto, prevalga l'esigenza di notificare l'atto presso il domicilio dichiarato o eletto, e, solo in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione, o di assenza, non meramente temporanea, dell'imputato, la notifica può essere eseguita presso il difensore, anche se nominato d'ufficio, ma ai sensi del comma 4 dell'art. 161. La fattispecie di cui all'art. 157, comma 8-bis, si fonda [...] sulla stessa condotta dell'imputato che, ricevuta la prima notifica, ha nominato un difensore di fiducia allo scopo di esercitare il proprio diritto di difesa, ma non ha eletto o dichiarato domicilio; e non è applicabile tutte le volte che muta il luogo di notificazione, in quanto eletto o dichiarato a norma dell'art. 161. La stessa relazione al decreto- legge che ha inserito la disposizione in questione nella procedura delle notifiche chiarisce che la norma regola esclusivamente le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato un difensore di fiducia senza provvedere a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 4. Ciò premesso deve rilevarsi che il processo in assenza ha come presupposto che la notifica sia regolare (la Novella del 2014 non ha modificato l'art. 420, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il giudice debba disporre la rinnovazione della citazione di cui accerta e dichiara la nullità) e che si sia proceduto con la certezza sostanziale che l'imputato sia a conoscenza del processo e non si sia presentato per sua libera scelta conoscendo il contenuto delle accuse nonché la data e il luogo dell'udienza. 5. Nel caso in esame la notifica non è formalmente regolare e non vi sono elementi per affermare che si è raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato della citazione in appello. Le situazioni di fatto descritte nel testo dell'articolo 420- bis comma 2 , fra le quali vi è anche la nomina del difensore di fiducia, sono meri indicatori della possibile conoscenza del procedimento e non configurano certamente presunzioni legali tali da far ritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo o si sia sottratto volontariamente alla conoscenza dello stesso, a fronte tra l'altro della non regolare notifica secondo le modalità previste dal codice e della non accettazione della notifica da parte del difensore. La nomina del difensore di fiducia è un fatto processuali che, pur dando atto della conoscenza della pendenza di un procedimento in capo all'imputato, non necessariamente implica che gli sia nota l'evoluzione ed in particolare la fissazione dell'udienza. Come indicato dalle Sezioni unite con la sentenza Ismail n. 23940 del 2020 non appare sostenibile ritenere che gli indici di cui all'art. 420- bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche. 6. L'accoglimento del primo motivo di ricorso è assorbente rispetto agli ulteriori motivi. 7. La sentenza impugnata va pertanto annullata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per il giudizio P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per il giudizio. Roma