CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 11330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: CUPPARI Simone, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali e reali, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Messina; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, preso atto delle conclusioni scritte del Procuratore generale, ha insistito per l'annullamento della impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali e dei sequestri, ha confermato il decreto convalida del sequestro probatorio d'urgenza eseguito dalla polizia giudiziaria il 13 luglio 2022, emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 14 luglio 2022, avente ad oggetto una autovettura nel possesso del ricorrente. Il Tribunale adito ha evidenziato che l'indagato, soggetto nei cui confronti è stato eseguito il sequestro con finalità probatorie, il 13 luglio 2022 ha nominato il difensore di fiducia, presso il cui studio ha eletto domicilio. L'avviso di deposito del decreto di convalida impugnato con la richiesta di riesame è stato notificato a mezzo p.e.c. presso lo studio del difensore domiciliatario il successivo 15 luglio 2022. 2. Avvero tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando a motivo della impugnazione la seguente inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.): 2.1. ritardata notifica all'indagato del decreto di convalida di sequestro probatorio, in violazione di quanto dispone l'art. 355, comma 2, secondo periodo, del codice di rito, che prescrive l'immediata notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. 3. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo unico. 3.1. Il Tribunale, richiamando atti del procedimento, ha esplicitamente dato atto della tempestiva (il giorno seguente il decreto di convalida del sequestro) notificazione dell'avviso di deposito del decreto di convalida del sequestro al difensore domiciliatario della persona cui la vettura è stata sequestrata. In ogni caso, deve ancora una volta rammentarsi che all'omessa o ritardata notifica del decreto di convalida del sequestro alla persona interessata alla restituzione del bene, non consegue alcuna nullità del provvedimento di convalida, difettando un'espressa previsione della relativa causa d'invalidità ed essendo il diritto di difesa garantito dalla facoltà di proporre richiesta di riesame entro il termine di dieci giorni dalla data in cui si è avuta conoscenza dell'atto (Sez. 3, n. 46976 del 24/5/2018, non mass.; Sez. 3, n. 13042 del 13/2/2003, Rv. 224065; Sez. 2, n. 2850 del 11/6/1992, Rv. 191022). La notifica tempestiva del decreto è difatti esclusivamente funzionale alla conoscenza del provvedimento, in guisa tale da consentire alla parte interessata di attivare i rimedi predisposti dall'ordinamento a tutela del diritto reale inciso dall'autorità giudiziaria. Consegue che il ritardo nella partecipazione dei contenuti del provvedimento non ha altro effetto che quello di procrastinare i termini previsti dalla legge per l'esercizio della facoltà di impugnazione.4. Quanto rappresentato in fatto rende ex se inammissibile il motivo unico di ricorso, che è altresì manifestamente infondato in fatto, in quanto il ricorrente si duole della ritardata partecipazione della adozione di un atto, che risulta invece tempestivamente comunicato alla parte nel domicilio da questa eletto. 4.1. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 5. La pronta soluzione delle questioni poste con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbrai