CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 03052/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 12576 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto Da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 34; -ricorrente- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]- esenzioni – autoproduzione Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 2384/08/18 depositata in data 17 ottobre 2018, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre sentante pro tempore, propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna, aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 101/03/2012 della Commissione Tributaria provinciale di Ravenna che aveva accolto il ricorso della suddetta società, esercente l’attività di produzione di energia elettrica, avverso l'atto di irrogazione di sanzioni conseguente alla non corretta compilazione della dichiarazione riguardante l'imposta sulla produzione e sul consumo dell'energia elettrica relativa all'anno 2004; -la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha affermato che nei giudizi di merito aventi ad oggetto l’impugnativa del presupposto avviso di pagamento con cui era stata recuperata la maggiore accisa per erroneità della Unipower nella compilazione della dichiarazione annuale di consumo di energia elettrica per il 2004 era stata esclusa l'esenzione di cui all'art. 52, comma 2, lettera o-bis d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) protempore vigente, non potendo la contribuente considerarsi autoproduttore unitamente alle altre imprese presenti nello stabilimento petrolchimico di Ravenna; così definita la legittimità dell’atto presupposto, non essendo stato imputato nessun vizio di legittimità proprio del provvedimento di irrogazione sanzioni in questione, e attesa la insussistenza di condizioni di incertezza circa la normativa applicabile, era da ritenere fondato l’appello dell’Agenzia; -l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso; -parte contribuente ha depositato istanza di rinvio al fine di consentire la definizione agevolata; Considerato che -parte contribuente ha depositato istanza dirinvio al fine di consentire la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186-202, della leggen. 197/2022. P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a