CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01490/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], on i quali si contesta l'affermazione di responsabilità ela mancata applicazione della causa id nn punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono inammissibili per genericità, risultando meramente oppositivi e reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sente -2a; rilevato che il primo motivo, articolato in fatto, è manifestamente infond3to, sia per l'irrilevanza della distanza dell'allontanamento dal luogo di detenzione, sia a fronte del a ricostruzione dell'episodio, delle dichiarazioni della moglie del ricorrente, trovata uori casa, e del suo ritrovamento alle ore 23.35 all'interno del bar distante circa due km dall'ab tazione; considerato che la minima offensività del fatto è stata esclusa non solo in r ?.gione del a distanza dal luogo di detenzione, ma soprattutto, dei precedenti specifici d ?l'Imputato, integranti il presupposto ostativo della abitualità della condotta, facendo corretta 3pplicaziore dei principi affermati da questa Corte secondo i quali in tema di non punibilità pe - particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre qua -ido l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli ch !, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostan2e oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi cl -e li hanno determinati (Sez. 1, n. 9859 del 24/01/2024, S., Rv. 286154, in cui i è ritenuta abituale la condotta di chi, condannato per il delitto di cui all'art. 75, COMMa 2, cligs. 6 settembre 2011, n. 159, annoverava plurimi precedenti per il delitto di evasione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :)nseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu -) tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a