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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 luglio 2021

Cassazione n. 36537/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso- [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna di primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, previa riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separata- mente) si impossessava al fine di trarne profitto di un navigatore satellitare montato su un'auto BMW tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà della società BMW Bank, re- golarmente parcheggiata sulla pubblica via a Milano, dopo aver rotto il vetro de- fiettore della portiera posteriore destra.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose consistita nell'aver infranto il vetro deflettore della portiera posteriore destra e su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Il ricorrente, con un primo motivo, lamenta manifesta illogicità della mo- tivazione in relazione al contenuto degli atti depositati con i motivi aggiunti che portavano a deporre per l'esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - nei confronti del quale fu operato il sequestro- e per l'estraneità ai fatti dell'odierno ricorrente.

Ribadisce in proposito l'inattendibilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dallo Josan circa il concorso del Preci e la tesi della fuga che sarebbe stata dettata dalla consapevolezza di essere ricercato per altri fatti.

Con un secondo motivo lamenta, poi, carenza di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore gene- rale, che ha rassegnato le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che i motivi siano inammissibili in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa se- de, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cessazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non 2 i specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la man- canza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf.

Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito ade- guatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

2. In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla per- sona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro proba- torio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato la tesi oggi riproposta, ivi compresa quella della fuga dettata dalla consapevolezza di essere ricercato, dando conto (cfr. pag. 3 della sentenza im- pugnata) di avere valutato anche i proposti motivi aggiunti.3.

Con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto -e, pertanto, immune dai denunciati vizi di legittimità - la Corte territoriale dà conto di avere ritenuto condivisibile la valutazione operata dal primo giudice, che ha ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni rese da Josan nell'immediatez- za del fatto, nelle quali il coimputato ha peraltro ricostruito il fatto in modo preci- so ed attendibile, fornendo indicazioni circa il furto che hanno trovato puntuale riscontro nei controlli svolti dagli operanti, e ha chiamato in correità l'odierno ri- corrente, salvo poi ritrattare tali dichiarazioni accusatorie in sede di udienza di convalida.

Per i giudici di merito proprio alla luce della piena ed obiettiva veridicità del- le indicazioni fornite, le dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza del fatto devono ritenersi più genuine, tanto più che è difficile credere che in tale contesto - ossia nel corso di una ammissione di colpa oggettivamente connotata da sincerità, da- to corroborato dalla successiva constatazione dell'avvenuto furto nel luogo e sul veicolo indicato dallo stesso Josan - egli possa aver avuto la prontezza di coin- volgere un soggetto innocente.

Va peraltro ricordato che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perché l'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. ne limita l'i- nutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (cfr. ex multis Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola, Rv. 269598; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642).

La Corte milanese dà anche conto che non appare credibile la giustificazione fornita dal Preci circa i motivi della sua fuga in ragione dell'estrema genericità delle indicazioni da lui fornite, essendo da un lato inverosimile che l'imputato non fosse in grado di ricordarsi il nome del night club dal quale asseriva di essere ap- pena uscito (circostanza che peraltro non risulta corroborata da alcun elemento), e dall'altro risultando poco plausibile che fosse scappato per paura, peraltro sen- za nulla aggiungere o motivare, in sede di interrogatorio di convalida, in relazio- ne alle ragioni di questa paura.

Dunque -come sottolineano i giudici del gravame del merito- il quadro pro- batorio che ha portato r all'affermazione della penale responsabilità del Preci non è composto unicamente dalle affermazioni di Josan, ma quelle concorrono con altri elementi, come la perfetta corrispondenza con la descrizione del soggetto diramata dai primi operanti e il rinvenimento del display nelle borse abbandonate anche dal soggetto individuato poi nell'imputato.

Tali risultanze smentiscono, secondo la logica motivazione del provvedimen- to impugnato, anche la prospettazione difensiva secondo la quale la fuga dell'im- putato sarebbe stata dettata dalla sua condizione di ricercato: gli elementi finora riportati evidenziano infatti come la fuga sia stata invece dovuta al suo coinvol- gimento nel furto, potendo al più il suo status di ricercato essere letto come un elemento aggiuntivo, che potrebbe aver ulteriormente stimolato la sua fuga.

Infine, i giudici del gravame del merito, come si diceva, diversamente da quanto oggi si sostiene, danno conto di avere valutato anche i motivi aggiunti, a proposito dei quali, nel confutarli, evidenziano come l'assoluzione dell'imputato dal reato di ricettazione riguardi materiale ulteriore e diverso, che non era diret- tamente riconducibile alla vettura dalla quale era stato asportato il navigatore oggetto di furto nel presente procedimento, essendo dunque ben verosimile, e non contradditorio con quanto deciso in primo grado nel presente procedimento, che la responsabilità del Preci sia stata esclusa in relazione al reato di ricettazio- ne.

Sul punto viene peraltro evidenziato che il coimputato iosan nell'immedia- tezza aveva indicato il Preci come compartecipe esclusivamente con riferimento al reato di furto: si legge infatti nella sentenza impugnata che "Josan dichiarava spontaneamente di aver appena asportato, unitamente all'altro fliggitivo, un si- stema di navigazione satellitare a bordo di una vettura marca BMW [ ]".

A maggior ragione, dunque, le dichiarazioni rese da 3osan nell'immediatezza del fatto devono essere ritenute attendibili, dal momento che oltre ad individuare dettagliatamente la vettura sulla quale il furto era stato commesso, l'individuo ha coinvolto il Preci solo con riferimento ad uno specifico segmento dell'attività ille- cita posta in essere.

4. Manifestamente infondato è anche il motivo in punto di diniego della con- cessione delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo operato dai giudici del merito della mancata emersione di elementi favorevoli a tal fine.

In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62b1s c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente suf- ficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare con- to in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in consi- derazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adegua- mento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motiva- zione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della con- testazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fon- da (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren- te al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso- [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna di primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, previa riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separata- mente) si impossessava al fine di trarne profitto di un navigatore satellitare montato su un'auto BMW tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà della società BMW Bank, re- golarmente parcheggiata sulla pubblica via a Milano, dopo aver rotto il vetro de- fiettore della portiera posteriore destra. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose consistita nell'aver infranto il vetro deflettore della portiera posteriore destra e su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Il ricorrente, con un primo motivo, lamenta manifesta illogicità della mo- tivazione in relazione al contenuto degli atti depositati con i motivi aggiunti che portavano a deporre per l'esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - nei confronti del quale fu operato il sequestro- e per l'estraneità ai fatti dell'odierno ricorrente. Ribadisce in proposito l'inattendibilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dallo Josan circa il concorso del Preci e la tesi della fuga che sarebbe stata dettata dalla consapevolezza di essere ricercato per altri fatti. Con un secondo motivo lamenta, poi, carenza di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore gene- rale, che ha rassegnato le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che i motivi siano inammissibili in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa se- de, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cessazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non 2 i specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la man- canza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito ade- guatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). 2. In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla per- sona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro proba- torio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato la tesi oggi riproposta, ivi compresa quella della fuga dettata dalla consapevolezza di essere ricercato, dando conto (cfr. pag. 3 della sentenza im- pugnata) di avere valutato anche i proposti motivi aggiunti.3. Con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto -e, pertanto, immune dai denunciati vizi di legittimità - la Corte territoriale dà conto di avere ritenuto condivisibile la valutazione operata dal primo giudice, che ha ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni rese da Josan nell'immediatez- za del fatto, nelle quali il coimputato ha peraltro ricostruito il fatto in modo preci- so ed attendibile, fornendo indicazioni circa il furto che hanno trovato puntuale riscontro nei controlli svolti dagli operanti, e ha chiamato in correità l'odierno ri- corrente, salvo poi ritrattare tali dichiarazioni accusatorie in sede di udienza di convalida. Per i giudici di merito proprio alla luce della piena ed obiettiva veridicità del- le indicazioni fornite, le dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza del fatto devono ritenersi più genuine, tanto più che è difficile credere che in tale contesto - ossia nel corso di una ammissione di colpa oggettivamente connotata da sincerità, da- to corroborato dalla successiva constatazione dell'avvenuto furto nel luogo e sul veicolo indicato dallo stesso Josan - egli possa aver avuto la prontezza di coin- volgere un soggetto innocente. Va peraltro ricordato che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perché l'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. ne limita l'i- nutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (cfr. ex multis Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola, Rv. 269598; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642). La Corte milanese dà anche conto che non appare credibile la giustificazione fornita dal Preci circa i motivi della sua fuga in ragione dell'estrema genericità delle indicazioni da lui fornite, essendo da un lato inverosimile che l'imputato non fosse in grado di ricordarsi il nome del night club dal quale asseriva di essere ap- pena uscito (circostanza che peraltro non risulta corroborata da alcun elemento), e dall'altro risultando poco plausibile che fosse scappato per paura, peraltro sen- za nulla aggiungere o motivare, in sede di interrogatorio di convalida, in relazio- ne alle ragioni di questa paura. Dunque -come sottolineano i giudici del gravame del merito- il quadro pro- batorio che ha portato r all'affermazione della penale responsabilità del Preci non è composto unicamente dalle affermazioni di Josan, ma quelle concorrono con altri elementi, come la perfetta corrispondenza con la descrizione del soggetto diramata dai primi operanti e il rinvenimento del display nelle borse abbandonate anche dal soggetto individuato poi nell'imputato. Tali risultanze smentiscono, secondo la logica motivazione del provvedimen- to impugnato, anche la prospettazione difensiva secondo la quale la fuga dell'im- putato sarebbe stata dettata dalla sua condizione di ricercato: gli elementi finora riportati evidenziano infatti come la fuga sia stata invece dovuta al suo coinvol- gimento nel furto, potendo al più il suo status di ricercato essere letto come un elemento aggiuntivo, che potrebbe aver ulteriormente stimolato la sua fuga. Infine, i giudici del gravame del merito, come si diceva, diversamente da quanto oggi si sostiene, danno conto di avere valutato anche i motivi aggiunti, a proposito dei quali, nel confutarli, evidenziano come l'assoluzione dell'imputato dal reato di ricettazione riguardi materiale ulteriore e diverso, che non era diret- tamente riconducibile alla vettura dalla quale era stato asportato il navigatore oggetto di furto nel presente procedimento, essendo dunque ben verosimile, e non contradditorio con quanto deciso in primo grado nel presente procedimento, che la responsabilità del Preci sia stata esclusa in relazione al reato di ricettazio- ne. Sul punto viene peraltro evidenziato che il coimputato iosan nell'immedia- tezza aveva indicato il Preci come compartecipe esclusivamente con riferimento al reato di furto: si legge infatti nella sentenza impugnata che "Josan dichiarava spontaneamente di aver appena asportato, unitamente all'altro fliggitivo, un si- stema di navigazione satellitare a bordo di una vettura marca BMW [ ]". A maggior ragione, dunque, le dichiarazioni rese da 3osan nell'immediatezza del fatto devono essere ritenute attendibili, dal momento che oltre ad individuare dettagliatamente la vettura sulla quale il furto era stato commesso, l'individuo ha coinvolto il Preci solo con riferimento ad uno specifico segmento dell'attività ille- cita posta in essere. 4. Manifestamente infondato è anche il motivo in punto di diniego della con- cessione delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo operato dai giudici del merito della mancata emersione di elementi favorevoli a tal fine. In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62b1s c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente suf- ficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare con- to in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in consi- derazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adegua- mento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motiva- zione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della con- testazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fon- da (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren- te al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
Sentenza Cassazione n. 36537/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris