CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 39646/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06T5840) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento sopraindicato; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che: - è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione" (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg in proc. Paolino, Rv. 281116 - 01), tale dovendo ritenersi quella che "risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza" (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 — 01); - nel caso in esame, il ricorso contesta l'eccentricità della condanna per l'aggravante del fine di profitto, in quanto non risulterebbe provato se, e quanto, il ricorrente abbia ricevuto per effettuare il servizio di trasporto dei migranti attraverso il confine dalla Slovenia all'Italia, ma l'argomento è manifestamente infondato, perché in un reato concorsuale il fine di profitto è integrato anche se l'imputato abbia consapevolezza del profitto perseguito dai correi (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899 — 03); - il ricorso contesta anche la condanna per l'aggravante del numero di persone concorrenti, in quanto l'imputazione di concorso con ignoti non permetterebbe di identificare il numero dei concorrenti nel reato, ma l'argomento è inammissibile, perché si risolve in una richiesta di rivalutazione delle conclusioni che il giudice del merito ha tratto dalle evidenze probatorie in quanto nell'organizzazione di un viaggio complesso di migranti partiti dal Nepal, non è illogico, pertanto, che il numero di concorrenti con l'imputato sia stato ritenuto essere più di due; Rilevato, pertanto, che l'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore