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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07101/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18821/2024 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n.11855/2024 depositata il 02/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Questa Corte, con sentenza n. 11855/2024 depositata in data il2/5/2024, dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione propostodall’Agenzia dell’Entrate avvero la sentenza n. 1467/01/2014 della CTR delNumero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026Piemonte ritenendo che l’ufficio ricorrente aveva omesso il deposito dellacartolina di ricevimento del ricorso o, comunque, della documentazionenotificazione ed il relativo atto.1.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per revocazione l’Agenziadell’Entrate.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’ Agenzia delle Entrate, con l’odierno ricorso per revocazione, propostoai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4 c.p.c., deduce che laCorte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo atteso che, indata 11 ottobre 2023, la stessa aveva depositato telematicamente la“documentazione attestante il compimento di tutte le attività idonee arendere conoscibile la notificazione e il relativo atto”, depositando n. 4cartoline postali dalle quali si evince il perfezionarsi dell’iter notificatorio incapo al difensore Rag. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, erano state depositatedue cartoline relative alla raccomandata n. 781346406752 attestanti: - laprima (del 26 giugno 2015) la tentata notifica e la restituzione del plico aseguito del deposito presso l’Ufficio postale per “temporanea assenza deldestinatario”; - la seconda (dell’11 giugno 2023, rectius 2015) la previa“Comunicazione di [OSCURATO:PERSONA]” -CAD - del plico successivamenterestituito”.2.

Tale censura è inammissibile.2.1.

Occorre premettere che il discrimine tra l'errore revocatorio e l'erroredi diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell'assenzadi quell'attività di valutazione che rappresenta, per contro, l'indefettibiletratto distintivo del secondo (vedi Cass., S.U., 27 novembre 2019, n.31032).

Ne consegue che l'errore revocatorio «non può riguardare laviolazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in unerrore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire iNumero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del meroraffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senzache si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive oa particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa deglila decisione della Corte dovrà, dunque, essere frutto di una svista, di unaerrata percezione del fatto (processuale o sostanziale), il fatto dovrà esseredecisivo (in sua assenza, la decisione potrebbe essere diversa), evidente edobiettivo tale da non richiedere, per essere considerato, lo sviluppo diparticolari indagini ermeneutiche.

L’errore dovrà, quindi, emergereoggettivamente, immediatamente ed incontestabilmente, dal raffronto trala rappresentazione del fatto, risultante dagli atti e documenti di causa equella percepita dal giudice alla loro lettura, e non riguardare l’attivitàvalutativa ed interpretativa del giudice (non si tratterebbe in tal caso dierrore precettivo, ma di giudizio) ed allo stesso modo il fatto non dovràessere controverso.

È, poi, il caso di precisare che l’errore deve riguardaregli atti interni del giudizio di cassazione, quelli cioè che la Corte esaminadirettamente con una propria ed autonoma indagine di fatto, nell’ambito deimotivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio.

I profili caratterizzantil’esame del “fatto decisivo” vanno considerati con particolare rigore, perevitare che, attraverso il procedimento di revisione, si instauri una sorta di“ulteriore” grado di giudizio.

Pertanto la viziata percezione, la supposizioneerrata della sussistenza o insussistenza del fatto, dovrà necessariamenteessere espressa e mai implicita, posto che in tal caso sussisterebbepiuttosto un vizio di motivazione.

In tal senso, ove l’errore del giudice dilegittimità non sia frutto di una errata supposizione, direttamentedesumibile dagli atti e documenti di causa, circa la sussistenza di un fattodecisivo e non contestato, ma di una omessa percezione di tale fatto, essanon potrà integrare gli estremi dell’errore revocatorio.

Occorre ribadire chela revocazione della sentenza di cassazione è certamente consentita per viziNumero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore di fatto, ovveroper un errore percettivo che può riguardare anche l'esame degli atti dellostesso processo di cassazione (vedi Cass. 24/2006).

Affinché siaammissibile il ricorso per revocazione è, tuttavia, necessario che lavalutazione di non corretta instaurazione del rapporto processuale, che èquanto corrisponde al caso di specie, sia inficiata non da un errore di diritto,per avere considerato irrituale una notificazione in effetti rituale, ma da unerrore di fatto, rilevante quale errore percettivo per avere il giudicesupposto esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa eviceversa, secondo quanto chiaramente espresso dall'art. 395 n. 4 cod.proc. civ.

In tale quadro è stato affermato che nel caso in cui vengadenunciato il non essersi avveduta la Corte di cassazione della nullità dellanotificazione del ricorso perché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale enon presso l'Avvocatura generale dello Stato, ciò che viene in rilievo è nongià la percezione di un fatto inesistente, affermato come esistente, maunicamente il mancato apprezzamento in termini di nullità dellanotificazione del ricorso e, dunque, nella sostanza la denuncia di un erroredi giudizio (Cass. n. 25654/2013,).

Si è poi ritenuto inammissibile il ricorsoper revocazione proposto sull'assunto che la Corte avrebbe erroneamenteritenuto validi l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi a sé e la relativanotificazione, trattandosi di prospettato errore di diritto e non di fatto (Cass.n. 24/2006, cit.).

Si è, pure, affermato che non integra un errore di fatto exart. 395, n. 4, cod. proc. civ. l'omesso rilievo di un vizio concernente laritualità della notificazione dell'atto di impugnazione sotto il profilo del luogoin cui è stata eseguita (Cass. n. 26278/2016,).

Ancora è stata ritenuta, adesempio, inammissibile la domanda di revocazione della sentenza emessaa conclusione di giudizio in cui l'avviso di udienza sia stato notificato pressola cancelleria, e non all'avvocato domiciliatario, trasferito altrove, quandorisulti che questi non aveva comunicato in cancelleria il mutamento diindirizzo dello studio, non assumendo alcun rilievo la conoscenza del nuovoNumero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026indirizzo, che l'ufficiale giudiziario abbia potuto acquisire in qualsiasi modo(Cass. 31 agosto 2005, n. 17593).

Determinante ai fini dell'esistenzadell'errore revocatorio è, dunque, che vi sia stata un'attività percettiva daparte del giudice, la quale si sia tradotta nel supporre esistente un fatto lacui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti.

L'omesso esamedi una circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione perché,mentre quest'ultima comporta l'erronea supposizione, esso resta un fattoche non si traduce in alcuna attività ed a cui la legge collega unicamentel'effetto del vizio motivazionale o della violazione processuale.

In continuitàa tale impostazione è stato pure significativamente affermato che"l'implicita declaratoria di rituale instaurazione del contraddittorio - chequesta Corte deve effettuare ex officio - scaturente dall'avere la sentenza…. impugnata ritenuto i lavoratori "intimati" … senza rilevare la pretesanullità della notificazione del ricorso per cassazione, non costituisce erroredi percezione tale da configurare un vizio revocatorio il quale postula che ladecisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità èincontrastabilmente esclusa e non sia frutto di valutazione o di giudizio,risultando dagli atti e documenti senza che sia contestata dalle parti e senzanecessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche"(vedi Cass. n. 4235/2019).

È, per contro, affetta da errore di fattorevocatorio la decisione della Corte di cassazione che si fondi sull'asseritamancanza della notifica del ricorso per cassazione ove questa invece risultidagli atti (Cass. 10 luglio 2015, n. 14420).

Costituisce, pure, una ipotesi dierrore revocatorio l'erronea individuazione della data di notifica dell'atto(Cass. 30 gennaio 2019, n. 2712).2.2.

Muovendo da tali principi, nel premettere che la Corte di Cassazionenella impugnata sentenza ha precisato che la parte ricorrente non aveva (ingenerale) prodotto documentazione attestante il compimento di tutte lemotivo di revocazione in esame non denuncia, in realtà, l'esistenza di unaNumero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026vera e propria erronea supposizione che sarebbe stata compiuta dalla Cortee che si sarebbe manifestata nella motivazione ma la mera circostanza dellaomessa verifica di una notifica, in realtà, (asseritamente) ritualmenteeffettuata, giusta documentazione versata in atti.Peraltro non può essere trascurato il fatto che il medesimo ufficio, afondamento dell’asserito “errore percettivo”, richiama una documentazione- “due cartoline relative alla raccomandata n. 781346406752 attestanti: laprima (del 26 giugno 2015) la tentata notifica e la restituzione del plico aseguito del deposito presso l’Ufficio postale per “temporanea assenza deldestinatario”; la seconda (dell’11 giugno 2023, rectius 2015) la previa“Comunicazione di [OSCURATO:PERSONA]” CAD del plico successivamenterestituito” - che non appare decisiva ai fini che occupano in quanto noncomprova in alcun modo una notifica del ricorso ritualmente effettuata,specie ove si ponga mente alla circostanza che la stessa attesta unaspedizione di CAD in data 11 giugno 2013 non valida in quanto antecedenteal deposito dell’atto giudiziario da notificare che parrebbe intervenuto indata 16 giugno 2015, laddove è evidente che la comunicazionedell’avvenuto deposito non può che essere successiva allo stesso; e ciò atacere del fatto che trattasi di documentazione scarsamente leggibile inordine ad alcune delle date relative alla procedura notificatoria.3.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla in ordine allespese essendo la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]rimasta intimata.Numero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:REVOCAZIONEGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAngelo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMargherita [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18821/2024 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n.11855/2024 depositata il 02/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Questa Corte, con sentenza n. 11855/2024 depositata in data il2/5/2024, dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione propostodall’Agenzia dell’Entrate avvero la sentenza n. 1467/01/2014 della CTR delNumero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026Piemonte ritenendo che l’ufficio ricorrente aveva omesso il deposito dellacartolina di ricevimento del ricorso o, comunque, della documentazionenotificazione ed il relativo atto.1.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per revocazione l’Agenziadell’Entrate.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’ Agenzia delle Entrate, con l’odierno ricorso per revocazione, propostoai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4 c.p.c., deduce che laCorte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo atteso che, indata 11 ottobre 2023, la stessa aveva depositato telematicamente la“documentazione attestante il compimento di tutte le attività idonee arendere conoscibile la notificazione e il relativo atto”, depositando n. 4cartoline postali dalle quali si evince il perfezionarsi dell’iter notificatorio incapo al difensore Rag. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, erano state depositatedue cartoline relative alla raccomandata n. 781346406752 attestanti: - laprima (del 26 giugno 2015) la tentata notifica e la restituzione del plico aseguito del deposito presso l’Ufficio postale per “temporanea assenza deldestinatario”; - la seconda (dell’11 giugno 2023, rectius 2015) la previa“Comunicazione di [OSCURATO:PERSONA]” -CAD - del plico successivamenterestituito”.2.

Tale censura è inammissibile.2.1.

Occorre premettere che il discrimine tra l'errore revocatorio e l'erroredi diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell'assenzadi quell'attività di valutazione che rappresenta, per contro, l'indefettibiletratto distintivo del secondo (vedi Cass., S.U., 27 novembre 2019, n.31032).

Ne consegue che l'errore revocatorio «non può riguardare laviolazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in unerrore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire iNumero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del meroraffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senzache si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive oa particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa deglila decisione della Corte dovrà, dunque, essere frutto di una svista, di unaerrata percezione del fatto (processuale o sostanziale), il fatto dovrà esseredecisivo (in sua assenza, la decisione potrebbe essere diversa), evidente edobiettivo tale da non richiedere, per essere considerato, lo sviluppo diparticolari indagini ermeneutiche.

L’errore dovrà, quindi, emergereoggettivamente, immediatamente ed incontestabilmente, dal raffronto trala rappresentazione del fatto, risultante dagli atti e documenti di causa equella percepita dal giudice alla loro lettura, e non riguardare l’attivitàvalutativa ed interpretativa del giudice (non si tratterebbe in tal caso dierrore precettivo, ma di giudizio) ed allo stesso modo il fatto non dovràessere controverso.

È, poi, il caso di precisare che l’errore deve riguardaregli atti interni del giudizio di cassazione, quelli cioè che la Corte esaminadirettamente con una propria ed autonoma indagine di fatto, nell’ambito deimotivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio.

I profili caratterizzantil’esame del “fatto decisivo” vanno considerati con particolare rigore, perevitare che, attraverso il procedimento di revisione, si instauri una sorta di“ulteriore” grado di giudizio.

Pertanto la viziata percezione, la supposizioneerrata della sussistenza o insussistenza del fatto, dovrà necessariamenteessere espressa e mai implicita, posto che in tal caso sussisterebbepiuttosto un vizio di motivazione.

In tal senso, ove l’errore del giudice dilegittimità non sia frutto di una errata supposizione, direttamentedesumibile dagli atti e documenti di causa, circa la sussistenza di un fattodecisivo e non contestato, ma di una omessa percezione di tale fatto, essanon potrà integrare gli estremi dell’errore revocatorio.

Occorre ribadire chela revocazione della sentenza di cassazione è certamente consentita per viziNumero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore di fatto, ovveroper un errore percettivo che può riguardare anche l'esame degli atti dellostesso processo di cassazione (vedi Cass. 24/2006).

Affinché siaammissibile il ricorso per revocazione è, tuttavia, necessario che lavalutazione di non corretta instaurazione del rapporto processuale, che èquanto corrisponde al caso di specie, sia inficiata non da un errore di diritto,per avere considerato irrituale una notificazione in effetti rituale, ma da unerrore di fatto, rilevante quale errore percettivo per avere il giudicesupposto esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa eviceversa, secondo quanto chiaramente espresso dall'art. 395 n. 4 cod.proc. civ.

In tale quadro è stato affermato che nel caso in cui vengadenunciato il non essersi avveduta la Corte di cassazione della nullità dellanotificazione del ricorso perché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale enon presso l'Avvocatura generale dello Stato, ciò che viene in rilievo è nongià la percezione di un fatto inesistente, affermato come esistente, maunicamente il mancato apprezzamento in termini di nullità dellanotificazione del ricorso e, dunque, nella sostanza la denuncia di un erroredi giudizio (Cass. n. 25654/2013,).

Si è poi ritenuto inammissibile il ricorsoper revocazione proposto sull'assunto che la Corte avrebbe erroneamenteritenuto validi l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi a sé e la relativanotificazione, trattandosi di prospettato errore di diritto e non di fatto (Cass.n. 24/2006, cit.).

Si è, pure, affermato che non integra un errore di fatto exart. 395, n. 4, cod. proc. civ. l'omesso rilievo di un vizio concernente laritualità della notificazione dell'atto di impugnazione sotto il profilo del luogoin cui è stata eseguita (Cass. n. 26278/2016,).

Ancora è stata ritenuta, adesempio, inammissibile la domanda di revocazione della sentenza emessaa conclusione di giudizio in cui l'avviso di udienza sia stato notificato pressola cancelleria, e non all'avvocato domiciliatario, trasferito altrove, quandorisulti che questi non aveva comunicato in cancelleria il mutamento diindirizzo dello studio, non assumendo alcun rilievo la conoscenza del nuovoNumero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026indirizzo, che l'ufficiale giudiziario abbia potuto acquisire in qualsiasi modo(Cass. 31 agosto 2005, n. 17593).

Determinante ai fini dell'esistenzadell'errore revocatorio è, dunque, che vi sia stata un'attività percettiva daparte del giudice, la quale si sia tradotta nel supporre esistente un fatto lacui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti.

L'omesso esamedi una circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione perché,mentre quest'ultima comporta l'erronea supposizione, esso resta un fattoche non si traduce in alcuna attività ed a cui la legge collega unicamentel'effetto del vizio motivazionale o della violazione processuale.

In continuitàa tale impostazione è stato pure significativamente affermato che"l'implicita declaratoria di rituale instaurazione del contraddittorio - chequesta Corte deve effettuare ex officio - scaturente dall'avere la sentenza…. impugnata ritenuto i lavoratori "intimati" … senza rilevare la pretesanullità della notificazione del ricorso per cassazione, non costituisce erroredi percezione tale da configurare un vizio revocatorio il quale postula che ladecisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità èincontrastabilmente esclusa e non sia frutto di valutazione o di giudizio,risultando dagli atti e documenti senza che sia contestata dalle parti e senzanecessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche"(vedi Cass. n. 4235/2019).

È, per contro, affetta da errore di fattorevocatorio la decisione della Corte di cassazione che si fondi sull'asseritamancanza della notifica del ricorso per cassazione ove questa invece risultidagli atti (Cass. 10 luglio 2015, n. 14420).

Costituisce, pure, una ipotesi dierrore revocatorio l'erronea individuazione della data di notifica dell'atto(Cass. 30 gennaio 2019, n. 2712).2.2.

Muovendo da tali principi, nel premettere che la Corte di Cassazionenella impugnata sentenza ha precisato che la parte ricorrente non aveva (ingenerale) prodotto documentazione attestante il compimento di tutte lemotivo di revocazione in esame non denuncia, in realtà, l'esistenza di unaNumero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026vera e propria erronea supposizione che sarebbe stata compiuta dalla Cortee che si sarebbe manifestata nella motivazione ma la mera circostanza dellaomessa verifica di una notifica, in realtà, (asseritamente) ritualmenteeffettuata, giusta documentazione versata in atti.Peraltro non può essere trascurato il fatto che il medesimo ufficio, afondamento dell’asserito “errore percettivo”, richiama una documentazione- “due cartoline relative alla raccomandata n. 781346406752 attestanti: laprima (del 26 giugno 2015) la tentata notifica e la restituzione del plico aseguito del deposito presso l’Ufficio postale per “temporanea assenza deldestinatario”; la seconda (dell’11 giugno 2023, rectius 2015) la previa“Comunicazione di [OSCURATO:PERSONA]” CAD del plico successivamenterestituito” - che non appare decisiva ai fini che occupano in quanto noncomprova in alcun modo una notifica del ricorso ritualmente effettuata,specie ove si ponga mente alla circostanza che la stessa attesta unaspedizione di CAD in data 11 giugno 2013 non valida in quanto antecedenteal deposito dell’atto giudiziario da notificare che parrebbe intervenuto indata 16 giugno 2015, laddove è evidente che la comunicazionedell’avvenuto deposito non può che essere successiva allo stesso; e ciò atacere del fatto che trattasi di documentazione scarsamente leggibile inordine ad alcune delle date relative alla procedura notificatoria.3.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla in ordine allespese essendo la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]rimasta intimata.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18821/2024 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n.11855/2024 depositata il 02/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Questa Corte, con sentenza n. 11855/2024 depositata in data il2/5/2024, dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione propostodall’Agenzia dell’Entrate avvero la sentenza n. 1467/01/2014 della CTR delNumero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026Piemonte ritenendo che l’ufficio ricorrente aveva omesso il deposito dellacartolina di ricevimento del ricorso o, comunque, della documentazionenotificazione ed il relativo atto.1. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per revocazione l’Agenziadell’Entrate.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’ Agenzia delle Entrate, con l’odierno ricorso per revocazione, propostoai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4 c.p.c., deduce che laCorte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo atteso che, indata 11 ottobre 2023, la stessa aveva depositato telematicamente la“documentazione attestante il compimento di tutte le attività idonee arendere conoscibile la notificazione e il relativo atto”, depositando n. 4cartoline postali dalle quali si evince il perfezionarsi dell’iter notificatorio incapo al difensore Rag. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, erano state depositatedue cartoline relative alla raccomandata n. 781346406752 attestanti: - laprima (del 26 giugno 2015) la tentata notifica e la restituzione del plico aseguito del deposito presso l’Ufficio postale per “temporanea assenza deldestinatario”; - la seconda (dell’11 giugno 2023, rectius 2015) la previa“Comunicazione di [OSCURATO:PERSONA]” -CAD - del plico successivamenterestituito”.2. Tale censura è inammissibile.2.1. Occorre premettere che il discrimine tra l'errore revocatorio e l'erroredi diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell'assenzadi quell'attività di valutazione che rappresenta, per contro, l'indefettibiletratto distintivo del secondo (vedi Cass., S.U., 27 novembre 2019, n.31032). Ne consegue che l'errore revocatorio «non può riguardare laviolazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in unerrore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire iNumero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del meroraffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senzache si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive oa particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa deglila decisione della Corte dovrà, dunque, essere frutto di una svista, di unaerrata percezione del fatto (processuale o sostanziale), il fatto dovrà esseredecisivo (in sua assenza, la decisione potrebbe essere diversa), evidente edobiettivo tale da non richiedere, per essere considerato, lo sviluppo diparticolari indagini ermeneutiche. L’errore dovrà, quindi, emergereoggettivamente, immediatamente ed incontestabilmente, dal raffronto trala rappresentazione del fatto, risultante dagli atti e documenti di causa equella percepita dal giudice alla loro lettura, e non riguardare l’attivitàvalutativa ed interpretativa del giudice (non si tratterebbe in tal caso dierrore precettivo, ma di giudizio) ed allo stesso modo il fatto non dovràessere controverso. È, poi, il caso di precisare che l’errore deve riguardaregli atti interni del giudizio di cassazione, quelli cioè che la Corte esaminadirettamente con una propria ed autonoma indagine di fatto, nell’ambito deimotivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio. I profili caratterizzantil’esame del “fatto decisivo” vanno considerati con particolare rigore, perevitare che, attraverso il procedimento di revisione, si instauri una sorta di“ulteriore” grado di giudizio. Pertanto la viziata percezione, la supposizioneerrata della sussistenza o insussistenza del fatto, dovrà necessariamenteessere espressa e mai implicita, posto che in tal caso sussisterebbepiuttosto un vizio di motivazione. In tal senso, ove l’errore del giudice dilegittimità non sia frutto di una errata supposizione, direttamentedesumibile dagli atti e documenti di causa, circa la sussistenza di un fattodecisivo e non contestato, ma di una omessa percezione di tale fatto, essanon potrà integrare gli estremi dell’errore revocatorio. Occorre ribadire chela revocazione della sentenza di cassazione è certamente consentita per viziNumero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore di fatto, ovveroper un errore percettivo che può riguardare anche l'esame degli atti dellostesso processo di cassazione (vedi Cass. 24/2006). Affinché siaammissibile il ricorso per revocazione è, tuttavia, necessario che lavalutazione di non corretta instaurazione del rapporto processuale, che èquanto corrisponde al caso di specie, sia inficiata non da un errore di diritto,per avere considerato irrituale una notificazione in effetti rituale, ma da unerrore di fatto, rilevante quale errore percettivo per avere il giudicesupposto esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa eviceversa, secondo quanto chiaramente espresso dall'art. 395 n. 4 cod.proc. civ. In tale quadro è stato affermato che nel caso in cui vengadenunciato il non essersi avveduta la Corte di cassazione della nullità dellanotificazione del ricorso perché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale enon presso l'Avvocatura generale dello Stato, ciò che viene in rilievo è nongià la percezione di un fatto inesistente, affermato come esistente, maunicamente il mancato apprezzamento in termini di nullità dellanotificazione del ricorso e, dunque, nella sostanza la denuncia di un erroredi giudizio (Cass. n. 25654/2013,). Si è poi ritenuto inammissibile il ricorsoper revocazione proposto sull'assunto che la Corte avrebbe erroneamenteritenuto validi l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi a sé e la relativanotificazione, trattandosi di prospettato errore di diritto e non di fatto (Cass.n. 24/2006, cit.). Si è, pure, affermato che non integra un errore di fatto exart. 395, n. 4, cod. proc. civ. l'omesso rilievo di un vizio concernente laritualità della notificazione dell'atto di impugnazione sotto il profilo del luogoin cui è stata eseguita (Cass. n. 26278/2016,). Ancora è stata ritenuta, adesempio, inammissibile la domanda di revocazione della sentenza emessaa conclusione di giudizio in cui l'avviso di udienza sia stato notificato pressola cancelleria, e non all'avvocato domiciliatario, trasferito altrove, quandorisulti che questi non aveva comunicato in cancelleria il mutamento diindirizzo dello studio, non assumendo alcun rilievo la conoscenza del nuovoNumero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026indirizzo, che l'ufficiale giudiziario abbia potuto acquisire in qualsiasi modo(Cass. 31 agosto 2005, n. 17593). Determinante ai fini dell'esistenzadell'errore revocatorio è, dunque, che vi sia stata un'attività percettiva daparte del giudice, la quale si sia tradotta nel supporre esistente un fatto lacui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti. L'omesso esamedi una circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione perché,mentre quest'ultima comporta l'erronea supposizione, esso resta un fattoche non si traduce in alcuna attività ed a cui la legge collega unicamentel'effetto del vizio motivazionale o della violazione processuale. In continuitàa tale impostazione è stato pure significativamente affermato che"l'implicita declaratoria di rituale instaurazione del contraddittorio - chequesta Corte deve effettuare ex officio - scaturente dall'avere la sentenza…. impugnata ritenuto i lavoratori "intimati" … senza rilevare la pretesanullità della notificazione del ricorso per cassazione, non costituisce erroredi percezione tale da configurare un vizio revocatorio il quale postula che ladecisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità èincontrastabilmente esclusa e non sia frutto di valutazione o di giudizio,risultando dagli atti e documenti senza che sia contestata dalle parti e senzanecessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche"(vedi Cass. n. 4235/2019). È, per contro, affetta da errore di fattorevocatorio la decisione della Corte di cassazione che si fondi sull'asseritamancanza della notifica del ricorso per cassazione ove questa invece risultidagli atti (Cass. 10 luglio 2015, n. 14420). Costituisce, pure, una ipotesi dierrore revocatorio l'erronea individuazione della data di notifica dell'atto(Cass. 30 gennaio 2019, n. 2712).2.2. Muovendo da tali principi, nel premettere che la Corte di Cassazionenella impugnata sentenza ha precisato che la parte ricorrente non aveva (ingenerale) prodotto documentazione attestante il compimento di tutte lemotivo di revocazione in esame non denuncia, in realtà, l'esistenza di unaNumero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026vera e propria erronea supposizione che sarebbe stata compiuta dalla Cortee che si sarebbe manifestata nella motivazione ma la mera circostanza dellaomessa verifica di una notifica, in realtà, (asseritamente) ritualmenteeffettuata, giusta documentazione versata in atti.Peraltro non può essere trascurato il fatto che il medesimo ufficio, afondamento dell’asserito “errore percettivo”, richiama una documentazione- “due cartoline relative alla raccomandata n. 781346406752 attestanti: laprima (del 26 giugno 2015) la tentata notifica e la restituzione del plico aseguito del deposito presso l’Ufficio postale per “temporanea assenza deldestinatario”; la seconda (dell’11 giugno 2023, rectius 2015) la previa“Comunicazione di [OSCURATO:PERSONA]” CAD del plico successivamenterestituito” - che non appare decisiva ai fini che occupano in quanto noncomprova in alcun modo una notifica del ricorso ritualmente effettuata,specie ove si ponga mente alla circostanza che la stessa attesta unaspedizione di CAD in data 11 giugno 2013 non valida in quanto antecedenteal deposito dell’atto giudiziario da notificare che parrebbe intervenuto indata 16 giugno 2015, laddove è evidente che la comunicazionedell’avvenuto deposito non può che essere successiva allo stesso; e ciò atacere del fatto che trattasi di documentazione scarsamente leggibile inordine ad alcune delle date relative alla procedura notificatoria.3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla in ordine allespese essendo la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA]rimasta intimata.Numero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:REVOCAZIONEGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAngelo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMargherita [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18821/2024 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n.11855/2024 depositata il 02/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Questa Corte, con sentenza n. 11855/2024 depositata in data il2/5/2024, dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione propostodall’Agenzia dell’Entrate avvero la sentenza n. 1467/01/2014 della CTR delNumero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026Piemonte ritenendo che l’ufficio ricorrente aveva omesso il deposito dellacartolina di ricevimento del ricorso o, comunque, della documentazionenotificazione ed il relativo atto.1. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per revocazione l’Agenziadell’Entrate.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’ Agenzia delle Entrate, con l’odierno ricorso per revocazione, propostoai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4 c.p.c., deduce che laCorte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo atteso che, indata 11 ottobre 2023, la stessa aveva depositato telematicamente la“documentazione attestante il compimento di tutte le attività idonee arendere conoscibile la notificazione e il relativo atto”, depositando n. 4cartoline postali dalle quali si evince il perfezionarsi dell’iter notificatorio incapo al difensore Rag. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, erano state depositatedue cartoline relative alla raccomandata n. 781346406752 attestanti: - laprima (del 26 giugno 2015) la tentata notifica e la restituzione del plico aseguito del deposito presso l’Ufficio postale per “temporanea assenza deldestinatario”; - la seconda (dell’11 giugno 2023, rectius 2015) la previa“Comunicazione di [OSCURATO:PERSONA]” -CAD - del plico successivamenterestituito”.2. Tale censura è inammissibile.2.1. Occorre premettere che il discrimine tra l'errore revocatorio e l'erroredi diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell'assenzadi quell'attività di valutazione che rappresenta, per contro, l'indefettibiletratto distintivo del secondo (vedi Cass., S.U., 27 novembre 2019, n.31032). Ne consegue che l'errore revocatorio «non può riguardare laviolazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in unerrore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire iNumero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del meroraffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senzache si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive oa particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa deglila decisione della Corte dovrà, dunque, essere frutto di una svista, di unaerrata percezione del fatto (processuale o sostanziale), il fatto dovrà esseredecisivo (in sua assenza, la decisione potrebbe essere diversa), evidente edobiettivo tale da non richiedere, per essere considerato, lo sviluppo diparticolari indagini ermeneutiche. L’errore dovrà, quindi, emergereoggettivamente, immediatamente ed incontestabilmente, dal raffronto trala rappresentazione del fatto, risultante dagli atti e documenti di causa equella percepita dal giudice alla loro lettura, e non riguardare l’attivitàvalutativa ed interpretativa del giudice (non si tratterebbe in tal caso dierrore precettivo, ma di giudizio) ed allo stesso modo il fatto non dovràessere controverso. È, poi, il caso di precisare che l’errore deve riguardaregli atti interni del giudizio di cassazione, quelli cioè che la Corte esaminadirettamente con una propria ed autonoma indagine di fatto, nell’ambito deimotivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio. I profili caratterizzantil’esame del “fatto decisivo” vanno considerati con particolare rigore, perevitare che, attraverso il procedimento di revisione, si instauri una sorta di“ulteriore” grado di giudizio. Pertanto la viziata percezione, la supposizioneerrata della sussistenza o insussistenza del fatto, dovrà necessariamenteessere espressa e mai implicita, posto che in tal caso sussisterebbepiuttosto un vizio di motivazione. In tal senso, ove l’errore del giudice dilegittimità non sia frutto di una errata supposizione, direttamentedesumibile dagli atti e documenti di causa, circa la sussistenza di un fattodecisivo e non contestato, ma di una omessa percezione di tale fatto, essanon potrà integrare gli estremi dell’errore revocatorio. Occorre ribadire chela revocazione della sentenza di cassazione è certamente consentita per viziNumero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore di fatto, ovveroper un errore percettivo che può riguardare anche l'esame degli atti dellostesso processo di cassazione (vedi Cass. 24/2006). Affinché siaammissibile il ricorso per revocazione è, tuttavia, necessario che lavalutazione di non corretta instaurazione del rapporto processuale, che èquanto corrisponde al caso di specie, sia inficiata non da un errore di diritto,per avere considerato irrituale una notificazione in effetti rituale, ma da unerrore di fatto, rilevante quale errore percettivo per avere il giudicesupposto esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa eviceversa, secondo quanto chiaramente espresso dall'art. 395 n. 4 cod.proc. civ. In tale quadro è stato affermato che nel caso in cui vengadenunciato il non essersi avveduta la Corte di cassazione della nullità dellanotificazione del ricorso perché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale enon presso l'Avvocatura generale dello Stato, ciò che viene in rilievo è nongià la percezione di un fatto inesistente, affermato come esistente, maunicamente il mancato apprezzamento in termini di nullità dellanotificazione del ricorso e, dunque, nella sostanza la denuncia di un erroredi giudizio (Cass. n. 25654/2013,). Si è poi ritenuto inammissibile il ricorsoper revocazione proposto sull'assunto che la Corte avrebbe erroneamenteritenuto validi l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi a sé e la relativanotificazione, trattandosi di prospettato errore di diritto e non di fatto (Cass.n. 24/2006, cit.). Si è, pure, affermato che non integra un errore di fatto exart. 395, n. 4, cod. proc. civ. l'omesso rilievo di un vizio concernente laritualità della notificazione dell'atto di impugnazione sotto il profilo del luogoin cui è stata eseguita (Cass. n. 26278/2016,). Ancora è stata ritenuta, adesempio, inammissibile la domanda di revocazione della sentenza emessaa conclusione di giudizio in cui l'avviso di udienza sia stato notificato pressola cancelleria, e non all'avvocato domiciliatario, trasferito altrove, quandorisulti che questi non aveva comunicato in cancelleria il mutamento diindirizzo dello studio, non assumendo alcun rilievo la conoscenza del nuovoNumero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026indirizzo, che l'ufficiale giudiziario abbia potuto acquisire in qualsiasi modo(Cass. 31 agosto 2005, n. 17593). Determinante ai fini dell'esistenzadell'errore revocatorio è, dunque, che vi sia stata un'attività percettiva daparte del giudice, la quale si sia tradotta nel supporre esistente un fatto lacui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti. L'omesso esamedi una circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione perché,mentre quest'ultima comporta l'erronea supposizione, esso resta un fattoche non si traduce in alcuna attività ed a cui la legge collega unicamentel'effetto del vizio motivazionale o della violazione processuale. In continuitàa tale impostazione è stato pure significativamente affermato che"l'implicita declaratoria di rituale instaurazione del contraddittorio - chequesta Corte deve effettuare ex officio - scaturente dall'avere la sentenza…. impugnata ritenuto i lavoratori "intimati" … senza rilevare la pretesanullità della notificazione del ricorso per cassazione, non costituisce erroredi percezione tale da configurare un vizio revocatorio il quale postula che ladecisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità èincontrastabilmente esclusa e non sia frutto di valutazione o di giudizio,risultando dagli atti e documenti senza che sia contestata dalle parti e senzanecessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche"(vedi Cass. n. 4235/2019). È, per contro, affetta da errore di fattorevocatorio la decisione della Corte di cassazione che si fondi sull'asseritamancanza della notifica del ricorso per cassazione ove questa invece risultidagli atti (Cass. 10 luglio 2015, n. 14420). Costituisce, pure, una ipotesi dierrore revocatorio l'erronea individuazione della data di notifica dell'atto(Cass. 30 gennaio 2019, n. 2712).2.2. Muovendo da tali principi, nel premettere che la Corte di Cassazionenella impugnata sentenza ha precisato che la parte ricorrente non aveva (ingenerale) prodotto documentazione attestante il compimento di tutte lemotivo di revocazione in esame non denuncia, in realtà, l'esistenza di unaNumero registro generale 18821/2024Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7101/2026Data pubblicazione 25/03/2026vera e propria erronea supposizione che sarebbe stata compiuta dalla Cortee che si sarebbe manifestata nella motivazione ma la mera circostanza dellaomessa verifica di una notifica, in realtà, (asseritamente) ritualmenteeffettuata, giusta documentazione versata in atti.Peraltro non può essere trascurato il fatto che il medesimo ufficio, afondamento dell’asserito “errore percettivo”, richiama una documentazione- “due cartoline relative alla raccomandata n. 781346406752 attestanti: laprima (del 26 giugno 2015) la tentata notifica e la restituzione del plico aseguito del deposito presso l’Ufficio postale per “temporanea assenza deldestinatario”; la seconda (dell’11 giugno 2023, rectius 2015) la previa“Comunicazione di [OSCURATO:PERSONA]” CAD del plico successivamenterestituito” - che non appare decisiva ai fini che occupano in quanto noncomprova in alcun modo una notifica del ricorso ritualmente effettuata,specie ove si ponga mente alla circostanza che la stessa attesta unaspedizione di CAD in data 11 giugno 2013 non valida in quanto antecedenteal deposito dell’atto giudiziario da notificare che parrebbe intervenuto indata 16 giugno 2015, laddove è evidente che la comunicazionedell’avvenuto deposito non può che essere successiva allo stesso; e ciò atacere del fatto che trattasi di documentazione scarsamente leggibile inordine ad alcune delle date relative alla procedura notificatoria.3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla in ordine allespese essendo la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA]rimasta intimata. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07101/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris