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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 11535/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29615/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - Ric. 2021n. 29615 sez.

S2 - ud. 16.03.2023 CC avverso il decreto n. cron. 237/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 04.05.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.03.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’Appello di Perugia, adita in riassunzione a seguito di declinatoria di competenza da parte della Corte d’Appello di Roma, ha riconosciuto alle ricorrenti un indennizzo di euro 2.400,00 ciascuna per l’irragionevole durata di un giudizio presupposto di equa riparazione, ponendo le spese di lite a carico del Ministero della Giustizia, liquidate in complessivi euro 915,00 oltre accessori per compensi, ed euro 27,00 per esborsi, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria.

2. Per la cassazione di detta decisione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso sulla base di due motivi.

3. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

4. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, le ricorrenti hanno insistito nelle proprie richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 91 cod. proc. civ.; art. 2233, II comma, cod. civ.; liquidazione compensi ex D.M. n. 55/2014, e D.M. n. 37/2018».

Le ricorrentilamentano l’erronea esclusione dei compensi per la fase istruttoria, nonché la violazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, in applicazionedei quali, anche ricorrendo al massimo di abbattimento per ciascuna fase, Ric. 2021n. 29615 sez.

S2 - ud. 16.03.2023 CC avrebbero dovuto essere riconosciuti compensi per complessivi euro 1.198,50. 1.1La censura è fondata. 1.2.Ai sensi dell'art. 4, 5° co., lett. c), del d.m. n. 55/2014, si intende per “fase istruttoria” anche «l'esame degli scritti o documenti delle altre parti».

Si è pertanto affermato che «va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase di istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa è in ogni caso ineludibile» (cfr. Cass., Ordinanza n. 21743 del 27/08/2019, non massimata).

1.3. Ancor più specificamente, questa Corte ha affermato che “In tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria” ( cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021, Rv. 663222.

In senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 2, Ordinanza n.9701 del 05/04/2019; Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 33066 del 20/12/2018; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32576 del 17/12/2018, non massimate).

1.4. Nel caso di specie, la liquidazione effettuata dal giudice di merito in complessivi euro 915,00 si è posta al di sotto dei minimi tariffari, tenuto conto del valore della causa (da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00): infatti, l’ a pplicazione della tariffa di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 (vigente al momento della liquidazione) avrebbe dovuto comportare , applicando la massima decurtazione in ragione dell’affermata semplicità del giudizio, la liquidazione dei seguenti importi: euro Ric. 2021n. 29615 sez.

S2 - ud. 16.03.2023 CC 255,00per la fase di studio, euro 255 ,00 per quella introduttiva, euro283,50 per quella di trattazione ed istruttoria ed euro 405 ,00 per quella decisoria, per un totale di euro1.198,50.

1.5. Il primo motivo di ricorso merita pertanto accoglimento.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: « Violaz ione e/o falsa applicazione di legge –art. 4, punto 2, D.M. n. 55/2014 - difetto di motivazione».

Le ricorrenti lamentano l’assenza di motivazione sulle ragioni del mancato esercizio, da parte del giudice di merito, della facoltà di disporre l’aumento delcompenso ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014; aumento applicabile “di regola ”, in forza dell’invocata disposizione normativa, ove un difensore assista più soggetti aventi la medesima posizione processuale, nella misura del 30% per ogni soggetto patrocinato oltre il primo (fino ad un massimo di dieci). 2.1 La censura è infondata.

Il giudice di merito ha motivato la liquidazione spiegando che l'attività processuale era stata caratterizzata da una accentuata (speciale) semplicità.

Si palesa dunque legittimo il rigetto della richiesta di maggiorazione: tale aumento non è obbligatorio, ma può essere riconosciuto di regola, ossia fatta salva una diversa determinazione. 3.In conclusione, il decreto impugnato va cassato in relazione alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 secondo comma c.p.c., con il riconoscimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il giudizio di merito, del complessivo compenso in euro 1.198,50 (Euro 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 Ric. 2021n. 29615 sez.

S2 - ud. 16.03.2023 CC per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misuradel 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], antistatari.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del rigetto del secondo motivo di ricorso e della conseguente soccombenza parziale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidenel merito ai sensi dell’art. 384 secondo comma c.p.c., con liquidazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il giudizio di merito, del complessivo compenso in euro 1.198,50 (Euro 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], antistatari.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29615/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - Ric. 2021n. 29615 sez. S2 - ud. 16.03.2023 CC avverso il decreto n. cron. 237/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 04.05.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.03.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’Appello di Perugia, adita in riassunzione a seguito di declinatoria di competenza da parte della Corte d’Appello di Roma, ha riconosciuto alle ricorrenti un indennizzo di euro 2.400,00 ciascuna per l’irragionevole durata di un giudizio presupposto di equa riparazione, ponendo le spese di lite a carico del Ministero della Giustizia, liquidate in complessivi euro 915,00 oltre accessori per compensi, ed euro 27,00 per esborsi, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria. 2. Per la cassazione di detta decisione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso sulla base di due motivi. 3. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. 4. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, le ricorrenti hanno insistito nelle proprie richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 91 cod. proc. civ.; art. 2233, II comma, cod. civ.; liquidazione compensi ex D.M. n. 55/2014, e D.M. n. 37/2018». Le ricorrentilamentano l’erronea esclusione dei compensi per la fase istruttoria, nonché la violazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, in applicazionedei quali, anche ricorrendo al massimo di abbattimento per ciascuna fase, Ric. 2021n. 29615 sez. S2 - ud. 16.03.2023 CC avrebbero dovuto essere riconosciuti compensi per complessivi euro 1.198,50. 1.1La censura è fondata. 1.2.Ai sensi dell'art. 4, 5° co., lett. c), del d.m. n. 55/2014, si intende per “fase istruttoria” anche «l'esame degli scritti o documenti delle altre parti». Si è pertanto affermato che «va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase di istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa è in ogni caso ineludibile» (cfr. Cass., Ordinanza n. 21743 del 27/08/2019, non massimata). 1.3. Ancor più specificamente, questa Corte ha affermato che “In tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria” ( cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021, Rv. 663222. In senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 2, Ordinanza n.9701 del 05/04/2019; Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 33066 del 20/12/2018; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32576 del 17/12/2018, non massimate). 1.4. Nel caso di specie, la liquidazione effettuata dal giudice di merito in complessivi euro 915,00 si è posta al di sotto dei minimi tariffari, tenuto conto del valore della causa (da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00): infatti, l’ a pplicazione della tariffa di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 (vigente al momento della liquidazione) avrebbe dovuto comportare , applicando la massima decurtazione in ragione dell’affermata semplicità del giudizio, la liquidazione dei seguenti importi: euro Ric. 2021n. 29615 sez. S2 - ud. 16.03.2023 CC 255,00per la fase di studio, euro 255 ,00 per quella introduttiva, euro283,50 per quella di trattazione ed istruttoria ed euro 405 ,00 per quella decisoria, per un totale di euro1.198,50. 1.5. Il primo motivo di ricorso merita pertanto accoglimento. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: « Violaz ione e/o falsa applicazione di legge –art. 4, punto 2, D.M. n. 55/2014 - difetto di motivazione». Le ricorrenti lamentano l’assenza di motivazione sulle ragioni del mancato esercizio, da parte del giudice di merito, della facoltà di disporre l’aumento delcompenso ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014; aumento applicabile “di regola ”, in forza dell’invocata disposizione normativa, ove un difensore assista più soggetti aventi la medesima posizione processuale, nella misura del 30% per ogni soggetto patrocinato oltre il primo (fino ad un massimo di dieci). 2.1 La censura è infondata. Il giudice di merito ha motivato la liquidazione spiegando che l'attività processuale era stata caratterizzata da una accentuata (speciale) semplicità. Si palesa dunque legittimo il rigetto della richiesta di maggiorazione: tale aumento non è obbligatorio, ma può essere riconosciuto di regola, ossia fatta salva una diversa determinazione. 3.In conclusione, il decreto impugnato va cassato in relazione alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 secondo comma c.p.c., con il riconoscimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il giudizio di merito, del complessivo compenso in euro 1.198,50 (Euro 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 Ric. 2021n. 29615 sez. S2 - ud. 16.03.2023 CC per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misuradel 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], antistatari. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del rigetto del secondo motivo di ricorso e della conseguente soccombenza parziale. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidenel merito ai sensi dell’art. 384 secondo comma c.p.c., con liquidazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il giudizio di merito, del complessivo compenso in euro 1.198,50 (Euro 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], antistatari. C
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