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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 35904/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 gennaio 2022, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Trapani il 4.3.2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'ad. 75, comma 2, d.lgs n. 159 del 2011 (perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, aveva violato la prescrizione di non rincasare presso la propria abitazione oltre le ore 21,00) e, conseguentemente, era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "violazione ed errata applicazione dell'ad, 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 75, comma 2, d.lgs n. 159/2011", con specifico riguardo al profilo dell'elemento soggettivo del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e, in ogni caso, manifestamente infondati.

In particolare, il ricorrente, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente esistenti nel percorso argomentativo sviluppato nell'impugnata sentenza, si limita a riproporre, senza prospettare alcun rilevante elemento di novità, questioni già esaminate e decise, con motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Più specificatamente, la decisione impugnata ha messo correttamente in rilievo che "costituisce orientamento indiscusso quello secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale" (cfr. Cass. Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016 (dep. 2017), Rv. 270262 - 01).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 gennaio 2022, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Trapani il 4.3.2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'ad. 75, comma 2, d.lgs n. 159 del 2011 (perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, aveva violato la prescrizione di non rincasare presso la propria abitazione oltre le ore 21,00) e, conseguentemente, era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "violazione ed errata applicazione dell'ad, 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 75, comma 2, d.lgs n. 159/2011", con specifico riguardo al profilo dell'elemento soggettivo del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e, in ogni caso, manifestamente infondati. In particolare, il ricorrente, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente esistenti nel percorso argomentativo sviluppato nell'impugnata sentenza, si limita a riproporre, senza prospettare alcun rilevante elemento di novità, questioni già esaminate e decise, con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Più specificatamente, la decisione impugnata ha messo correttamente in rilievo che "costituisce orientamento indiscusso quello secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale" (cfr. Cass. Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016 (dep. 2017), Rv. 270262 - 01). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 35904/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris