CassazionesentenzaSezione UDecisione del 26 luglio 2026
Cassazione n. 24043/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oma.org) eDaniela [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente–contro[OSCURATO:PERSONA] 7607 – [OSCURATO:PERSONA] a responsabilità limitata (12515031008),in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dagliavvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]),Numero registro generale 23455/2025Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 24043/2026Data pubblicazione 26/07/2026Riccardo de Vergottini ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –[OSCURATO:PERSONA] ed Editori (SIAE; 01336610587), in persona del suolegale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –RASI – [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] a r.l.(97690690587), in persona del legale rappresentante p.t.;- intimata -per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n. R.G. 10796/2025pendente davanti al [OSCURATO:PERSONA], sede di Roma;Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo diaccogliere il ricorso con l’affermazione della giurisdizione del giudiceordinario. Conseguenze di legge.1. – Con ricorso al Tar per il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 7607 – [OSCURATO:PERSONA] aresponsabilità limitata, impugnava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CopiaPrivata Italia, della Siae e di RASI, [OSCURATO:PERSONA] per l’Innovazione,la comunicazione (prot. DG 58/2025, datata 18 luglio 2025) con cui(del 20 giugno 2025) che era stata presentata dalla ricorrente, ai sensi deld.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 5, comma 2, e della l. 7 agosto 1990, n.241, artt. 22 e ss., con riferimento alla documentazione posta a fondamentodell’attività di verifica svolta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] per la ripartizione2 di 12Numero registro generale 23455/2025Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 24043/2026Data pubblicazione 26/07/2026dell’acconto competenze per il periodo 2014-2022, nonché il silenzio diniegoche sulla stessa istanza si era formato nei confronti della SIAE.La ricorrente instava, pertanto, per l’accertamento del proprio diritto diaccedere agli atti ed ai documenti così come indicati nella predetta istanza,con condanna della [OSCURATO:PERSONA] e della SIAE all’esibizione ed al rilascio dicopia degli atti e dei documenti richiesti.L’adito giudice, preso atto della proposizione di ricorso per regolamentopreventivo di giurisdizione, con ordinanza del 2 dicembre 2025 (n.21636/2025) sospendeva il giudizio disponendo la trasmissione del fascicolod’ufficio alla Cancelleria della Corte di Cassazione.2. – Con il proprio ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] (nelprosieguo: la [OSCURATO:PERSONA]) insta per la dichiarazione del difetto digiurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo, a suo dire, lagiurisdizione del giudice ordinario con conseguente inapplicabilità delledisposizioni normative poste a fondamento delle istanze di accesso agli atti,tenuto conto dei decisa delle Sezioni Unite della Corte, quanto alla disciplinadi diritto privato delle attività svolte dalla SIAE (e, per suo mandato, dallaesercita alcuna funzione pubblica né risulta titolare di poteri autoritativi – edella stessa natura (solo) economica dei dati cui le istanze di accessoafferiscono.[OSCURATO:PERSONA] 7607 – [OSCURATO:PERSONA] a responsabilità limitata resiste concontroricorso mentre la [OSCURATO:PERSONA] ed Editori ha depositatocontroricorso adesivo al ricorso.Le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Nelle sue conclusioni, il P.G. ha segnalato innanzitutto che –venendo in considerazione il contestato diritto di accesso agli atti relativi aicompensi per diritti di copia privata, di cui alla l. 22 aprile 1941, n. 633,artt. 71-sexies e ss., – la controversia deve ascriversi alla giurisdizione3 di 12Numero registro generale 23455/2025Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 24043/2026Data pubblicazione 26/07/2026ordinaria, così come già concluso per precedenti ricorsi, «sia per l’ampiaformulazione dell’art. 1, comma 2, della l. n. 2 del 2008, sia per la naturadella SIAE che - anche alla luce della liberalizzazione del mercato dei dirittid’autore, operata con d.lgs. n. 35 del 2017 attuativo della direttiva2014/26/UE, c.d. direttiva Barnier - opera ormai con modalità privatistiche,sottoposte al rispetto delle regole di concorrenza ed incompatibili con unagestione pubblicistica dei diritti d’autore.».Né, si è soggiunto, la specificità della fattispecie, che vede coinvolta lagià enunciati dalle Sezioni Unite in quanto - così come hinc et inde dedotto- «la fondazione agisce quale mandataria con rappresentanza dell’altracontroricorrente, di modo che la fondazione non agisce in via autonoma, manel medesimo status giuridico del suo mandante, di cui risente la disciplinagiuridica …»; così che ne conseguirebbe un’applicazione diretta, nonanalogica, della disposizione di cui alla l. n. 2 del 2008, art. 1, comma 2,cit., «al pari di quanto avviene quando agisce in prima persona l’altracontroricorrente, in quanto l’attività della fondazione si sostanzia nellosvolgimento di un compito già attribuito a detta controricorrente al fine diaddivenire a quanto richiesto nel documento AS1806 – DL SostegniBis/Criticità del 13 dicembre 2021 dell’AGCM, con cui si è auspicato larimozione di quelle disposizioni che consentivano a tale controricorrente disvolgere “un doppio ruolo di controllore e di controllato nei mercati dellagestione dei diritti di copia privata audio e video”.».Difatti, «l’AGCM ha evidenziato l’urgenza di attribuire la raccolta delcompenso da copia privata dai soggetti obbligati a un soggetto indipendentee terzo e non più alla SIAE, che, diversamente, benché non operando più inregime di monopolio, bensì in diretta concorrenza con operatori attivi nelmercato di riferimento, avrebbe goduto di un vantaggio competitivo».2. – Il ricorso è fondato e pertanto va dichiarata la giurisdizione delgiudice ordinario.4 di 12Numero registro generale 23455/2025Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 24043/2026Data pubblicazione 26/07/20263. - Le Sezioni Unite della Corte hanno già avuto modo di esaminare laportata delle disposizioni di cui alla l. 9 gennaio 2008, n. 2 e – dopo averripercorso lo stato della previgente giurisprudenza di legittimità che, «nelqualificare la SIAE come ente pubblico economico a base associativa, cui èintellettuale, considerata patrimonio comune del Paese, ed esercitata anchedella giurisdizione operava una distinzione tra atti di organizzazione ed attidi gestione, attribuiti, i primi alla giurisdizione del giudice amministrativo, isecondi a quella del giudice ordinario, - hanno rilevato «la formulazioneampia ed omnicomprensiva della norma in esame, il cui tenore letteraleesprime con estrema chiarezza l'intento del legislatore di devolvere allagiurisdizione ordinaria tutte le controversie relative all'attività della SIAE,fatta eccezione soltanto per quelle spettanti alla giurisdizione tributaria, eciò in correlazione con l'assoggettamento di tale attività alle norme di dirittoprivato e con il risalto conferito alla natura associativa dell'ente, nonchè alfine di consentire il superamento delle incertezze determinate dal criterio diriparto della giurisdizione finora prevalso in giurisprudenza.».In particolare, seppur con riferimento alla fattispecie (allora)controversa - che involgeva la disciplina dell'organizzazione e delfunzionamento degli organi sociali della SIAE,- si è rimarcato che, nellaspecifica materia si realizzava «una giustapposizione di aspetti privatistici epubblicistici, cui corrisponde un intreccio inestricabile di diritti soggettivi edinteressi legittimi, a fronte del quale la chiara scelta del legislatore didevolvere tutte le controversie ad un'unica giurisdizione dev'essere ritenutatutt'altro che irragionevole, e comunque non contrastante con l'art. 103Cost.»; così ricordando come, nella stessa giurisprudenza costituzionale, sifosse rilevato che – non costituendo il principio della disapplicazione delprovvedimento amministrativo illegittimo, ed il relativo limite ai poteri delgiudice ordinario, desunti dalla l. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, art.5 di 12Numero registro generale 23455/2025Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 24043/2026Data pubblicazione 26/07/20265, «una regola di valore costituzionale, che il legislatore ordinario sarebbetenuto ad osservare in ogni caso» (v. Corte Cost., 9 dicembre 2002, n. 525;Corte Cost., 23 luglio 2001, n. 275; Corte Cost., 28 maggio 2001, n. 165;Corte Cost., 17 maggio 2001, n. 140), - (ex art. 113, terzo comma, Cost.)«all'Autorità giudiziaria ordinaria è consentito, per effetto di una conformedisposizione del legislatore ordinario, di conoscere degl'interessi legittimi,ed eventualmente di annullare un atto della [OSCURATO:PERSONA],nonchè d'incidere conseguentemente sui rapporti sottostanti secondo lediverse tipologie di intervento giurisdizionale previste» (così Cass. Sez. U.,28 aprile 2020, n. 8238).3.1 – La successiva giurisprudenza di queste Sezioni Unite, nel ribadirele conclusioni sopra ripercorse, ha avuto modo di esaminare la specificafattispecie che (tutt’ora) è in contestazione tra le parti, così statuendo chele liti aventi ad oggetto il diritto di accesso agli atti conservati dalla SIAE, erelativi ai compensi per diritti di copia privata (l. n. 633 del 1941, cit., artt.71-sexies e ss.), «rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, sia perl'ampia formulazione dell'art. 1, comma 2, della l. n. 2 del 2008, sia per lanatura della SIAE che - anche alla luce della liberalizzazione del mercato deidiritti d'autore, operata con d.lgs. n. 35 del 2017 attuativo della Direttiva2014/26/UE, c.d. [OSCURATO:PERSONA] - opera ormai con modalità privatistiche,sottoposte al rispetto delle regole di concorrenza ed incompatibili con unagestione pubblicistica dei diritti d'autore.» (Cass. Sez. U., 4 luglio 2023, n.18893; adde Cass. Sez. U., 22 gennaio 2024, n. 2223).Premessa la configurazione della situazione giuridica soggettiva intermini di «diritto soggettivo, pur in presenza di un atto amministrativo» -e la sua riconduzione alla disciplina posta (nella fattispecie alloracontroversa) dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22 e ss., oltreché allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo [d.lgs. 2 luglio 2010, n.104, art. 133, comma 1, lett. a), n. 6] – si è (così) rilevato che lecontroversie aventi ad oggetto il diritto di accesso agli atti della Siae6 di 12Numero registro generale 23455/2025Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 24043/2026Data pubblicazione 26/07/2026«appartengono, come osservato dal P.G., "per "naturale" capacitàespansiva dell'art. 1, comma 2, cit. (che, diversamente da quanto previstoa favore della giurisdizione tributaria - non le sottrae espressamenteall'AGO) alla giurisdizione del giudice ordinario, che ha una naturale"competenza generale", essendo giudice appunto (come indicato inCostituzione) di ogni possibile postulazione in giudizio".».E, in particolare, si è osservato che:- se «la normativa in tema di accesso agli atti è riferibile sia all'attivitàamministrativa che si estrinseca in pubbliche funzioni e poteriamministrativi, sia all'attività che persegue, nei limiti consentitidall'ordinamento, finalità istituzionali in forma privatistiche (così, inmotivazione: Cass. Sez. Un. 16 febbraio 2006, n. 3367; Cass. Sez. Un. 20aprile 2018, n. 9912) … è altrettanto vero che con riguardo alla SIAE la l.n. 2 del 2008, art. 1, comma 2, esclude, di fatto, che l'attività (privatistica)dell'ente possa giustificare una giurisdizione amministrativa.»;- in presenza di una norma speciale volta ad escludere la giurisdizionedel giudice amministrativo, la questione relativa alla legittimazionesostanziale dell’amministrazione richiesta, quale (in tesi) non assoggettabilealla disciplina del diritto di accesso documentale, involgeva una questionedi giurisdizione, non anche di merito;- in ragione del processo di liberalizzazione che ha riguardato il mercatodel diritto d'autore (conseguente alla direttiva, c.d. Barnier, n. 2014/26/UEdel 26 febbraio 2014, recepita dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35), dovevaritenersi venuto meno il «regime di esclusiva per SIAE nel mercatodell'intermediazione del diritto d'autore, che oramai si pone al pari degli altrisoggetti privati organismi di gestione collettiva»; così che non potevasopravvivere «una disparità di trattamento tra autori ed editori associati aSIAE, che dovrebbero incardinare il giudizio inerente le modalità di gestionedei diritti, dinanzi al giudice amministrativo, rispetto agli associati degli altriorganismi, che debbano incardinare il giudizio dinanzi al giudice ordinario.»;7 di 12Numero registro generale 23455/2025Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 24043/2026Data pubblicazione 26/07/2026- la specifica fattispecie dell’equo compenso per copia privata – checostituisce «un'eccezione alla natura esclusiva del diritto d'autore» e cherisulta incentrata sulla legittimità dell'uso personale, anche attraverso copiaprivata, di contenuti protetti «salva la corresponsione, non da parte deisoggetti privati interessati ma di coloro che dispongono di apparecchiature,dispositivi e supporti di riproduzione digitale (Corte Giustizia, C-433/2020,caso Austro-Mechana), a favore degli aventi diritto, di un "equo compenso"ovvero di una quota che sia remuneratoria della possibilità di utilizzo,mediante l'effettuazione di registrazioni, sia pure per il tramite di copiaprivata, di opere tutelate dalla legge sul diritto d'autore, e che rappresenta"contropartita del pregiudizio subito dall'autore"» - rendeva evidente, conriferimento alla raccolta e ridistribuzione del compenso agli aventi diritto(art. 71-octies, cit.), lo svolgimento di un'attività di intermediazione deldiritto d'autore, «svolta anche dalla Siae (insieme alle altre c.d. collecting oorganismi di gestione collettiva del diritto d'autore), nell'interesse deibeneficiari, autori, produttori di video e fonogrammi, artisti, interpreti edesecutori, in virtù del rapporto di mandato con i privati, che ha ormaiassunto una valenza in termini di esclusiva natura privatistica … coninquadramento negli schemi civilistici negoziali della mediazione, mandato,rappresentanza ed anche cessione.»;- venendo in considerazione attività disciplinata dal diritto privato, latutela dei diritti sottesi all’acquisizione documentale doveva, allora, far capo«agli strumenti probatori previsti dal codice di procedura civile (artt. 210,211, 213 c.p.c.) e dalla legge sul diritto d'autore (art. 156 bis, introdottodal D.Lgs. n. 140 del 2006, art. 3 in attuazione dell'art. 6 dir. 2004/48/CE- c.d. direttiva enforcement - che in materia di diritto d'autore e di diritticonnessi consente alla parte che abbia fornito seri elementi dai quali sipossa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande edabbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dallacontroparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne8 di 12Numero registro generale 23455/2025Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 24043/2026Data pubblicazione 26/07/2026disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte),anche in fase cautelare.» (v., sul tutto, Cass. Sez. U., 4 luglio 2023, n.18893, cit.).4. – I rilievi sin qui svolti, sulla base dei decisa della Corte, formanooggetto di due profili di contestazione che la controricorrente articolaosservando, in particolare, che:- la questione controversa attinge la gestione dei proventi da copiaprivata da parte della SIAE (oggi da parte della [OSCURATO:PERSONA] ricorrente) e,nello specifico, la fase di c.d. ripartizione primaria del compenso da operarein favore degli organismi di gestione collettiva, quali intermediari, degliartisti interpreti ed esecutori del settore video ([OSCURATO:PERSONA] 7607, Nuovo IMAIE eRASI; l. 22 aprile 1941, n. 633, Art. 71-octies);- in questa fase, si assume, la [OSCURATO:PERSONA], in forza della procurarilasciatale dalla SIAE, opera sulla base di una riserva esclusiva che ex legeè attribuita alla mandante (la S.I.A.E.) «quindi in forza di un rapporto disupremazia pubblicistico»; a differenza, pertanto, della attività diintermediazione nella gestione dei diritti di autore (svolta dalla SIAE inregime di liberalizzazione ex art. 180, l. n. 633 del 1941), la raccolta e laripartizione del compenso per copia privata, quale distinta attività dellaSIAE, verrebbe svolta in regime di esclusiva ex lege e pertanto «in forza diun rapporto di supremazia pubblicistico»;- derivando, dunque, la posizione sostanziale della mandataria conprocura da quella riferibile alla mandante (sottoposta al controllo della [OSCURATO:PERSONA]), ne conseguirebbe che, per la specifica attività di gestione deiproventi da copia privata, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] debbono trovareapplicazione le disposizioni relative al diritto di accesso documentale ed aquello civico.Sotto distinto profilo, quindi, si deduce – per vero con una qual certacontraddittorietà con gli asserti espressi, nello svolgimento del precedenteprofilo, ed in relazione alla cennata posizione sostanziale della Fondazione9 di 12Numero registro generale 23455/2025Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 24043/2026Data pubblicazione 26/07/2026quale mandataria con procura della SIAE, – non sarebbe evocabile, rispettoalla [OSCURATO:PERSONA], la disposizione di cui alla l. n. 2 del 2008, art. 1, comma 2,in quanto «È la stessa giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte Suprema diCassazione invocata dalla ricorrente a qualificare l’art. 1, comma 2, dellalegge n. 2/2008 come norma speciale e, in quanto tale, la medesima nonpuò trovare applicazione in via analogica in favore della [OSCURATO:PERSONA]».4.1 – I due profili dell’argomentazione, sopra ripercorsi, non possonoessere condivisi.4.1.1 - La l. n. 2 del 2008, art. 1, comma 2, dispone che «L'attività dellaSIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversieconcernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti,nonchè l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degliorgani sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve lecompetenze degli organi della giurisdizione tributaria.».Innanzitutto, va rimarcato, l’entrata in vigore di detta disposizione hafatto seguito all’introduzione, ad opera del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, art.9, della specifica fattispecie costituita dalla eccezione al diritto esclusivo deititolari «di autorizzare o vietare la riproduzione di opere», nel caso di«riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per usoprivato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali acondizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tengaconto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6all'opera o agli altri materiali interessati»; così recepita, dunque, la direttivan. 2001/29/CE, del 22 maggio 2001, art. 5, par. 2, lett. b).Sono state (così) introdotte, nella l. n. 633 del 1941, le disposizioni dicui agli artt. 71-sexies e ss. che, per l’appunto, contemplano la fattispeciedella riproduzione privata ad uso personale, il compenso per copia privatae le relative modalità di raccolta e di ridistribuzione del compenso.Laddove la disciplina del compenso in questione è essa stessa istitutivadi «diritti a favore degli utenti di opere o di altri materiali protetti», ed è10 di 12Numero registro generale 23455/2025Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 24043/2026Data pubblicazione 26/07/2026volta «ad assicurare un giusto equilibrio tra, da un lato, i diritti e gli interessidei titolari di diritti, che sono a loro volta oggetto di un'interpretazioneampia e, dall'altro, i diritti e gli interessi di tali utenti» (così CGUE, 13 luglio2023, causa C-426/21, Ocilion IPTV Technologies GmbH, punto 33 s.), cosìdovendosi correlare «al pregiudizio causato ai titolari dei diritti per effettodella realizzazione di copie private» (CGUE, 22 settembre 2016, causa C-110/15, [OSCURATO:PERSONA], e a., punti 28 e ss.).Nel momento in cui, pertanto, l’art. 1, comma 2, cit., espressamentedevolveva al giudice ordinario «Tutte le controversie concernenti le attivitàdell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti …» - così qualificandol'attività della SIAE come di diritto privato - proprio in ragione della (giàrilevata) «formulazione ampia ed omnicomprensiva della norma in esame»nell’attività di gestione dei diritti non avrebbe potuto che considerarsi(anche) l’equo compenso per copia privata.Sotto distinto profilo, poi, deve ritenersi dirimente il rilievo svolto daqueste Sezioni Unite circa la discrezionalità del legislatore (ai sensi dell’art.113, terzo comma, Cost.) di individuare il plesso giurisdizionale cui conferireil potere di conoscere ed eventualmente annullare un atto della pubblicaamministrazione o di incidere sui rapporti sottostanti (così Cass. Sez. U., 28aprile 2020, n. 8238, cit.).4.1.2 - Quanto, poi, al dedotto divieto di estensione in via analogica allariferimento all’attività ed alla organizzazione della SIAE, l’argomento, comeanticipato, è logicamente incompatibile con quanto sostenuto dalla stessacontroricorrente – e, in effetti, risulta incontestato tra le parti - in punto diestensione alla [OSCURATO:PERSONA] della posizione giuridica soggettiva spendibiledalla mandante (la SIAE); e ciò in quanto, come ben conclude il P.G., ilrapporto tra la SIAE (mandante) e la [OSCURATO:PERSONA] (mandataria) restituiscealle situazioni giuridiche soggettive della mandataria (per procura) i dirittied i poteri esercitabili dalla stessa mandante.11 di 12Numero registro generale 23455/2025Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 24043/2026Data pubblicazione 26/07/20265. - In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario,innanzi al quale sono rimesse le parti, anche per le spese, nei termini dilegge. P.Q.MLa Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario davanti al qualerimette le parti, anche per le spese del regolamento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, indata 23 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] f.f.Lorenzo Orilia12 di 12