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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35975/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si procede per il reato di cui all'art. 385 cp; rilevato che il primo motivo è generico, non specificando il ricorrente le ragioni della critica all'ampia motivazione della sentenza di secondo grado resa in ordine alla capacità di intendere e volere (pg.3-4); rilevato che altrettanto generica è la doglianza concernente il mancato riconoscimento delle generiche, nonostante la specifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si procede per il reato di cui all'art. 385 cp; rilevato che il primo motivo è generico, non specificando il ricorrente le ragioni della critica all'ampia motivazione della sentenza di secondo grado resa in ordine alla capacità di intendere e volere (pg.3-4); rilevato che altrettanto generica è la doglianza concernente il mancato riconoscimento delle generiche, nonostante la specifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 35975/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris