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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33099/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, ai sensi dell’art.310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto nell’interesse diXXXXXXXXXXXX avverso il provvedimento con il quale il Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Bari ha respinto la richiesta di sostituzione dellacustodia cautelare in carcere applicata in ordine al reato di cui all’art. 416-biscod. pen., con quella degli arresti domiciliari anche con l’applicazione deidispositivi di controllo, ai sensi dell’art. 275-bis cod. proc. pen.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXX per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la mancanza,l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza delleesigenze cautelari e in ordine alla insussistenza di presupposti fondamentali,quali le cure e l’assistenza dei minori, in relazione al disposto di cui all’art. 275cod. proc. pen., nonché in relazione allo stato di necessità.Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato è affetto dagli enunciativizi motivazionali in quanto non prende in considerazione la situazione del nucleofamiliare del ricorrente, la malattia rara della figlia (sei casi al mondo), fondandoil diniego sul solo aspetto dell’età della figlia minore, nata nel 2013.La difesa rileva di avere allegato in sede di appello cautelare una serie difatti nuovi, non esaminati nel provvedimento impugnato, legati allo stato disalute della minore, agli elevati impegni di lavoro della madre e alla impossibilitàdel nucleo familiare, compresa quella dei nonni, di sopperire all’assenza delpadre.Il provvedimento non avrebbe affrontato il tema devoluto, ovvero il deficitassistenziale della minore di anni 13, portatrice di handicap in situazione digravità, con condizioni psichiche gravemente compromesse da quando ilricorrente è in carcere, concentrandosi su aspetti marginali, senza prendere inconsiderazione l’interesse del minore e la sua necessaria tutela.La difesa eccepisce che il Tribunale ha adottato una interpretazionerestrittiva del comma 4 dell’art. 275 cod. proc. pen. che, invece, avrebbe dovutoessere interpretata in senso conforme alla Costituzione e all’art. 3 della Ceduvolta a dare prevalenza alla tutela dell’interesse del minore consentendo ilsuperamento del requisito dell’età.Rileva la difesa che è stata altresì documentato un difetto assistenziale taleda compromettere il processo evolutivo educativo dell’altra figlia minore, di anni7, per la mancanza di una valida ed efficace presenza di entrambi i genitori.Non sarebbe dunque adeguata la motivazione in punto di sussistenza delleesigenze cautelari, non avendo valutato il Tribunale che, con riferimentoall’adeguatezza della misura del carcere, la presunzione può essere superataladdove il destinatario dimostri l’esigenza di accudire i propri figli di età inferiorea sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con la detenzioneinframuraria.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olioha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Come rilevato dall’ordinanza impugnata, il ricorrente è sottoposto allamisura cautelare della custodia in carcere in quanto imputato del reato di cui all’art. 416 – bis cod. pen., in relazione al quale ha riportato, in primo grado, lacondanna alla pena di anni sette di reclusione, per avere partecipato, con ruolodi rilievo, al clan XXXXXXXXXXXXXXXXXX.Ciò posto, l’ordinanza impugnata ha dato puntualmente atto dellacircostanza, non controversa, che la figlia minore del ricorrente, nata ilXXXXXXXXXXXXXXXXXe, dunque, di età superiore ai sei anni, è affetta da unapatologia rara che aveva già determinato, nel 2019, il riconoscimento dellacondizione di handicap in situazione di gravità.

Il Tribunale ha, altresì,evidenziato come l’evoluzione della malattia renda necessario sottoporre laminore a periodici interventi chirurgici nonché a costanti attività di monitoraggioclinico mediante ricoveri ospedalieri.Nondimeno, il Tribunale ha escluso la possibilità di ritenere superata lapresunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sul rilievo che nonricorresse l’ipotesi derogatoria prevista dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen.,applicabile esclusivamente in presenza di genitori prole di età inferiore ai seianni.

Muovendo da tale premessa interpretativa, il Tribunale ha reputatoirrilevante ogni ulteriore accertamento in ordine alla concreta situazione familiaredel ricorrente, ritenendo superflua sia la verifica dell’attività lavorativa svoltadalla madre e della sua effettiva compatibilità con le esigenze assistenziali dellafiglia, sia l’accertamento della sussistenza di una concreta opportunità lavorativaper il ricorrente, elementi entrambi dedotti a sostegno della richiesta diapplicazione di una misura meno afflittiva.3.

Con questo iter argomentativo, il Tribunale si è correttamente attenuto aiprincipi affermati da questa Corte che, in più occasioni, ha rilevato l'impossibilitàdi equiparare la tutela predisposta dal legislatore per i casi di genitori di proleinferiore ad anni sei con quella relativa alla tutela della prole e dei familiari che,per ragioni di malattia, si trovino in condizioni di incapacità - assoluta diprovvedere a sé stessi.A tale conclusione si è pervenuti sulla base della riconosciuta naturaeccezionale dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che, in quanto tale, non neconsente l'estensione ad altre ipotesi nella stessa non espressamentecontemplate (Sez. 4, Sentenza n. 42516 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA] - Rv.245779).In particolare, si è affermato che non è possibile parificare l'impossibilità diassistenza personale del genitore, nella prospettiva in cui la stessa è ritenutarilevante dalla norma, nei confronti del figlio infraseienne, rispetto a quellariferita al figlio disabile di età superiore a detto limite.Questa Corte ha altresì evidenziato che il legislatore mostra di preoccuparsinon di un'assistenza genericamente intesa, ma di quell'assistenza che, nellasituazione concreta, può essere garantita esclusivamente dal genitore, sicché si èritenuta correttamente esclusa la ricorrenza di un'assoluta impossibilità diprestare assistenza ai figli infraseienni nella misura in cui la stessa possa essereofferta da altri familiari o da strutture pubbliche di sostegno (Sez. 5, Sentenza n.31226 del 13/03/2013 - Rv. 256589 – 0Sez. 1, n. 14651 del 04/03/2008,Chiovaro, Rv. 240029; Sez. 5, n. 27000 del 28/05/2009, P., Rv, 244485).Determinante, nella prospettiva della norma in esame, è dunque unacarenza che riguardi non l'assistenza per la quale il genitore è sostituibile, maquella particolare e più ampia assistenza, nei suoi aspetti anche psicologici edaffettivi, propria del rapporto fra il genitore ed il figlio in tenera età, alla qualenon può integralmente sopperirsi ad opera di altri soggetti (Sez. 1, n. 13960 del12/12/2019, dep. 2020, R, Rv. 278912; Sez. 5^, n. 8636 del 15/02/2008,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 239042).Del resto, occorre ricordare, che in linea con l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 17 del2017 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.275, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.3, 13, 24, 31 e 111 della Costituzione, dell’art. 275, comma 4, del codice diprocedura penale, «nella parte in cui prevede che non possa essere disposta omantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di imputati, detenuti pergravi reati, che siano genitori di prole solo di età non superiore a sei anni».Con questa pronuncia, la Corte costituzionale ha affermato che il divieto dicui alla disposizione censurata è «frutto del giudizio di valore operato dallegislatore, il quale stabilisce che, nei termini e nei limiti ricordati, sulla esigenzaprocessuale e sociale della coercizione intramuraria deve prevalere la tutela di unaltro interesse di rango costituzionale, quello correlato alla protezionecostituzionale dell’infanzia, garantita dall’art. 31 Cost. (sentenze n. 239 del 2014e n. 177 del 2009; ordinanza n. 145 del 2009)», evidenziando altresì che «ladisposizione non preclude in assoluto alla madre, imputata per gravi reati,l’accesso alla misura cautelare più idonea a garantire il suo rapporto col figliominore in tenera età, ma stabilisce che questo accesso trova un limite, laddove ilminore abbia compiuto il sesto anno d’età», in quanto sulla base di dati diesperienza - recepiti nei lavori preparatori della legge n. 62 del 2011 (Senatodella Repubblica - Commissione II - giustizia, seduta n. 226 del 22 marzo 2011)- «»la scelta legislativa appare non irragionevolmente giustificata dallaconsiderazione che tale età coincide con l’assunzione, da parte del minore, deiprimi obblighi di scolarizzazione e, dunque, con l’inizio di un processo di(relativa) autonomizzazione rispetto alla madre.Pertanto la richiesta di pronuncia additiva non ha trovato accoglimento inquanto con l’addizione si finirebbe con il «dare prevalenza assoluta all’interessedel minore, a prescindere dalla sua età, a mantenere un rapporto continuativocon la madre, cancellando il bilanciamento compiuto dal legislatore».Né nella pronuncia si è ritenuto di poter accedere ad una soluzione «cheaffidasse alla discrezionalità del giudice penale l’apprezzamento, caso per caso,della particolare condizione del minore.

Questa soluzione – a sua volta daadottarsi al cospetto di un minore di qualsiasi età – restituirebbe l’incoerentecondizione di un giudice penale chiamato ad applicare una misura nei confronti diun imputato, sulla base di valutazioni relative non già a quest’ultimo, ma a unsoggetto terzo – il minore – estraneo al processo».È ben vero che con la sentenza n. 18 del 2020, la Corte costituzionale hadichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, primo esecondo comma, e 31, secondo comma, Cost. - l'art. 47-quinquies, comma 1,della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede la concessione delladetenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti dahandicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992,ritualmente accertato in base alla medesima legge, rilevando che il limite di etàdei dieci anni previsto dalla disposizione censurata per l'accesso alla detenzionedomiciliare speciale della condannata madre contrasta, quando si tratti di figliogravemente disabile, con i principi di eguaglianza e di protezione e pienosviluppo dei soggetti deboli, unitamente a quello di tutela della maternità, cioèdel legame tra madre e figlio che non si esaurisce dopo le prime fasi di vita delbambino.Analogamente a quanto affermato nella sentenza n. 350 del 2003, nellapronuncia si è affermato che la detenzione domiciliare speciale - finalizzataprincipalmente, come quella ordinaria, a tutelare il figlio, terzo incolpevole ebisognoso del rapporto quotidiano e delle cure del detenuto - deve estendersi alfiglio portatore di disabilità grave, il quale si trova sempre in condizioni diparticolare vulnerabilità fisica e psichica indipendentemente dall'età, fermirestando gli altri requisiti richiesti (assenza di un concreto pericolo dicommissione di ulteriori delitti ovvero, nei casi previsti dal comma 1-bis, diulteriori delitti o di fuga).

Sicché, in tali casi, il Tribunale di sorveglianza, in sededi valutazione in concreto dei presupposti di concessione della misura e dideterminazione delle concrete modalità del suo svolgimento, è chiamato abilanciare le esigenze di cura del disabile con quelle parimenti imprescindibili didifesa sociale e di contrasto alla criminalità.Deve, tuttavia, osservarsi che con la già citata pronuncia n. 17 del 2017 -con specifico riferimento al raffronto tra la disciplina cautelare e quellaconcernente l’esecuzione della pena in relazione al rapporto con la prole - , laCorte ha rilevato che «le disposizioni in materia cautelare finalizzate alla tuteladell’interesse dei minori figli di genitori imputati non costituiscono idonei tertiacomparationis rispetto a quelle analoghe dettate dall’ordinamento penitenziarioper i genitori ristretti a seguito di condanna (ordinanza n. 260 del 2009).

Essa haanzi sottolineato, più in generale, la non assimilabilità, ai fini di uno scrutinio dieguaglianza, di status fra loro eterogenei, quello dell’imputato sottoposto ad unamisura cautelare personale, da una parte, e quello del condannato in fase diesecuzione della pena, dall’altra.

E, con riferimento alle ben diverse funzioni dellapena e della custodia cautelare in carcere (sentenza n. 25 del 1979 e ordinanzan. 145 del 2009), ha rilevato come le misure cautelari, a differenza della pena,siano volte a presidiare i pericula libertatis, cioè ad evitare la fuga,l’inquinamento delle prove e la commissione di reati (ordinanza n. 532 del2002)».

Pertanto si è affermato che «se le rispettive esigenze di difesa socialesono di natura profondamente diversa, ne consegue che il principio da porre inbilanciamento con l’interesse del minore è, nei due casi, differente».In conclusione, alla luce dei principi esposti in considerazione della naturaeccezionale della disposizione di cui all’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., e deiprincipi affermati nelle indicate pronunce della Corte costituzionale, deve essereribadito il principio secondo cui il divieto di applicazione della custodia cautelarein carcere, sancito dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. per i genitori di proledi età inferiore a sei anni, non è estensibile, in via interpretativa, al caso di figliodisabile di età eccedente l'indicato limite (Sez. 6, n. 2563 del 14/11/2025, dep.2026, P., Rv. 289163 – 01).Per tali ragioni, il Tribunale, con motivazione puntuale ed esente dai vizidenunciati, ha correttamente spiegato le ragioni per le quali non ha accolto lalettura della disposizione di cui all’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., secondol’interpretazione estensiva offerta dalla difesa.4.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Allapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1,-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, ai sensi dell’art.310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto nell’interesse diXXXXXXXXXXXX avverso il provvedimento con il quale il Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Bari ha respinto la richiesta di sostituzione dellacustodia cautelare in carcere applicata in ordine al reato di cui all’art. 416-biscod. pen., con quella degli arresti domiciliari anche con l’applicazione deidispositivi di controllo, ai sensi dell’art. 275-bis cod. proc. pen.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXX per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la mancanza,l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza delleesigenze cautelari e in ordine alla insussistenza di presupposti fondamentali,quali le cure e l’assistenza dei minori, in relazione al disposto di cui all’art. 275cod. proc. pen., nonché in relazione allo stato di necessità.Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato è affetto dagli enunciativizi motivazionali in quanto non prende in considerazione la situazione del nucleofamiliare del ricorrente, la malattia rara della figlia (sei casi al mondo), fondandoil diniego sul solo aspetto dell’età della figlia minore, nata nel 2013.La difesa rileva di avere allegato in sede di appello cautelare una serie difatti nuovi, non esaminati nel provvedimento impugnato, legati allo stato disalute della minore, agli elevati impegni di lavoro della madre e alla impossibilitàdel nucleo familiare, compresa quella dei nonni, di sopperire all’assenza delpadre.Il provvedimento non avrebbe affrontato il tema devoluto, ovvero il deficitassistenziale della minore di anni 13, portatrice di handicap in situazione digravità, con condizioni psichiche gravemente compromesse da quando ilricorrente è in carcere, concentrandosi su aspetti marginali, senza prendere inconsiderazione l’interesse del minore e la sua necessaria tutela.La difesa eccepisce che il Tribunale ha adottato una interpretazionerestrittiva del comma 4 dell’art. 275 cod. proc. pen. che, invece, avrebbe dovutoessere interpretata in senso conforme alla Costituzione e all’art. 3 della Ceduvolta a dare prevalenza alla tutela dell’interesse del minore consentendo ilsuperamento del requisito dell’età.Rileva la difesa che è stata altresì documentato un difetto assistenziale taleda compromettere il processo evolutivo educativo dell’altra figlia minore, di anni7, per la mancanza di una valida ed efficace presenza di entrambi i genitori.Non sarebbe dunque adeguata la motivazione in punto di sussistenza delleesigenze cautelari, non avendo valutato il Tribunale che, con riferimentoall’adeguatezza della misura del carcere, la presunzione può essere superataladdove il destinatario dimostri l’esigenza di accudire i propri figli di età inferiorea sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con la detenzioneinframuraria.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olioha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Come rilevato dall’ordinanza impugnata, il ricorrente è sottoposto allamisura cautelare della custodia in carcere in quanto imputato del reato di cui all’art. 416 – bis cod. pen., in relazione al quale ha riportato, in primo grado, lacondanna alla pena di anni sette di reclusione, per avere partecipato, con ruolodi rilievo, al clan XXXXXXXXXXXXXXXXXX.Ciò posto, l’ordinanza impugnata ha dato puntualmente atto dellacircostanza, non controversa, che la figlia minore del ricorrente, nata ilXXXXXXXXXXXXXXXXXe, dunque, di età superiore ai sei anni, è affetta da unapatologia rara che aveva già determinato, nel 2019, il riconoscimento dellacondizione di handicap in situazione di gravità. Il Tribunale ha, altresì,evidenziato come l’evoluzione della malattia renda necessario sottoporre laminore a periodici interventi chirurgici nonché a costanti attività di monitoraggioclinico mediante ricoveri ospedalieri.Nondimeno, il Tribunale ha escluso la possibilità di ritenere superata lapresunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sul rilievo che nonricorresse l’ipotesi derogatoria prevista dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen.,applicabile esclusivamente in presenza di genitori prole di età inferiore ai seianni. Muovendo da tale premessa interpretativa, il Tribunale ha reputatoirrilevante ogni ulteriore accertamento in ordine alla concreta situazione familiaredel ricorrente, ritenendo superflua sia la verifica dell’attività lavorativa svoltadalla madre e della sua effettiva compatibilità con le esigenze assistenziali dellafiglia, sia l’accertamento della sussistenza di una concreta opportunità lavorativaper il ricorrente, elementi entrambi dedotti a sostegno della richiesta diapplicazione di una misura meno afflittiva.3. Con questo iter argomentativo, il Tribunale si è correttamente attenuto aiprincipi affermati da questa Corte che, in più occasioni, ha rilevato l'impossibilitàdi equiparare la tutela predisposta dal legislatore per i casi di genitori di proleinferiore ad anni sei con quella relativa alla tutela della prole e dei familiari che,per ragioni di malattia, si trovino in condizioni di incapacità - assoluta diprovvedere a sé stessi.A tale conclusione si è pervenuti sulla base della riconosciuta naturaeccezionale dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che, in quanto tale, non neconsente l'estensione ad altre ipotesi nella stessa non espressamentecontemplate (Sez. 4, Sentenza n. 42516 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA] - Rv.245779).In particolare, si è affermato che non è possibile parificare l'impossibilità diassistenza personale del genitore, nella prospettiva in cui la stessa è ritenutarilevante dalla norma, nei confronti del figlio infraseienne, rispetto a quellariferita al figlio disabile di età superiore a detto limite.Questa Corte ha altresì evidenziato che il legislatore mostra di preoccuparsinon di un'assistenza genericamente intesa, ma di quell'assistenza che, nellasituazione concreta, può essere garantita esclusivamente dal genitore, sicché si èritenuta correttamente esclusa la ricorrenza di un'assoluta impossibilità diprestare assistenza ai figli infraseienni nella misura in cui la stessa possa essereofferta da altri familiari o da strutture pubbliche di sostegno (Sez. 5, Sentenza n.31226 del 13/03/2013 - Rv. 256589 – 0Sez. 1, n. 14651 del 04/03/2008,Chiovaro, Rv. 240029; Sez. 5, n. 27000 del 28/05/2009, P., Rv, 244485).Determinante, nella prospettiva della norma in esame, è dunque unacarenza che riguardi non l'assistenza per la quale il genitore è sostituibile, maquella particolare e più ampia assistenza, nei suoi aspetti anche psicologici edaffettivi, propria del rapporto fra il genitore ed il figlio in tenera età, alla qualenon può integralmente sopperirsi ad opera di altri soggetti (Sez. 1, n. 13960 del12/12/2019, dep. 2020, R, Rv. 278912; Sez. 5^, n. 8636 del 15/02/2008,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 239042).Del resto, occorre ricordare, che in linea con l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 17 del2017 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.275, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.3, 13, 24, 31 e 111 della Costituzione, dell’art. 275, comma 4, del codice diprocedura penale, «nella parte in cui prevede che non possa essere disposta omantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di imputati, detenuti pergravi reati, che siano genitori di prole solo di età non superiore a sei anni».Con questa pronuncia, la Corte costituzionale ha affermato che il divieto dicui alla disposizione censurata è «frutto del giudizio di valore operato dallegislatore, il quale stabilisce che, nei termini e nei limiti ricordati, sulla esigenzaprocessuale e sociale della coercizione intramuraria deve prevalere la tutela di unaltro interesse di rango costituzionale, quello correlato alla protezionecostituzionale dell’infanzia, garantita dall’art. 31 Cost. (sentenze n. 239 del 2014e n. 177 del 2009; ordinanza n. 145 del 2009)», evidenziando altresì che «ladisposizione non preclude in assoluto alla madre, imputata per gravi reati,l’accesso alla misura cautelare più idonea a garantire il suo rapporto col figliominore in tenera età, ma stabilisce che questo accesso trova un limite, laddove ilminore abbia compiuto il sesto anno d’età», in quanto sulla base di dati diesperienza - recepiti nei lavori preparatori della legge n. 62 del 2011 (Senatodella Repubblica - Commissione II - giustizia, seduta n. 226 del 22 marzo 2011)- «»la scelta legislativa appare non irragionevolmente giustificata dallaconsiderazione che tale età coincide con l’assunzione, da parte del minore, deiprimi obblighi di scolarizzazione e, dunque, con l’inizio di un processo di(relativa) autonomizzazione rispetto alla madre.Pertanto la richiesta di pronuncia additiva non ha trovato accoglimento inquanto con l’addizione si finirebbe con il «dare prevalenza assoluta all’interessedel minore, a prescindere dalla sua età, a mantenere un rapporto continuativocon la madre, cancellando il bilanciamento compiuto dal legislatore».Né nella pronuncia si è ritenuto di poter accedere ad una soluzione «cheaffidasse alla discrezionalità del giudice penale l’apprezzamento, caso per caso,della particolare condizione del minore. Questa soluzione – a sua volta daadottarsi al cospetto di un minore di qualsiasi età – restituirebbe l’incoerentecondizione di un giudice penale chiamato ad applicare una misura nei confronti diun imputato, sulla base di valutazioni relative non già a quest’ultimo, ma a unsoggetto terzo – il minore – estraneo al processo».È ben vero che con la sentenza n. 18 del 2020, la Corte costituzionale hadichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, primo esecondo comma, e 31, secondo comma, Cost. - l'art. 47-quinquies, comma 1,della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede la concessione delladetenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti dahandicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992,ritualmente accertato in base alla medesima legge, rilevando che il limite di etàdei dieci anni previsto dalla disposizione censurata per l'accesso alla detenzionedomiciliare speciale della condannata madre contrasta, quando si tratti di figliogravemente disabile, con i principi di eguaglianza e di protezione e pienosviluppo dei soggetti deboli, unitamente a quello di tutela della maternità, cioèdel legame tra madre e figlio che non si esaurisce dopo le prime fasi di vita delbambino.Analogamente a quanto affermato nella sentenza n. 350 del 2003, nellapronuncia si è affermato che la detenzione domiciliare speciale - finalizzataprincipalmente, come quella ordinaria, a tutelare il figlio, terzo incolpevole ebisognoso del rapporto quotidiano e delle cure del detenuto - deve estendersi alfiglio portatore di disabilità grave, il quale si trova sempre in condizioni diparticolare vulnerabilità fisica e psichica indipendentemente dall'età, fermirestando gli altri requisiti richiesti (assenza di un concreto pericolo dicommissione di ulteriori delitti ovvero, nei casi previsti dal comma 1-bis, diulteriori delitti o di fuga). Sicché, in tali casi, il Tribunale di sorveglianza, in sededi valutazione in concreto dei presupposti di concessione della misura e dideterminazione delle concrete modalità del suo svolgimento, è chiamato abilanciare le esigenze di cura del disabile con quelle parimenti imprescindibili didifesa sociale e di contrasto alla criminalità.Deve, tuttavia, osservarsi che con la già citata pronuncia n. 17 del 2017 -con specifico riferimento al raffronto tra la disciplina cautelare e quellaconcernente l’esecuzione della pena in relazione al rapporto con la prole - , laCorte ha rilevato che «le disposizioni in materia cautelare finalizzate alla tuteladell’interesse dei minori figli di genitori imputati non costituiscono idonei tertiacomparationis rispetto a quelle analoghe dettate dall’ordinamento penitenziarioper i genitori ristretti a seguito di condanna (ordinanza n. 260 del 2009). Essa haanzi sottolineato, più in generale, la non assimilabilità, ai fini di uno scrutinio dieguaglianza, di status fra loro eterogenei, quello dell’imputato sottoposto ad unamisura cautelare personale, da una parte, e quello del condannato in fase diesecuzione della pena, dall’altra. E, con riferimento alle ben diverse funzioni dellapena e della custodia cautelare in carcere (sentenza n. 25 del 1979 e ordinanzan. 145 del 2009), ha rilevato come le misure cautelari, a differenza della pena,siano volte a presidiare i pericula libertatis, cioè ad evitare la fuga,l’inquinamento delle prove e la commissione di reati (ordinanza n. 532 del2002)». Pertanto si è affermato che «se le rispettive esigenze di difesa socialesono di natura profondamente diversa, ne consegue che il principio da porre inbilanciamento con l’interesse del minore è, nei due casi, differente».In conclusione, alla luce dei principi esposti in considerazione della naturaeccezionale della disposizione di cui all’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., e deiprincipi affermati nelle indicate pronunce della Corte costituzionale, deve essereribadito il principio secondo cui il divieto di applicazione della custodia cautelarein carcere, sancito dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. per i genitori di proledi età inferiore a sei anni, non è estensibile, in via interpretativa, al caso di figliodisabile di età eccedente l'indicato limite (Sez. 6, n. 2563 del 14/11/2025, dep.2026, P., Rv. 289163 – 01).Per tali ragioni, il Tribunale, con motivazione puntuale ed esente dai vizidenunciati, ha correttamente spiegato le ragioni per le quali non ha accolto lalettura della disposizione di cui all’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., secondol’interpretazione estensiva offerta dalla difesa.4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Allapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1,-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 33099/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris