CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 1971
Cassazione n. 22365/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/04/1971 avverso la sentenza del 14/11/2023 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo e in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 5 6 sugli elementi che provano la consapevolezza o, quantomeno, l'accettazione del rischio, della provenienza illecita della merce in capo all'imputato); che il secondo motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, congruamente richiamato dai giudici di merito, secondo cui la distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione, nel caso di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e, invece, nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice (Sez. 2, n. 10980 del 22/01/2018, Quattrocchi, Rv. 272370-01), come avvenuto nella specie alla luce del compendio probatorio agli atti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1