CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 14879/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 3652/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.36-a, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. Coop. di Giornalisti N.41/09, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7005/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. di Giornalisti (di seguito semplicemente «il Fallimento»), dichiarato in data 01/08/2002, promosse azione di responsabilità, ex art. 146 I.fall., nei confronti [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati alla società ed ai suoi creditori nel periodo in cui era amministratrice della compagine sociale 2. Il Tribunale di Roma, dichiarata la contumacia della convenuta a seguito di rinnovazione della citazione effettuata nelle forme dell'art 143 cpc, accolse la domanda condannando [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni quantificati in € 6.680.000,00 oltre interessi legali e spese del giudizio. 3 L'impugnazione della Dolazza è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza nr. 7005/2016 del 21/11/2016, con la quale è stata rilevata la tardività dell'appello, in quanto notificato il 14 marzo 2015, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione, in data 17/12/2013, della sentenza di primo grado e di sessanta giorni dalla effettiva conoscenza della sentenza verificatasi, per stessa ammissione dell'appellante, con la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare avvenuta il 20/8/2014. 4 Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto le proprie difese depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 1° comma, 112 , 140 160 ,164 171 183 e 291 cpc nonchè degli artt 3. 24 1 111 Cost., in relazione all'ad 360 10 comma nr 3 cpc; si sostiene che la Corte distrettuale avrebbe dovuto esaminare la questione, oggetto di specifico motivo di gravame, della regolarità della notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado e tale accertamento avrebbe condotto alla verifica della inesistenza della prima notifica dell'atto introduttivo effettuata con le forme dell'art 140 cpc ma non portata a termine in quanto la raccomandata con la quale l'agente postale dava notizia delle operazioni precedentemente effettuate dall'Ufficiale giudiziario (accesso, deposito di copia del plico presso la casa comunale, affissione dell'avviso nella cassetta postale) non era andata a buon fine essendo il destinatario irreperibile. Il Tribunale, secondo l'assunto della ricorrente, preso atto della inesistenza della notifica, avrebbe dovuto, anzichè ordinare il rinnovo della citazione, disporre la cancellazione della causa dal ruolo.1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 325, 10 comma, 327, 2° comma, cpc e 8 2° comma della legge 890/1982, in relazione all'art. 360 1 comma nr. 3 e 4 cpc, per avere la Corte d'appello fatto decorrere il termine breve per l'impugnazione dalla data di notifica della sentenza appellata in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, senza che tuttavia si fossero perfezionate le formalità previste dall'art 140 cpc relative al deposito del piego presso il Comune e all'invio della raccomandata informativa. 1.2 Con il terzo motivo la Dolazza lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza, riconosciuta dagli stessi giudici di appello, del mancato perfezionamento della notifica del precetto e della sentenza in forma esecutiva. 1.3 Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115, 292, 325, 1° comma, e 327 2° comma, cpc in relazione all'art. 360 1 comma nr. 3 e 4 cpc, sostenendo che i giudici di seconde cure hanno errato nel far decorrere dalla nol:ifica dell'atto di pignoramento il termine breve previsto dall'art. 325 1 comma cpc, che va applicato esclusivamente nell'ipotesi in cui il contumace involontario abbia notizia del procedimento attraverso la notifica della sentenza effettuata a lui personalmente prima dello spirare del termine lungo. 1.4 Con il quinto motivo viene prospettata violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 292, 325 1° comma, 327 2° comma cpc, in relazione all'art. 360 1° comma nr. 3 cpc; in particolare viene censurata la sentenza della Corte di Appello nel capo in cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello per essere stato in ogni caso proposto senza il rispetto del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza senza che fossero state esaminate le doglianze della Dolazza circa l'illegittimità della sua dichiarazione di contumacia non essendo stata la notifica dell'atto introduttivo validamente effettuata. 1.5 Con il sesto motivo lamenta la ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 138 e seguenti cpc , 160 , 171 e 291 cpc, in relazione all'art 360 1 comma nr 3 e 4 cpc, per avere la Corte d'appello completamente trascurato di esaminare i rilievi formulati nell'atto di appello circa l'invalidità della notifica dell'atto di citazione effettuata in rinnovazione con le forme dell'ad 143 cpc ed, in ogni caso, per non aver rilevato l'invalidità della notifica in rinnovazione dell'atto di citazione effettuata con il rito degli irreperibili non essendosi la ricorrente mai allontanata dalla residenza anagrafica di Fiumicino-[OSCURATO:PERSONA] nr 1. 2. Il primo e il sesto motivo vanno esaminati congiuntamente e prioritariamente in quanto riguardano la questione della involontarietà della contumacia, prospettata dalla ricorrente, che costituisce il presupposto dell'applicazione della disciplina dell' appello tardivo contenuta nell'art 327, 2° comma cpc. 2.1 Essi sono infondati. 2.2 Occorre premettere che il mancato esame da pari:e del giudice di una questione puramente processuale non può dare luogo a vizio di omessa pronuncia, che si configura solo nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito; in tale ipotesi si può profilare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'ari:. 112 c.p.c., se ed in quanto si riveli erronea, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione prospettata dalla parte (Cass. 22860/2004, 14486/2004, 24808/2005 e 15843/2015).2.3 Nella fattispecie in esame il ricorrente ha specificamente denunciato la violazione di legge in cui sono incorsi i giudici di secondo grado nel non aver rilevato l'inesistenza della prima notifica e l'invalidità della successiva notifica in rinnovazione; tali censure si traducono in una questione di nullità del procedimento e della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 e sono scrutinabili da parte della Corte di cassazione mediante l'esame diretto degli atti. 2.3 Ciò premesso, è destituita di fondamento la doglianza della ricorrente che fa leva sulla asserita inesistenza, non rilevata dal Tribunale di Roma, della notifica dell'atto di citazione effettuata con le forme dell'art 140 cpc senza che la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del plico presso la Casa comunale fosse giunta a buon fine (risultando la destinataria sconosciuta all'indirizzo), e sulla conseguente illegittimità del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] che ha disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione ex art.291 c.p.c. 2.4 Le sezioni unite hanno avuto modo di precisare che l'inesistenza della notificazione « è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass., sez. un., 14916/2016). 2.5 Con specifico riferimento alla modalità di notifica prevista dall'art.140 c.p.c. la giurisprudenza maggioritaria, formatasi anche dopo l'intervento manipolativo della Corte Costituzionale del 2010 che ha individuato il momento perfezionativo della notifica per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa, ha affermato il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la raccomandata non è stata consegnata perchè il destinatario risulta trasferito oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l'atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato, la notifica debba essere considerata nulla (non inesistente, a meno che l'atto non sia stato indirizzato verso un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario) e che, quindi, debba essere rinnovata ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ( cfr. Cass.3552/2014) 2.6 In particolare si è ritenuto che « la notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.c. richiede il compimento di tre formalità: i) il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; ii), l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario; iii) l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale: il perfezionamento della notifica così effettuata richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è nulla la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in caso di omissione di uno di tali adempimenti, restando, peraltro, tale nullità sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale»( cfr. Cass. nr 11713/2011, 19712/2015, 5556/2019 e 19274/2021). 2.6 Ne consegue che correttamente il Tribunale, ritenuta l'invalidità della notifica della convenuta, ha disposto la rinnovazione ex art 291 c.p.c. 3 Venendo all'esame della censura che investe l'asserita non conformità al modello legale dell'atto partecipativo eseguito in rinnovazione, l'esame della documentazione consente di ricostruire la complessiva vicenda notificatoria come segue : a) l'atto di citazione è stato originariamente notificato all'indirizzo di Fiumicino-[OSCURATO:PERSONA] 1 , residenza anagrafica della Dolazza, attraverso il procedimento previsto dell'ad 140 c.p.c. con l'accesso dell'ufficiale giudiziario in loco, l'immissione dell'avviso nella cassetta postale e il deposito dell'atto presso il Comune; b) la raccomandata informativa recapitata allo stesso indirizzo non è andata a buon fine « per irreperibilità del destinatario»;c) disposta la rinnovazione della notifica, l'Ufficiale giudiziario, a richiesta del notificante, recatosi presso il medesimo indirizzo di Fiumicino-[OSCURATO:PERSONA] 1, risultante da la certificazione anagrafica, non ha potuto notificare l'atto in quanto, come si legge nella relata, «il destinatario non risulta all'indirizzo indicato né sul campanello né sulla cassetta postale, vane le ricerche di informazioni in loco tra i vicini»; d) all'esito dell' infruttuoso tentativo di notifica, non essendo reperibile il destinatario l'[OSCURATO:PERSONA] ha proceduto alla notifica mediante deposito presso il Comune di Fiumicino ai sensi dell'art. 143 c.p.c. 3.1 Ciò premesso, la ricorrente ha in primo luogo argomentato che la notificazione è rimasta senza esito per la condotta negligente tenuta dal notificante il quale era perfettamente a conoscenza dell'abitazione della ricorrente , per avervi effettuato notifiche prima e dopo quella compiuta ex art 143 c.p.c. 3.2 E' evidente che la Curatela notificante non è incorsa in alcun comportamento negligente avendo fornito all'[OSCURATO:PERSONA] l'indirizzo di Fiumicino-[OSCURATO:PERSONA] nr. 1, corrispondente alla abitazione indicata dalla certificazione anagrafica, dove è stata effettivamente tentata la notifica dell'atto. 3.3 Si sostiene, in secondo luogo, che, non essendosi la Dolazza mai allontanata dalla residenza di Fiumicino-Fregene, via Noli nr 1, come confermato dalle notifiche degli atti successivi effettuate a quell'indirizzo ed andate a buon fine, l'Ufficiale giudiziario, in sua assenza, avrebbe dovuto effettuare la notifica con le forme dell' art.140 c.p.c . 3.4 Ritiene questo Collegio che, considerando l'andamento della complessiva vicenda notificatoria, così come innanzi descritta, l'unica modalità partecipativa possibile, al fine di assicurare il regolare contraddittorio, era la procedura ex art 143 c.p.c. 3.5 Con riferimento alle modalità di esecuzione della notifica in rinnovazione, questo Collegio ha recentemente affermato che possono ritenersi adeguate e comprovate le ricerche compiute dall'organo notificatore all'ultima residenza nota, prima di procedere al deposito del plico presso la casa comunale ai sensi dell'art 143 cpc, attestate dal mancato rinvenimento del nominativo del destinatario, né sui citofoni, né sulle cassette postali situate all'indirizzo anagrafico e dalle negative informazioni ricevute dai residenti interpellati. Ciò anche in relazione al fatto che l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco delle informazioni assunte sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività di percezione del pubblico ufficiale.(cfr. Cass nr, 18595/2014, 12526/2014, 8638/2017, 19012/2017 e 2530/2022), peraltro nella specie coerenti con le risultanze dell'infruttuoso tentativo, compiuto pochi mesi prima nello stesso luogo, di consegna della raccomandata informativa prescritta dall'art.140 c.p.c. 3.6 Nel caso in esame l' [OSCURATO:PERSONA] non è venuto meno al suo dovere di diligenza avendo, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sul campanello e sulle cassette postali, compiuto ulteriori ricerche ed indagini tra i vicini di casa. 3.7 Alla luce delle indagini effettuate dall'Ufficiale giudiziario, attestate nella relata della notifica dell'atto in rinnovazione, che facevano seguito a precedente notifica effettuata con le forme dell'art. 140 c.p.c. rimasta infruttuosa, non è idoneo a condurre a diverse conclusioni quanto rappresentato dal ricorrente circa la notifica di atti successivi (pignoramento immobiliare) effettuata allo stesso indirizzo, potendosi verificare l'eventualità che una persona si trasferisca dal proprio indirizzo senza lasciare traccia per poi farvi ritorno. 3.9 Al riguardo questa Corte ha affermato che « è ben possibile che nel corso di uno stesso processo, una persona venga ritenuta dapprima irreperibile all'indirizzo risultante dai certificati anagrafici, in quanto non conosciuta nè rintracciabile tramite citofono, e successivamente, invece, effettivamente presente al medesimo indirizzo in ragione di un mutamento dello stato dei fatti (a seguito, ad esempio, di inserimento del suo nominativo sulla tastiera dei citofoni, ovvero, di trasferimento nel luogo di residenza anche della effettiva dimora), con la conseguenza che alcuni atti le siano regolarmente notificati ai sensi dell'art 143 c.p.c. ed altri, a distanza di tempo, ai sensi dell'art 140 dello stesso codice (v. Cass.6/04/1973, n. 948 c.p.c., Rv. 363322 - 01; Cass. 17/01/1968, n. 124, Rv. 330968 - 01, che hanno affermato tale principio con riferimento all'analoga fattispecie in cui, nel corso di uno stesso processo, la medesima parte è stata dapprima ritenuta irreperibile e poi trasferita all'estero, ricevendo pertanto atti notificati prima ex art.143 c.p.c.e, in seguito, ai sensi dell'art. 142 c.p.c.)» ( cfr Cass, 17595/2018) 4 Pertanto, contrariamente a quanto argomentato con il primo e sesto motivo, deve ritenersi la regolarità della notificazione dell'atto di citazione e la legittimità della declaratoria di contumacia della Dolazza nel procedimento promosso dalla Curatela nei suoi confronti. 4.1 Consegue alla consapevole contumacia della ricorrente l'inapplicabilità della disciplina prevista dall'ad 327, comma 2, c.p.c., e la tardività dell'appello, pacificamente proposto oltre il termine decadenziale di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Il rigetto del ricorso ne deriva di necessità, restando assorbiti gli altri motivi. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il primo ed il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in C 16.200,00 (di cui C 200,00 per esborsi) oltre IVA , CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 1n5 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento d