CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2025
Cassazione n. 05773/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15967/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o d agli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, elettivamentedomiciliato in ROMA, via Trebbia n. 5 presso lo studio del primo e come da domicilio digitale indicato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del rappresentante legale pro Oggetto:Contratto di somministrazione –Gas e elettricità –diniego di subentro nel contratto di fornitura-Risarcimento del danno. CC 11.07.2025 Ric. n. 15967/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Lu i gi Carbone, come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] n. 21 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e come da domicilio digitale indicato; - c ontroricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calceal controricorso, ex lege domiciliata c ome da domicilio digitale indicato; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3375/2023pubblicata l’11 maggio 202 3 dalla Corte d’appello di Roma; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio2025 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che 1.il [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 10906 /201 8 accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Servizio elettrico s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) di accertamento che nessuna somma era dovuta dall’attore alle società fornitrici convenute, ha ordinato ad [OSCURATO:SOCIETA]. di provvedere all’attivazionedel contratto di fornitura di gas e energia elettrica presso l’immobile sito in Anzio , via Beccarini n. 4 , a nome di [OSCURATO:PERSONA], ha altresì accolto la domanda di risarciment o dei danni e condannato le società convenute, in solido tra loro , al pagamento di euro 28.000,00 in favore di Mennella, oltre a rifondergli le spese del grado; il Tribunale accertaval’illegittimità della condotta delle società convenute in quanto costituenti abuso di posizione dominate, essendosi tradotte in un aggravio economico ingiustificato ed CC 11.07.2025 Ric. n. 15967/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi arbitrario per gli utenti finali; riteneva tali condotte contrarie agli obblighi di semplificazione dei subentri derivanti dall’intervento della AGCM n.17481 del 18.10.2007, strumentalmente ostili al subentro del Mennella nella fornitura negandogli l’accesso a servizi pubblici essenziali; [OSCURATO:PERSONA] servizio elettrico non ha riscontrato le richieste assumendo di non essere più il gestore della fornitura; la [OSCURATO:SOCIETA] ha preteso che il Mennella saldasse le pregresse morosità; in sostanza, le società convenute hanno ingiustificatamente negato l’accesso alle forniture con ciò concretizzando una condotta lesiva ai sensi dell’art. 2043 cc. e quantoal risarcimento ha tenuto conto che l’immobile si trova in una località di provincia e che ha una superficie di mq. 70, « pare logico ritenere che – ove concesso in locazione – avrebbe fruttato un canone di locazione mensile di Euro 500,00 dall’ottobre 2013 ad oggi così come chiesto dall’attore», liquidando, poi, il danno patrimoniale conseguito dal mancato utilizzo dell’immobile, facendo ricorso all’equità, «nell’importo di Euro 28.000,00 (Euro 500,00 al mese per il periodo ottobre 2013-maggio 2018 pari a totali 56 mesi)»; 2. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]) proponeva appello avverso la sentenza di prime cure; si costituiva e chiedevail rigetto dell’appello [OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale anche [OSCURATO:SOCIETA]. (già GDF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello principale e, parzialmente,anche quello incidentale ed in riforma della impugnata sentenza, ha inoltre rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa; ha accolto parzialmente l’appello incidentale ed, in riforma della impugnata sentenza, confermata in ogni altra parte, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], per i titoli di cui in motivazione, della somma di euro 11.760,00 rivalutata all’attualità, oltre interessi legali successivi sino CC 11.07.2025 Ric. n. 15967/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi al saldo; ha infine condannato [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA] spa; 3.avverso la sentenza d’appello,[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA].p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:SOCIETA]. (già GDF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha nno resistito con distinti e rispettivi atti di controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; parte ricorrente e parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.hanno depositato distinte e rispettive memorie . Considerato che 1.con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. la “ violazione e/o la falsa applicazione delle norme di cui agli articoli: 2, 3, 41, terzo comma, e 43 della costituzione; 113 del codice di procedura civile; 1176 del codice civile; 9, comma 1, e 3, comma 3, del d.lgs. n. 79/1999; 3 della legge n. 287/90; 20 e seguenti del d.lgs. n. 206/2005 Codice del consumo”; in particolare, lamenta che la Corte territoriale, in accoglimento del primo motivo di appello principale, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], avendo considerato che «quest’ultima non avrebbe potuto in alcun modo favorire od ostacolare il subentro o la voltura in un contratto di fornitura oramai cessato. Né avrebbe potuto incidere sulla gestione di un contratto di fornitura in essere con altro gestore avendo perso la titolarità/disponibilità del relativo POD»; 1.2.il motivo di ricorso è inammissibile ; con esso, il ricorrente seppure formalmente denunci la violazione di numerose norme, costituzionali, processuali e sostanziali, in relazione ai principi espressi dal diritto vivente in CC 11.07.2025 Ric. n. 15967/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi materia, nella sostanza richiede una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione dell’oggetto del contendere, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale -delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161; Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); pertanto, ilmotivo di ricorso attiene , nella sostanza, a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di merito, debitamente motivato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità; orbene, la Corte d’appello ha con motivazione piana e adeguata accertato per un verso che «Risulta provato in atti che a partire dall’1.5.2013 l’utenza originariamente intestata alla Migliozzi fu gestita non più da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ma da altra società, ovvero [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:SOCIETA])» (pag. 8 della sentenza impugnata) e, per l’altro che la fatturazione successiva «alla cessazione della fornitura da parte di SEN, quest’ultima ha continuato a fatturare alla intestataria della fornitura, [OSCURATO:PERSONA]. Tale fatturazione attiene alla contabilizzazione delle somme dovute in relazione ad un rapporto comunque pacificamente cessato nel maggio 2013 tant’è che, come dedotto da parte appellante, tutti i consumi e tutte le quote fisse della fornitura fatturati con riferimento a periodo successivo al maggio 2013 sono stati integralmente stornati/rimborsati attraverso la bolletta/fattura n. 584790920201514 del 06 aprile 2014 emessa per l’utenza de qua (“bolletta di ultimo conguaglio” prodotta in atti) per l’importo a CC 11.07.2025 Ric. n. 15967/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi credito del cliente di -€ 461,33. Con tale fattura la SEN ha rettificato, annullato e compensato tutta la fatturazione emessa successivamente al 01 maggio 2013 e riportato la situazione contabile alla data di cessazione del contratto di fornitura (01 maggio 2013)» (pag. 9 della sentenza impugnata); 2.con il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. la “violazione e/o la falsa applicazione delle norme indicate nella rubrica (gli articoli 113 c.p.c.; 1176, 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 del codice civile; 9, comma 1, e 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999; 3 della legge n. 287/90; 20 e seguenti del d.lgs. n. 206/2005; 82.5 dell’allegato ‘a’ alla deliberazione n. 333/07 del 19 dicembre 2007 dell’autorita’ per l’energia elettrica e il gas, e 106.5 dell’allegato ‘a’ alla deliberazione ARG/elt 198/11 del 29 dicembre 2011 dell’autorita’ per l’energia elettrica e il gas”, per aver la Corte territoriale parzialmente accolto il motivo di appello incidentale relativo al capo della sentenza avente ad oggetto la determinazione del danno da risarcire perché “trattandosi di danno che l’attore avrebbe dovuto allegare e provare, non può trovare ingresso la determinazione equitativa parametrata sulla potenziale perdita dei canoni di locazione. La determinazione del danno contenuta nella impugnata sentenza vapertanto rivista ricorrendo a diversi parametri di valutazione equitativa”; in sostanza, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha applicato un criterio indennitario al richiesto risarcimento confondendo il criterio risarcitorio con quello indennitario; 2.1. il motivo , con cui il ricorrente denuncia la violazione di numerose norme processuali e sostanziali in relazione ai principi espressi dal diritto vivente in materia di liquidazione equitativa del danno, è infondato; ciò risulta all’evidenza ripercorrendol’iter logico argomentativo della decisione di appelloappare evidente che le violazioni di legge paventatenon sussistono; CC 11.07.2025 Ric. n. 15967/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi la Corte d’appello ha ribadito, in primo luogo , che «l’indisponibilità dell’immobile a fini abitativi per mancanza delle forniture di energia elettrica e gas ed il mancato accesso a tali servizi essenziali costituiscono dati fattuali pacifici. Con la conseguenza che l’indisponibilità e l’inaccessibilità ai servizi conseguenti alla condotta illegittima della GDF - protrattisi per 56 mesi (ottobre 2013 - maggio 2018) come accertato dal Tribunale e non contestato - vanno risarcite»(pag. 10 della sentenza impugnata); in secondo luogo,viceversa, ha ritenuto non «provato in alcun modo che il Mennella per effetto della condotta illegittima non ha potuto locare l’immobile con conseguente perdita dei canoni locativi. Il danno da mancata locazione è stato prospettato come mera astratta potenzialità dell’immobile ma alcuna allegazione è stata fornita in ordine alla perdita in concreto di opportunità di locazione e dei relativi canoni per l’intera durata dell’assenza di forniture elettriche e di gas. Ne consegue che, trattandosi di danno che l’attore avrebbe dovuto allegare e provare, non può trovare ingresso la determinazione equitativa parametrata sulla potenziale perdita dei canoni di locazione. La determinazione del danno contenuta nella impugnata sentenza va pertanto rivista ricorrendo a diversi parametri di valutazione equitativa» (pag. 11 della sentenza impugnata); ciò precisato, la Corte d’appello ha poi osservato di parametrare la quantificazione del risarcimento con riferimento alla Tabella degli indennizzi per i consumatori predisposta dalla Autorità per l’energia elettrica ed il Gas in caso di disservizi o di servizi al di sotto di determinati standardqualitativi (Delibera AEEG n. 333/07 e ARG/elt 198/11), giungendo secondo tale parametro a quantificare in E uro 105 l’importo dovuto per ogni 15 giorni di ritardo nell’attivazione della fornitura e quindi in euro 2 10 al mese e moltiplicando, c ome accertato dal Tribunale , il numero dei mesi durante i quali si è protratta la colpevole mancata attivazione (56 CC 11.07.2025 Ric. n. 15967/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi mesi)è giunta a determinare il danno risarcibile in via equitativa in Euro 11.760 (210 x56); tanto argomentato dalla Corte d’appello, il ricorrente mostra di non confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; difatti, contrariamente a quanto lamentato, la Corte territoriale , lungi dall’avererroneamente confuso il piano indennitario con quello risarcitorio, ha bensì correttamente rilevato la mancata prova in ordine alla effettiva e concreta perdita di opportunità di locazione e dei relativi canoni che le ha impedito di parametrare il risarcimento in via equitativa sulla base del parametro locativo; 3. all’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso; le spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore delle parti controricorrenti come indispositivo, seguono la soccombenza . P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.600,00( di cui euro 3.400,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società Servizio elettrico nazionale s.p.a.;in complessivi euro 2.600,00 ( di cui euro 2.400,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p