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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2023

Cassazione n. 21774/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15665/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lerappresenta e difende; -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 288/2023 depositata il 21/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che L’Agenzia delle entrate ha spiccato tre Avvisi di Accertamento (nn.

TK3035105398 IVA-altro 2006; TK3035105413 IVA-altro 2007; TK3035105415 IVA-altro 2008) notificati alla S ocietà [OSCURATO:PERSONA] srl (cancellata dal r egistro delle i mprese), all a liquidatrice della predetta società, [OSCURATO:PERSONA], nonché a [OSCURATO:PERSONA] e Sandra, nella qualità di socie. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma , nel riunire i ricorsi presentati avverso gli avvisi di accertamento (annualità 2006,2007,2008), accoglieva i ricorsi, evidenziando la decadenza dal potere impositivo.

L’Agenzia delle e ntrate proponeva appello alla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio che, con la sentenza n. 1844/2019, evidenziava la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio dei termini.

Per ciò che concerne, invece, le doglianze mosse dall’Ufficio nei confronti delle allora socie e liquidatrice della società in questione, il Collegio riteneva infondato l’appello: per ammissione della stessa Agenzia delle entrate, alla liquidatrice della società [OSCURATO:PERSONA], l'avviso di accertamento era stato notificato solo per conoscenza e costei era estranea ai fatti ; per quanto riguarda Sandra e [OSCURATO:PERSONA], socie al 50%, né il processo verbale di contestazione né tanto meno gli avvisi di accertamento lumeggiavano minimamente circa il ruolo delle due socie e in particolare quanto al passaggio di responsabilità dei debiti sociali dalla società estinta alle due socie.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con ordinanza n. 27740-21 del 12.5.2021 depositata il 12.10.2021, accoglieva il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con cui si denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2697 c.c. in quanto i soci di una società di capitali rispondono ex lege, sia pure nei limiti di quanto percepito in sede di bilancio di liquidazione, dei debiti della società estinta, senza che occorra individuare una responsabilità nella gestione della società.

La Corte enunciava il seguente principio di diritto: «..dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass.

SU n. 6070 del 2013; n. 23269 del 2016; Cass. nn. 13386 e 33554 del 2019)».

Aggiungeva che la CTR non si era attenuta al suddetto principio là dove aveva ritenuto « che per i debiti della società estinta non debbano rispondere i soci in quanto non coinvolti nell'amministrazione della società mentre con l'estinzione della società a responsabilità limitata l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a prescindere da un loro eventuale coinvolgimento nell'amministrazione, cosicché per escludere la responsabilità delle socie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto affermare che a seguito dell'estinzione della società esse non avevano ricevuto alcunché in sede di liquidazione».

Riassunto il giudizio, con sentenza n. 288/2023, depositata il 21.1.2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha accolto l’appello dell’Agenzia.

Secondo il Giudice del rinvio, «…l’estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non determina l’estinzione dei debiti erariali ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, indipendentemente dalle risultanze del bilancio finale di liquidazione e dagli eventuali riparti ai soci.

In tale ipotesi gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti tributari debitori già facenti capo alla società estinta ma non definiti al termine della liquidazione.

La circostanza che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente ai fini dell’esclusione dell’interesse del Fisco ad agire».

Avverso questa pronunzia le contribuenti propongono ricorso per cassazione fondato su tre motivi, illustrati con memoria.

Resistecon controricorso l’Agenzia delle entrate.

Considerato che Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 384 e 324 c.p.c. e degli articoli 2495, 2697, 2727,2729 e 2909 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., perché il giudice del rinvio non si era attenuto al principio di diritto fissato dalla Corte.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 324 c.p.c. e dell’articolo 2909 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione del giudicato interno formatosi sul fatto che le socie non avevano percepito somme dalla liquidazione della società.

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2495, 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1,n. 3 c.p.c. nonché vizio per omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), perché era l’Agenzia delle entrate a dover provare l’avvenuta percezione di somme da parte delle socie, circostanza non provata in questo caso.

Ad avviso di questa Corte, i motivi di ricorso , in uno con la sentenza della CTR impugnata, in particolare laddove questa osserva che «La circostanza che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente ai fini dell’esclusione dell’interesse del Fisco ad agire», impingono il tema sottoposto all ’esame delle Sezioni Unite a seguito del contrasto sollevato da questa Sezione con ordinanza interlocutoria n. 7425 del 2023.

Apparendo opportuno attendere l a pronunzia delle Sezioni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15665/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lerappresenta e difende; -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 288/2023 depositata il 21/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che L’Agenzia delle entrate ha spiccato tre Avvisi di Accertamento (nn. TK3035105398 IVA-altro 2006; TK3035105413 IVA-altro 2007; TK3035105415 IVA-altro 2008) notificati alla S ocietà [OSCURATO:PERSONA] srl (cancellata dal r egistro delle i mprese), all a liquidatrice della predetta società, [OSCURATO:PERSONA], nonché a [OSCURATO:PERSONA] e Sandra, nella qualità di socie. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma , nel riunire i ricorsi presentati avverso gli avvisi di accertamento (annualità 2006,2007,2008), accoglieva i ricorsi, evidenziando la decadenza dal potere impositivo. L’Agenzia delle e ntrate proponeva appello alla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio che, con la sentenza n. 1844/2019, evidenziava la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio dei termini. Per ciò che concerne, invece, le doglianze mosse dall’Ufficio nei confronti delle allora socie e liquidatrice della società in questione, il Collegio riteneva infondato l’appello: per ammissione della stessa Agenzia delle entrate, alla liquidatrice della società [OSCURATO:PERSONA], l'avviso di accertamento era stato notificato solo per conoscenza e costei era estranea ai fatti ; per quanto riguarda Sandra e [OSCURATO:PERSONA], socie al 50%, né il processo verbale di contestazione né tanto meno gli avvisi di accertamento lumeggiavano minimamente circa il ruolo delle due socie e in particolare quanto al passaggio di responsabilità dei debiti sociali dalla società estinta alle due socie. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con ordinanza n. 27740-21 del 12.5.2021 depositata il 12.10.2021, accoglieva il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con cui si denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2697 c.c. in quanto i soci di una società di capitali rispondono ex lege, sia pure nei limiti di quanto percepito in sede di bilancio di liquidazione, dei debiti della società estinta, senza che occorra individuare una responsabilità nella gestione della società. La Corte enunciava il seguente principio di diritto: «..dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass. SU n. 6070 del 2013; n. 23269 del 2016; Cass. nn. 13386 e 33554 del 2019)». Aggiungeva che la CTR non si era attenuta al suddetto principio là dove aveva ritenuto « che per i debiti della società estinta non debbano rispondere i soci in quanto non coinvolti nell'amministrazione della società mentre con l'estinzione della società a responsabilità limitata l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a prescindere da un loro eventuale coinvolgimento nell'amministrazione, cosicché per escludere la responsabilità delle socie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto affermare che a seguito dell'estinzione della società esse non avevano ricevuto alcunché in sede di liquidazione». Riassunto il giudizio, con sentenza n. 288/2023, depositata il 21.1.2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha accolto l’appello dell’Agenzia. Secondo il Giudice del rinvio, «…l’estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non determina l’estinzione dei debiti erariali ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, indipendentemente dalle risultanze del bilancio finale di liquidazione e dagli eventuali riparti ai soci. In tale ipotesi gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti tributari debitori già facenti capo alla società estinta ma non definiti al termine della liquidazione. La circostanza che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente ai fini dell’esclusione dell’interesse del Fisco ad agire». Avverso questa pronunzia le contribuenti propongono ricorso per cassazione fondato su tre motivi, illustrati con memoria. Resistecon controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 384 e 324 c.p.c. e degli articoli 2495, 2697, 2727,2729 e 2909 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., perché il giudice del rinvio non si era attenuto al principio di diritto fissato dalla Corte. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 324 c.p.c. e dell’articolo 2909 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione del giudicato interno formatosi sul fatto che le socie non avevano percepito somme dalla liquidazione della società. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2495, 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1,n. 3 c.p.c. nonché vizio per omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), perché era l’Agenzia delle entrate a dover provare l’avvenuta percezione di somme da parte delle socie, circostanza non provata in questo caso. Ad avviso di questa Corte, i motivi di ricorso , in uno con la sentenza della CTR impugnata, in particolare laddove questa osserva che «La circostanza che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente ai fini dell’esclusione dell’interesse del Fisco ad agire», impingono il tema sottoposto all ’esame delle Sezioni Unite a seguito del contrasto sollevato da questa Sezione con ordinanza interlocutoria n. 7425 del 2023. Apparendo opportuno attendere l a pronunzia delle Sezioni
Sentenza Cassazione n. 21774/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris