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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30115/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9405/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10/E, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])), domiciliazione telematica come in atti -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BRESCIA n. 995/2022 depositata il 16/3/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/7/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e la successiva nella camera di consiglio del 12/11/2024: Rilevato che: Con ordinanza del 16 marzo 2022 pronunciata ex articolo 669 terdecies c.p.c. il Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di ordinanza esecutiva emessa dal giudice monocratico il 18 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 186 ter c.p.c. a favore della controparte [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, composto in due motivi, da cui si è difeso con controricorso il Fogliata; il 15 luglio 2022 le parti, avendo concluso un accordo transattivo in ordine alla controversia, hanno dichiarato di rinunciare “agli atti del presente giudizio r.g.n. 9405/22” accettando reciprocamente le rinunce, con integrale compensazione delle spese di lite, depositando con tale contenuto un atto da loro qualificato “istanza congiunta di rinuncia agli atti per la cessata materia del contendere”; in realtà, tale rinuncia ha condotto, alla luce della formulazione della stessa nei sensi sopra ricordati, dinanzi ad una fattispecie di estinzione del giudizio di cassazione; è il caso di rilevare che la rinuncia è stata effettivamente resa a conoscenza di questo collegio solo nelle more tra il deposito dell'ordinanza e la sua pubblicazione, obbligando pertanto a modificarne, a seguito di riconvocazione, la decisione nel senso, appunto, di dichiarare l'estinzionedel presente giudizio di cassazione, dando atto altresì che non vi è più luogo a pronuncia sulle spese processuali e che non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (tra gli arresti massimati v.

Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conforme Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione delpresente giudizio di cassazione per rinuncia e non luogo a provvedere sulle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9405/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10/E, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])), domiciliazione telematica come in atti -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BRESCIA n. 995/2022 depositata il 16/3/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/7/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e la successiva nella camera di consiglio del 12/11/2024: Rilevato che: Con ordinanza del 16 marzo 2022 pronunciata ex articolo 669 terdecies c.p.c. il Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di ordinanza esecutiva emessa dal giudice monocratico il 18 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 186 ter c.p.c. a favore della controparte [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, composto in due motivi, da cui si è difeso con controricorso il Fogliata; il 15 luglio 2022 le parti, avendo concluso un accordo transattivo in ordine alla controversia, hanno dichiarato di rinunciare “agli atti del presente giudizio r.g.n. 9405/22” accettando reciprocamente le rinunce, con integrale compensazione delle spese di lite, depositando con tale contenuto un atto da loro qualificato “istanza congiunta di rinuncia agli atti per la cessata materia del contendere”; in realtà, tale rinuncia ha condotto, alla luce della formulazione della stessa nei sensi sopra ricordati, dinanzi ad una fattispecie di estinzione del giudizio di cassazione; è il caso di rilevare che la rinuncia è stata effettivamente resa a conoscenza di questo collegio solo nelle more tra il deposito dell'ordinanza e la sua pubblicazione, obbligando pertanto a modificarne, a seguito di riconvocazione, la decisione nel senso, appunto, di dichiarare l'estinzionedel presente giudizio di cassazione, dando atto altresì che non vi è più luogo a pronuncia sulle spese processuali e che non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (tra gli arresti massimati v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conforme Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071). P.Q.M. Dichiara l'estinzione delpresente giudizio di cassazione per rinuncia e non luogo a provvedere sulle spese processu
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