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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31269/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 125/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza, emessa nel procedimento n. 22/2023 Reg. del Cam.

Ricusazioni Corte, con cui la Corte di Appello di Palermo 3^ Sezione civile ha dichiarato inammissibile la ricusazione presentata nell'ambito del processo Rg.

App. 4857/2021 pendente presso la Corte di Appello di Palermo; Preso atto della memoria inviata via pec il 26 marzo dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, con cui si contesta la valutazione preliminare di inammissibilità del ricorso, ma che non contiene affermazioni in grado di incidere sulle conclusioni di seguito sviluppate; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. c) in relazione all'art. 38 comma 2 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente dichiarato l'intempestività dell'istanza di ricusazione, che avrebbe dovuto essere proposta entro il termine dell'udienza, a lume dell'art. 38 comma 2 cod. proc. pen. e della relativa giurisprudenza di legittimità.

Questa Corte ha, infatti, statuito che: - "La dichiarazione di ricusazione per una causa sorta durante l'udienza, alla presenza del difensore dell'imputato assente, deve essere proposta, ai sensi dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., prima del termine dell'udienza, intendendosi quest'ultima come unità quotidiana di lavoro, con esclusione della possibilità di farla coincidere con la nozione di dibattimento" (Sez. 6, n. 17170 del 11/10/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272770). - "La causa di ricusazione sorta durante l'udienza, alla presenza del difensore di fiducia dell'imputato contumace, deve essere ritenuta conosciuta da quest'ultimo, sia in virtù del rapporto fiduciario che impone una continua e diretta comunicazione di tutti gli elementi rilevanti per l'esercizio delle facoltà difensive, sia in forza delle esigenze di economia processuale e di contrasto ad eventuali abusi del diritto di difesa nel processo, cui risponde la previsione del termine decadenziale di cui all'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen." (Sez. 3, Sentenza n. 12983 del 18/12/2014 Cc. (dep. 26/03/2015) Rv. 262996 - 01). - "In tema di ricusazione, i termini di decadenza di cui all'art. 38, commi primo e secondo, cod. proc. pen., operano anche nei confronti dell'imputato il quale, per sua libera scelta, abbia rinunziato a presenziare all'udienza o sia rimasto contumace, in quanto è per legge rappresentato dal difensore. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che, nel caso di specie, la causa di ricusazione - costituita da una pronuncia di rinvio a giudizio in altro procedimento - in quanto collegata ad atti processuali e non a situazioni esterne al processo, era stata conosciuta effettivamente e non solo legalmente, oltre che dal difensore, anche dall'imputato rimasto contumace)" (Sez. 6, Ordinanza n. 14222 del 29/01/2007 Cc. (dep. 05/04/2007) Rv. 236395 - 01); Considerato che tutte le sentenze citate in nota a pag. 2 del ricorso attengono alla diversa situazione in cui la causa di ricusazione sia venuta in essere al di fuori dell'udienza; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. e) in relazione all'art. 41 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato in quanto il giudice ricusato, trasmettendo gli atti al pubblico ministero, aveva svolto un'attività processuale normativamente prevista ex art. 331 cod. proc. pen. che prevede che, laddove egli— come ogni pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio — venga a conoscenza della notizia di un reato procedibile di ufficio, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, deve trasmettere senza ritardo la denunzia al pubblico ministero.

L'art. 207 comma 2 cod. proc. pen. evocato dal ricorrente concerne un caso differente, ossia quello relativo all'individuazione di indizi del reato di falsa testimonianza a carico dello stesso testimone.

Quanto alla censura secondo cui l'organo giudicante avrebbe dovuto determinarsi solo laddove fossero stati raccolti riscontri alle dichiarazioni acquisite, essa è manifestamente infondata giacché la trasmissione degli atti al pubblico ministero è di per sé un'attività doverosa del giudice in presenza della notizia di un reato, mentre la raccolta dei riscontri è un'operazione di competenza dell'autorità giudiziaria, che dovrà vagliare la consistenza della notizia criminis e la sua idoneità a sostenere l'accusa in relazione al reato emerso, così come potrà trarre dalla medesima trasmissione la notizia anche di altri resti; Rilevato che ogni altra scelta che si contesta all'organo giudicante attiene alla normale dinamica processuale e non integra una delle cause di ricusazione codificate; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., nonché motivazione mancante e/o apparente in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato in quanto sul punto il giudice ha adeguatamente e correttamente motivato in linea con il ragionamento appena espresso da questa Corte (cfr. pagina 1 dell'ordinanza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 125/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza, emessa nel procedimento n. 22/2023 Reg. del Cam. Ricusazioni Corte, con cui la Corte di Appello di Palermo 3^ Sezione civile ha dichiarato inammissibile la ricusazione presentata nell'ambito del processo Rg. App. 4857/2021 pendente presso la Corte di Appello di Palermo; Preso atto della memoria inviata via pec il 26 marzo dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, con cui si contesta la valutazione preliminare di inammissibilità del ricorso, ma che non contiene affermazioni in grado di incidere sulle conclusioni di seguito sviluppate; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. c) in relazione all'art. 38 comma 2 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente dichiarato l'intempestività dell'istanza di ricusazione, che avrebbe dovuto essere proposta entro il termine dell'udienza, a lume dell'art. 38 comma 2 cod. proc. pen. e della relativa giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha, infatti, statuito che: - "La dichiarazione di ricusazione per una causa sorta durante l'udienza, alla presenza del difensore dell'imputato assente, deve essere proposta, ai sensi dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., prima del termine dell'udienza, intendendosi quest'ultima come unità quotidiana di lavoro, con esclusione della possibilità di farla coincidere con la nozione di dibattimento" (Sez. 6, n. 17170 del 11/10/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272770). - "La causa di ricusazione sorta durante l'udienza, alla presenza del difensore di fiducia dell'imputato contumace, deve essere ritenuta conosciuta da quest'ultimo, sia in virtù del rapporto fiduciario che impone una continua e diretta comunicazione di tutti gli elementi rilevanti per l'esercizio delle facoltà difensive, sia in forza delle esigenze di economia processuale e di contrasto ad eventuali abusi del diritto di difesa nel processo, cui risponde la previsione del termine decadenziale di cui all'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen." (Sez. 3, Sentenza n. 12983 del 18/12/2014 Cc. (dep. 26/03/2015) Rv. 262996 - 01). - "In tema di ricusazione, i termini di decadenza di cui all'art. 38, commi primo e secondo, cod. proc. pen., operano anche nei confronti dell'imputato il quale, per sua libera scelta, abbia rinunziato a presenziare all'udienza o sia rimasto contumace, in quanto è per legge rappresentato dal difensore. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che, nel caso di specie, la causa di ricusazione - costituita da una pronuncia di rinvio a giudizio in altro procedimento - in quanto collegata ad atti processuali e non a situazioni esterne al processo, era stata conosciuta effettivamente e non solo legalmente, oltre che dal difensore, anche dall'imputato rimasto contumace)" (Sez. 6, Ordinanza n. 14222 del 29/01/2007 Cc. (dep. 05/04/2007) Rv. 236395 - 01); Considerato che tutte le sentenze citate in nota a pag. 2 del ricorso attengono alla diversa situazione in cui la causa di ricusazione sia venuta in essere al di fuori dell'udienza; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. e) in relazione all'art. 41 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato in quanto il giudice ricusato, trasmettendo gli atti al pubblico ministero, aveva svolto un'attività processuale normativamente prevista ex art. 331 cod. proc. pen. che prevede che, laddove egli— come ogni pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio — venga a conoscenza della notizia di un reato procedibile di ufficio, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, deve trasmettere senza ritardo la denunzia al pubblico ministero. L'art. 207 comma 2 cod. proc. pen. evocato dal ricorrente concerne un caso differente, ossia quello relativo all'individuazione di indizi del reato di falsa testimonianza a carico dello stesso testimone. Quanto alla censura secondo cui l'organo giudicante avrebbe dovuto determinarsi solo laddove fossero stati raccolti riscontri alle dichiarazioni acquisite, essa è manifestamente infondata giacché la trasmissione degli atti al pubblico ministero è di per sé un'attività doverosa del giudice in presenza della notizia di un reato, mentre la raccolta dei riscontri è un'operazione di competenza dell'autorità giudiziaria, che dovrà vagliare la consistenza della notizia criminis e la sua idoneità a sostenere l'accusa in relazione al reato emerso, così come potrà trarre dalla medesima trasmissione la notizia anche di altri resti; Rilevato che ogni altra scelta che si contesta all'organo giudicante attiene alla normale dinamica processuale e non integra una delle cause di ricusazione codificate; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., nonché motivazione mancante e/o apparente in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato in quanto sul punto il giudice ha adeguatamente e correttamente motivato in linea con il ragionamento appena espresso da questa Corte (cfr. pagina 1 dell'ordinanza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amme
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