CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 13168/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11963/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat a in POMIGLIANO D'[OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],in persona de Curatore dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] ADRIANA E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (N. 55/2014) SNC; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 771/2022depositata il 24/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2234/2018, il Tribunale di Napoli rigettava le domande proposte dalla Curatela del [OSCURATO:SOCIETA] della società [OSCURATO:PERSONA] fu Pasquale, di Adriana e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., nonché dei soci Adriana e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, volte a ottenere l’accertamento della simulazione e, in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’operazione di trasferimento, in via di fatto, del ramo d’azienda avente ad oggetto la vendita di abbigliamento, in favore della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Il Tribunale, inoltre, dichiarava inefficace il provvedimento di sequestro giudiziario emesso il 15 luglio 2016 e condannava la Curatela alla rifusione delle spese di lite. A fondamento della decisione, il giudice di primo grado riteneva insussistente la prova della conclusione di un contratto tacito di cessione d’azienda, ovvero dell’incontro di volontà tra la società cedente e la cessionaria, quale presupposto logico-giuridico necessario per poter accedere alla tutela invocata, sia sul piano della simulazione che su quello della revocatoria. In assenza di tale presupposto, secondo il Tribunale, la Curatela avrebbe potuto agire esclusivamente in restituzione nei confronti dell’occupante privo di titolo, richiedendo la restituzione dell’azienda o l’equivalente in denaro. 2.Con sentenza n. 771/2022, depositata in data 24 febbraio 2022, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione impugnata, accoglieva il gravame proposto dalla Curatela, ritenendo provata l’avvenuta cessione di fatto del ramo d’azienda in favore della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Ritenuta fondata la domanda revocatoria proposta ai sensi dell’art.2901 c.c., la Corte dichiarava l’inefficacia, nei confronti della massa fallimentare, del trasferimento di fatto dell’azienda operato dalla società fallita in favore della cessionaria, e condannava la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla restituzione dell’azienda in favore del [OSCURATO:SOCIETA], ai fini del suo assoggettamento alla procedura concorsuale. 3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di Adriana e [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Anteriormente a ll’udienza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione. Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c. 5.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del [OSCURATO:SOCIETA] controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00 , di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del [OSCURATO:SOCIETA] controricorrente. Così deciso in Roma, nella Camera di consi