CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15596/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 5200/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo vizio motivazionale in relazione al reato sub b) nella parte in cui ritiene che non vi siano dubbi sulla sua identità, con un secondo motivo in relazione al reato sub a) nella parte in cui sostiene che ella era a conoscenza della presenza della sostanza stupefacente nell'abitazione e con un terzo motivo in relazione al diniego del riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, quanto al terzo, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica mo- tivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato motivatamente conto degli ele- menti di prova in ordine alla responsabilità dell'imputata, ed in particolare (pag. 3) hanno evidenziato, quanto al reato sub b), che depongono a carico della [OSCURATO:PERSONA] in primis le dichiarazioni rese sia dal cessionario della sostanza stupefa- cente [OSCURATO:PERSONA], che ha descritto la donna da cui aveva acquistato la so- stanza e riferito del prezzo di acquisto, sia le dichiarazioni rese dall'operante di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di avere notato da breve di- stanza, circa 15 metri, il passaggio di qualcosa dalla di Giorgio, da lui conosciuta, allo Zitouni e di denaro da questi alla [OSCURATO:PERSONA]. E, ancora, sia il verbale di arresto della [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge che subito dopo il predetto scambio Zitouni, fer- mato dagli operanti, consegnava spontaneamente un involucro contenente 0,90 grammi di cocaina, dichiarando di averla acquistata dall'imputata per 70 euro, sia, infine dal verbale di sequestro in atti, da cui emerge che, poco dopo, fu rinvenuto indosso alla predetta la somma di euro 70, frutto della cessione appena effettuata. Coerentemente con la pluralità di elementi di prova è stato perciò ritenuto che non potessero sorgere dubbi sul fatto contestato in particolare sull'identità della per- sona che in data 5/102021 cedette una dose di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di euro 70.N. 5200/2025 R.G. Analogamente, quanto al reato di cui al capo a), con motivazione che sfugge alle dedotte censure di legittimità, la Corte territoriale ha ricordato che proprio la condotta tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo b) rende evidente la cir- costanza che lei fosse a conoscenza dell'esistenza nell'unità abitativa da lei occu- pata di altre sostanze stupefacenti oltre alla cocaina, le quali erano pronte per lo spaccio atteso il numero di dosi ricavabili (pari a 23) e il rinvenimento di un bilan- cino di precisione, non avendo la predetta dichiarato e dimostrato che dette so- stanze fossero destinate per il suo consumo personale, apparendo irrilevante l'ul- teriore circostanza dedotta dalla difesa che anche altri familiari dell'imputata po- tessero accedere ai luoghi ove erano occultati altri tipi di sostanza stupefacente sequestrati, quali hashish e marijuana. Ciò perché tali sostanze sono state rinve- nute nella porzione di fabbricato occupato proprio dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla madre ed un fratello, mentre la [OSCURATO:PERSONA], alle cui dichiarazioni ha fatto riferimento il difensore, occupava con il suo nucleo familiare l'abitazione posta al piano superiore. Dunque le citate sostanze stupefacenti erano sicuramente nell'im- mediata disponibilità dell'imputata, così come il bilancino di precisione pure rinve- nuto nella porzione di fabbricato occupata dalla di Giorgio. Infine, i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro di- niego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativa- mente per l'odierna ricorrente, la negativa personalità, derivante dai due prece- denti penali specifici risultati a suo carico e l'impossibilità di ravvisare di una fatti- specie situazioni con connotazioni tanto rilevanti e speciali tali da esigere una più incisiva considerazione ai fini della quantificazione della pena. Il provvedimento impugnato appare collocarsi, perciò, nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'as- solvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considera- zione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comun- que rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, con un indirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valuta- zione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze N. 5200/2025 R.G. attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dep. 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr