CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27718/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia nel procedimento a carico di R.A. I nato ad I omissis I; avverso l'ordinanza del 17 febbraio 2024 del Tribunale di Imperia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia non ha convalidato la misura cautelare dell'allontanamento provvisorio di R.A. in mancanza della conferma (scritta o telematica), da parte del Pubblico Ministero, della previa autorizzazione alla polizia giudiziaria resa ai sensi dell'articolo 384-bis del codice di procedura penale. 2. Il ricorso, proposto dal Pubblico Ministero, si compone di un unico motivo di censura, a mezzo del quale si deduce violazione di legge (in relazione all'art. 384-bis cod. proc. pen.) nella parte in cui il Giudice non ha tenuto conto della conferma scritta contenuto nel corpo della richiesta di convalida. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. In mancanza di una specifica previsione che imponga l'adozione di determinate forme per la conferma (scritta o telematica) dell'allontanamento disposta in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 384-bis cod. proc. pen., pur in assenza di un principio generale di libertà delle forme (analogo a quello previsto nel processo civile dall'art. 12 cod, proc. civ.), deve ritenersi che le modalità e i tempi di tale conferma siano rimessi all'apprezzamento del Pubblico Ministero: ciò che è necessario è che emerga chiaramente la volontà del Pubblico Ministero di confermare la misura disposta in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria. Ebbene, la conferma dell'autorizzazione verbale resa dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria operante è contenuta nella richiesta di convalida avanzata dallo stesso pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari. Tanto, alla luce di quanto osservato, dà conto della fondatezza del ricorso. L'ordinanza impugnata, quindi, nella parte in cui non ha convalidato la misura disposta in via d'urgenza, deve essere annullata, perché l'allontanamento è stato effettuato legittimamente. All'annullamento non segue alcun rinvio in quanto trattasi di situazione nella quale appare superfluo lo svolgimento di un giudizio rescissorio con riferimento ad una fase ormai esauritasi e nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente sulla correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 49482 del 10/11/2015, H., Rv. 265531). La natura del reato e i rapporti esistenti tra le parti impongono l'oscuramento del presente provvedimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento di non convalida impugnato, perché la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare è stata legittimamente eseguita. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dal