CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 15898/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11925/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ARGENTA [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L. -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.528/2023depositata il 07/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 05/06/2024. Il Presidente