CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 39436/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2491-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA] , in persona del 2062 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 65, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 7226/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (in seguito indicata anche, per brevità, BNL), chiedendo la declaraOria di nullità/inefficacia dell'ipoteca concessa dalla stessa istante t alla convenuta a garanzia del mutuo erogato dalla Regione Campania a CO.GE.A (indicata in atti anche come COGEA) S.r.l. (Compagnia generale Alberghiera) per la ristrutturazione dell'immobile sito in Paolisi (BN), destinato ad attività d'albergo ([OSCURATO:PERSONA] del Sannio). L'attrice rappresentò di essere proprietaria dell'immobile concesso in locazione a COGEA, sostenne che l'ipoteca era stata concessa illegittimamente, in quanto estranea all'oggetto sociale previsto nello statuto, e chiese anche il risarcimento del danno subfto a causa dell'illegittima iscrizione ipotecaria. Si costituì la BNL chiedendo il rigetto della domanda, stante la chiara strumentalità, seppure indiretta, della garanzia reale all'oggetto sociale del sodalizio; eccepì, comunque, la sussistenza del requisito della buona fede (art. 2384-bis c.c., ratione temporis applicabile) in capo al terzo beneficiario della garanzia, per aver confidato nella sussistenza aei presupposti di legge per il rilascio dell'ipoteca. La convenuta produsse l delibera della [OSCURATO:SOCIETA]., adottata dinanzi al notaio, con cui, in data 23 maggio 2000, prima, quindi, della stipula del mutuo, l'assemblea aveva modificato lo statuto prevedendo la possibilità per 3mministratore di rilasciare garanzie e concedere ipoteche. Avverso tale documento l:, [OSCURATO:SOCIETA]. propose querela di falso, producendo documentazione olta a dimostrare l'impossibilità della presenza fisica dei soci all'assemblea tenutasi nella predetta data. Il Tribunale adito, con sci Itenza n. 2338/2014, pubblicata il 31 gennaio 2014, dichiarò «Inett,cace la concessione di ipoteca di cui Rico 2019 n. 02491 sez. 53 - ud. 15-07-202? -3- all'atto di citazione, disponendo la cancellazione della relativa iscrizione, ritenendo in via inc/dentale la non veridicità della delibera del 23.5.2000», rigettò ogni altra domanda e condannò la BNL al pagamento delle spese di lite. Avverso la sentenza di crimo grado propose appello la BNL, sostenendo che la dazione di ic,oteca fosse strumentalmente connessa all'oggetto sociale previsto nello Statuto della FINIM, seppure indirettamente, ed evidenziando, in ogni caso, la carenza di motivazione in ordine alla buona fede del terzo beneficiario della garanzia reale. La [OSCURATO:SOCIETA]. si costituì chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo, a sua volta, appello incidentale, per ottenere la condanna al risarcimento del danno negata dal Tribunale. La Corte di appello di .Roma, con sentenza n. 7226/2018, pubblicata il 15 novembre 2018, applicando espressamente il principio della «ragione più, liquida», ritenne che «la BNL, nel momento della stipulazione dell'atto di concessione del mutuo ed acquisizione dell'ipoteca volontaria da parte dell'odierna appellata, non potesse in alcun modo versare in mala fede» e, pertanto, accolse il gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda originaria proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiarò assorbito l'appello incidentale e condannò l'appellata-appellante incidentale al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio di merito. Avverso la sentenza dela Corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi ed illustrato da memoria. BNL ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, rubricato: «Omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le kic. 2019 n. 02491 sez. 53 - ud. 15-07-2021 -4- parti», la società ricorrente sostiene di aver dedotto con la memoria , ex art. 183, sesto comma, n.2 / c.p.c. l'inesistenza della delibera del 23 maggio 2020, per essere stata la medesima adottata da soggetti che non era soci della società, di aver provato documentalmente, in particolare, che dal 1995 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che figuravano, il secondo per delega a [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, aver deliberato la modifica dello Statuto) non erano soci per aver donato le loro quote ai figli della Lapati (Antonio e [OSCURATO:PERSONA]Onofrio) e di aver anche dimostrato che di tale circostanza era stata resa edotta la BNL con il fax prodotto «con la memoria ex art. 183, n. 2)» e lamenta che tale circostanza - che, a suo avviso, escluderebbe in radice «l'ignoranza della estraneità dell'atto all'oggetto sociale» posta dalla sentenza impugnata a fondamento della pretesa buona fede della BNL - sarebbe stata ignorata dalla Corte di merito, con la decisione impugnata. 1.1. Il motivo è inammissibile. Ed invero dall'esame degli atti del fascicolo d'ufficio, risulta che la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. e la documentazione alla stessa allegata, cui la ricorrente fa riferimento nel motivo all'esame, risulta (come pure eccepito dalla controricorrente, v. controricorso p. 11) depositata oltre il termine perentorio all'uopo concesso, come rilevato dal G.I. con l'ordinanza che chiude il verbale di udienza dell'il. novembre 2009. Con quel medesimo provvedimento il predetto Giudice, rilevato che parte attrice aveva proposto in pari data querela di falso incidentale avverso il documento prodotto da BNL (verbale di assemblea straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]. del 23 maggio 2000), indicando a riprova i documenti da 9 a 1.4 (peraltro il "[OSCURATO:PERSONA] 2/7/98" erai A indicato nella menzionata memoria quale documento n. 15, come confermato anche in ricorso a p. 10), ha ritenuto detti documenti ammissibili solo «a tale fine». Ric. 2019 n. 02491 sez. 53 - ud. 15-07-2021 -5- Da quanto appena evidenziato consegue che di tale documentazione non poteva tenersi conto ai fini della decisione del merito della causa. Peraltro, tale limitata ammissione dei documenti in parola, ai soli fini, cioè della querela di falso, non risulta essere stata contestata dalle parti né di censure al ricivardo dà conto la Corte di merito nella sentenza impugnata. Va al riguardo osservato che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, dì modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento, il che, evidentemente, presuppone che tale documento, che offra la prova di siffatte circostanze, sia stato tempestivamente prodotto e ritualmente acquisito agli atti, il che non è avvenuto nella specie, con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame lamentato, nella specie, con riferimento alle circostanze risultanti docurnentalmente. 2. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3 c.p.c., dell'art. 2384 bis c.p.c., vigente nel 2000», la società ricorrente deduce che la mera circostanza che la BNL abbia richiesto, per erogare il mutuo alla CO.GE.A., la modifica dello statuto della FINIM dimostrerebbe che la Banca fosse pienamente consapevole che la concessione di ipoteca a garanzia di debiti altrui fosse estranea all'oggetto sociale, così come la circostanza che quella delibera fosse stata del tutto arbitrariamente attribuita alla FINIM, in quanto adottata da soggetti che la BNL, informata della composizione della compagine sociale, sapeva Ric. 2019 n. 02491 sez. 53 - ud. 15-07-2021 -6- perfettamente non essere soci della FINIM, dimostrerebbe che la BNL non versasse in buona fede al momento della stipula e dell'erogazione del mutuo, sicché una corretta applicazione dell'art. 2384-bis c.c., proprio per non essere predicabile la buona fede della BNL, avrebbe dovuto condurre a dichiarare nulla l'ipoteca di cui si discute in causa. Rimarca in particolare la ricorrente che tale ipoteca non sarebbe riferibile alla FINIM, in quanto la delibera adottata il 23 maggio 2000 sarebbe non nulla ma inesistente, perché assunta da soggetti estranei alla società, e tanto era ben riconoscibile dalla BNL. 2.1. Il motivo è infondate, atteso che la Corte territoriale si è attenuta alle risultanze ist -uttorie ritualmente acquisite e ha, pertanto, ritenuto correttamente di non poter desumere la mala fede della banca dal compendio istruttorio, evidenziando, tra l'altro, che la delibera di modifica dello statuto, con cui era stato autorizzato l'amministratore a prestare gacanzie e concedere ipoteche, era stata adottata nel corso di un verbale assembleare redatto dal notaio in data antecedente alla stipula del mutuo né la banca poteva essere a conoscenza della falsità del verbale e della delibera, falsità accertata solo nel corso del giudizio di primo grado, o sospettare dell'autenticità del documento, una volta .verificata la garanzia dell'intervento notarile. La Corte territoriale ha pure evidenziato che, a fronte dell'esistenza del verbale assembleare del 23 maggio 2002, della cui genuinità la banca non aveva alcun motivo di dubitare, "cadevano" le argomentazioni di FINIM circa la negligenza di BNL nella mancata verifica dell'attinenza dell'operazione all'oggetto sociale del sodalizio garante. 3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 5. Va dato atto della sussìstenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- Ric. 2019 n. 02491 sez. 53 - ud. 15-07-2021 -7- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo mnificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura idel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, ne