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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 luglio 1986

Cassazione n. 36426/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1986 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 17.3.2022 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato continuato di furto in abitazione, aggravato, ha sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per essere indicato nell'imputazione un indirizzo diverso da quello del luogo ove erano stati commessi i fatti. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 192 del codice di rito per non essere state valutate correttamente le prove assunte, non avendo neppure la corte territoriale, a fronte del motivo svolto sul punto, considerato la contraddittorietà esistente tra le fonti di prova.

Ciò con particolare riferimento al riconoscimento dell'autore del furto identificato nell'odierno ricorrente nonostante la scarsa nitidezza dei frames ripresi di sera dalla telecamera, peraltro situata a distanza dalla posizione del soggetto; e alla perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione del Guccione ove veniva rinvenuta una maglietta che in quanto di uso comune non poteva assurgere a riscontro significativo del riconoscimento. 2.3.Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla circostanza aggravante dì cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale unicamente che è stato sollevato un gancetto e spostata, non forzata, la finestra per entrare. 2.4.Col quarto motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen. per avere la corte di appello adoperato una formula di mero stile per negare le invocate attenuanti (negato in considerazione della personalità dell'imputato).

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del secondo comma dell'art. 94 del digs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, controdeducendo agli argomenti esposti da! P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. La deduzione di violazione dell'art. 521 cpp, relativa al luogo di commissione del fatto, è manifestamente infondata in quanto, premesso che in corso di causa l'organo dell'accusa aveva comunque segnalato l'errore materiale, va detto che, nella specie, il fatto, in relazione al quale l'imputato e il suo difensore hanno avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire, coincide con quello ritenuto in sentenza Ora, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite, in tema di correlazione tra Imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 2010, Carel'', cit.; Sez.

U, n. 16 del 1996, [OSCURATO:PERSONA]).

In ogni caso, "non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui il luogo di consumazione del fatto-reato ritenuto sia diverso da quello contestato, non costituendo la modifica del "locus commissi delicti" "fatto nuovo", ma una mera variazione dell'originaria contestazione" (Sez. 3, Sentenza n. 1960 del 28/06/2017, dep. 18/01/2018, Rv. 272093 - 01).

1.2. Per il resto, il ricorso si diffonde in generiche censure sugli apprezzamenti di fatto, svolti dal giudice del merito, che sono esenti da vizi logici e giuridici e, dunque, sottratti ai controllo di legittimità.

D'altra parte il secondo motivo mostra tutta la sua manifesta infondatezza e a-specificità se solo si considera che esso si limita ad affermare apoditticamente, senza un effettivo confronto con le emergenze processuali come descritte compitamente nella sentenza impugnata, esattamente il contrario di quanto in questa descritto alla stregua di accurato vaglio.

Ha, invero, posto in luce il giudice di merito come le immagini ritratte fossero invece chiare proprio in ragione della vicinanza delle telecamere al soggetto ritratto, e, quanto alla maglietta dal medesimo indossata e rinvenuta presso la sua abitazione, come la peculiarità delle sue caratteristiche per la particolare scritta su di essa riportata si risolvesse in un riscontro di detta individuazione; sicché alcun dubbio potesse nutrirsi sulla identificazione dell'autore dei furti nell'imputato.

1.3. Quanto alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, le conformi pronunce di merito riportano una ricostruzione puntuale ed esauriente anche sul punto dando conto delle ragioni per le quali dovesse ritenersi integrata tale aggravante (per avere forzato la finestra della cucina); ricostruzione con la quale in definitiva il mol:ivo in scrutinio non opera un effettivo confronto mirando a proporne una meramente alternativa che invece di commisurarsi con le emergenze probatorie passate in rassegna dai giudici di merito si muove in un'ottica difensiva che implica per di più accertamenti in fatto non consentiti nella presente sede di legittimità.

1.4. Quanto infine al quarto motivo sul trattamento sanzionatorío è solo il caso di evidenziare come la corte di appello abbia adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali non si potesse accedere ad una riduzione della pena inflitta né tanto meno al riconoscimento delle attenuanti generiche, ponendo in luce i plurimi precedenti penali risultanti a carico dell'imputato - per i quali risultava contestata la recidiva reiterata neppure considerata dal giudice di primo grado - ritenuti indicativ di una condotta di vita e di una personalità incline al delitto.

In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1986 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 17.3.2022 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato continuato di furto in abitazione, aggravato, ha sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per essere indicato nell'imputazione un indirizzo diverso da quello del luogo ove erano stati commessi i fatti. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 192 del codice di rito per non essere state valutate correttamente le prove assunte, non avendo neppure la corte territoriale, a fronte del motivo svolto sul punto, considerato la contraddittorietà esistente tra le fonti di prova. Ciò con particolare riferimento al riconoscimento dell'autore del furto identificato nell'odierno ricorrente nonostante la scarsa nitidezza dei frames ripresi di sera dalla telecamera, peraltro situata a distanza dalla posizione del soggetto; e alla perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione del Guccione ove veniva rinvenuta una maglietta che in quanto di uso comune non poteva assurgere a riscontro significativo del riconoscimento. 2.3.Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla circostanza aggravante dì cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale unicamente che è stato sollevato un gancetto e spostata, non forzata, la finestra per entrare. 2.4.Col quarto motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen. per avere la corte di appello adoperato una formula di mero stile per negare le invocate attenuanti (negato in considerazione della personalità dell'imputato). 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del secondo comma dell'art. 94 del digs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, controdeducendo agli argomenti esposti da! P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. La deduzione di violazione dell'art. 521 cpp, relativa al luogo di commissione del fatto, è manifestamente infondata in quanto, premesso che in corso di causa l'organo dell'accusa aveva comunque segnalato l'errore materiale, va detto che, nella specie, il fatto, in relazione al quale l'imputato e il suo difensore hanno avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire, coincide con quello ritenuto in sentenza Ora, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite, in tema di correlazione tra Imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 2010, Carel'', cit.; Sez. U, n. 16 del 1996, [OSCURATO:PERSONA]). In ogni caso, "non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui il luogo di consumazione del fatto-reato ritenuto sia diverso da quello contestato, non costituendo la modifica del "locus commissi delicti" "fatto nuovo", ma una mera variazione dell'originaria contestazione" (Sez. 3, Sentenza n. 1960 del 28/06/2017, dep. 18/01/2018, Rv. 272093 - 01). 1.2. Per il resto, il ricorso si diffonde in generiche censure sugli apprezzamenti di fatto, svolti dal giudice del merito, che sono esenti da vizi logici e giuridici e, dunque, sottratti ai controllo di legittimità. D'altra parte il secondo motivo mostra tutta la sua manifesta infondatezza e a-specificità se solo si considera che esso si limita ad affermare apoditticamente, senza un effettivo confronto con le emergenze processuali come descritte compitamente nella sentenza impugnata, esattamente il contrario di quanto in questa descritto alla stregua di accurato vaglio. Ha, invero, posto in luce il giudice di merito come le immagini ritratte fossero invece chiare proprio in ragione della vicinanza delle telecamere al soggetto ritratto, e, quanto alla maglietta dal medesimo indossata e rinvenuta presso la sua abitazione, come la peculiarità delle sue caratteristiche per la particolare scritta su di essa riportata si risolvesse in un riscontro di detta individuazione; sicché alcun dubbio potesse nutrirsi sulla identificazione dell'autore dei furti nell'imputato. 1.3. Quanto alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, le conformi pronunce di merito riportano una ricostruzione puntuale ed esauriente anche sul punto dando conto delle ragioni per le quali dovesse ritenersi integrata tale aggravante (per avere forzato la finestra della cucina); ricostruzione con la quale in definitiva il mol:ivo in scrutinio non opera un effettivo confronto mirando a proporne una meramente alternativa che invece di commisurarsi con le emergenze probatorie passate in rassegna dai giudici di merito si muove in un'ottica difensiva che implica per di più accertamenti in fatto non consentiti nella presente sede di legittimità. 1.4. Quanto infine al quarto motivo sul trattamento sanzionatorío è solo il caso di evidenziare come la corte di appello abbia adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali non si potesse accedere ad una riduzione della pena inflitta né tanto meno al riconoscimento delle attenuanti generiche, ponendo in luce i plurimi precedenti penali risultanti a carico dell'imputato - per i quali risultava contestata la recidiva reiterata neppure considerata dal giudice di primo grado - ritenuti indicativ di una condotta di vita e di una personalità incline al delitto. In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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