CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2021
Cassazione n. 47137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 30 marzo 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Trapani, che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato a lui ascritto di bancarotta fraudolenta documentale perché, quale titolare della ditta individuale Euroaoi, dichiarato fallito il 28 febbraio 2017, allo scopo di procurare a sé un ingiusto profitto e di arrecare pregiudizio ai creditori, ometteva di tenere regolarmente i libri e le altre scritture contabili della società, così rendendone impossibile le ricostruzione del patrimonio e degli affari, e per avere sottratto il libro degli inventari con riferimento a tutte le annualità, salvo il 2002, i registri i.va. acquisti e vendita 2016. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi. 2.1. Violazione di norma processuale e nullità della sentenza per omessa acquisizione di una prova decisiva, costituita dall'impegno di affitto dell'immobile, in cui aveva sede la ditta individuale del ricorrente, a sua firma, in quanto unico conduttore, e rilasciato alla neocostituita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nonché degli estratti dei verbali delle udienze dinanzi al Giudice fallimentare, tutti già presenti nel fascicolo delle indagini preliminari. Tale acquisizione era finalizzata alla prova della buona fede del ricorrente che aveva informato la Prefettura e la Questura di Trapani delle attività di vendita di beni effettuata dalla fallita. 2.2. Vizi della motivazione della sentenza impugnata in violazione dell'art. 192 co. 3 cod. proc. pen.. avendo la Corte di appello confermato l'affermazione di responsabilità per il delitto contestato, pur in mancanza della prova dell'elemento oggettivo e di quello psicologico dei reato, altresì omettendo una compiuta disamina dei motivi con cui si invocava la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 L.F. Contesta il ricorrente punto per punto la motivazione della sentenza con riguardo alle singole voci imputate, osservando come il debito nei confronti dei dipendenti dichiarato dal Trovato corrisponda a quello dichiarato nello stato passivo dalla curatela; lo stesso vale per il pagamento dei debiti verso i dipendenti, onorati mediante pagamenti per cassa; quanto alle perdite sui crediti della società verso i clienti, viene invocato l'elaborato del consulente di parte, sostenendosi la corretta rappresentazione in bilancio dei crediti vantati, appostando a conto economico quelli ritenuti inesigibili, e, per quanto attiene a oneri straordinari e minusvalenze ex art. 109 co.3, viene ancora una volta invocato l'elaborato di consulenza da cui emerge che trattasi di costi per affitti, bollette, spese quotidiane del ricorrente, imprenditore individuale. Si contesta la sussistenza del dolo e si invoca la riqualificazione in bancarotta semplice, non potendo desumersi l'elemento soggettivo dallo stato delle scritture contabili ( sez. 5 n. 15811/2020) [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Secondo la ricostruzione proveniente dai giudizi di merito, il ricorrente - titolare della ditta individuale '[OSCURATO:SOCIETA]', per cui è stato dichiarato fallito - aveva creato una società di capitali, omonima della prima - denominata '[OSCURATO:SOCIETA].', aveva ceduto a quest'ultima società tutti i beni della ditta individuate che, tuttavia, continuava a operare per circa 10 mesi, anche in assenza di beni aziendali. Al momento del fallimento - richiesto su iniziativa dei dipendenti - erano esistenti debiti nei confronti dell'erario e dei dipendenti, una parte consistente dei quali non risultanti dalle scritture contabili, solo parzialmente tenute, mentre altre risultano occultate. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato, oltre che carente di interesse, dal momento che - essendosi svolto il giudizio con il rito abbreviato - lo stesso ricorrente dà atto della presenza della documentazione che - non è dato comprendere per quale esigenza processuale - la Difesa aveva chiesto al GUP di acquisire nuovamente. Del resto, a volere ritenere la prospettazione della mancata valutazione di una prova decisiva, l'infondatezza risiede in ogni caso nella mancata allegazione della decisività, non risultando chiaramente espresso nel motivo le ragioni della decisività dei documenti rispetto alle contestazioni che riguardano ipotesi di bancarotta documentale. 3. Il secondo motivo al di là della formale censura diretta alla motivazione della decisione impugnata - risulta, in realtà, inammissibilmente finalizzato a una rivalutazione delle risultanze probatorie, neppure confrontandosi con la motivazione con la quale la Corte di appello ha spiegato che le innumerevole false attestazioni contabili ( in specie, la mancata annotazione dell'avvenuto pagamento in favore della fallita delle somme dovute da numerosi debitori della società, che si erano avvalsi del servizio di vigilanza, laddove l'unico attivo rinvenuto dal curatore è costituito da euro 27.824,79 presente su un conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, e euro 4544,73 su un conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], nonché da due assegni per complessivi euro 430,00), che non hanno consentito la ricostruzione della situazione contabile e finanziaria e l'andamento patrimoniale della ditta del Trovato, sono in realtà teleologicamente orientate ad occultare rilevanti distrazioni di somme di danaro da parte del Trovato, tanto che è stata disposta la trasmissione degli atti al P.M. per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. Per quanto si legge in sentenza, il ricorrente, da un lato, ha sottratto alcune scritture contabili, indicate in imputazione, mai consegnate alla curatela né rinvenute dalla p.g.; dall'altro, ha assolto all'obbligo di tenuta della contabilità solo formalmente ma non sostanzialmente giacché la documentazione, solo parzialmente presentata, si è rivelata incongruente e inattendibile ( pg. 11 primo grado e pg. 8 sentenza impugnata ). 3.1. Sotto il profilo soggettivo, da tempo, si è evidenziato che, per la ipotesi c.d. "generale", la legge prevede solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ) ,Rv. 258881 -), affermandosi che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico. In sintesi, si ritiene che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell'impresa costituisca una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendo cioè tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva compromissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili da parte degli organi fallimentari. 3.1.1. Il dolo specifico, configurato dalla locuzione " con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori" è richiesto, invece, per le ipotesi di cd. bancarotta documentale "specifica". L'utilizzo della disgiuntiva tra le ipotesi che integrano il dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta documentale specifica ha fatto ritenere che, accanto allo scopo di recare pregiudizio ai creditori ( animus nocendi) sia contemplato, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto ( animus lucrandi), sicchè la prova di uno dei due diversi intenti è sufficiente all'affermazione di responsabilità ( Sez. 5 n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5 n. 18634 del 01/12/2017, Rv. 269904; Sez. 5 n. 17084 del 09/12/2014 , dep. 2015, rv. 263242): pertanto, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma n. 2 prima parte della legge fallimentare, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre il reato si perfeziona indipendentemente dall'impossibilità di ricostruire la contabilità dell'impresa, non essendo tale evento riconducibile a detta ipotesi, ma soltanto alla quarta declinata dall'art. 216 co.1 n. 2 L.F., concernente la irregolare tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 3951 del 18/02/1992, Rv 189813). 3.1.2. Diversamente, nella bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., - che si distingue da quella fraudolenta documentale in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo - l'elemento soggettivo può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, percependosi la differenza tra i due elementi psicologici richiamati, nel fatto che soltanto quello che caratterizza la bancarotta fraudolenta, deve risultare arricchito di componenti soggettive che afferiscano esplicitamente al tema della messa in pericolo dell'interesse dei creditori ad una ricomposizione completa ed esaustiva delle scritture sociali attinenti a tutte le iniziative economiche della società: un interesse che, a sua volta, viene generalmente desunto da indicatori precisi quali la consistenza del materiale documentale tenuto in violazione di legge oppure la correlazione di tale condotta con attività distrattiva che il disordine contabile appaia destinata, per l'appunto, a celare ( Sez. 5, n. 40015 del 2014, n.m.). Questo vuol dire che il dolo generico della fattispecie di bancarotta documentale c.d. "generale" deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, e, quindi, non può essere tratto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, poichè è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006 (dep. 2007 ) Rv. 236031; conf. Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014 Rv. 262384 - 01). In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico. 3.2. Ciò posto, nel caso di specie, come emerge dalla imputazione, risultano contestate entrambe le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale sopra richiamate. Per giustificare la decisione otto il profilo dell'elemento psicologico del reato, la Corte di appello ha chiaramente fatto riferimento alla circostanza della mancata annotazione di una consistente parte del passivo, alla inattendibilità contenutistica delle scritture, ritenendo che esse fossero state "scientemente e volontariamente tenute in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della ditta... esulando ogni profilo di mera trascuratezza o di mancanza di diligenza", annotando come "le omissioni nelle scritture contabili non sono né circoscritte o marginali" .Ha, quindi, motivato specificamente in ordine all'elemento soggettivo, indicando il carattere funzionale della omessa tenuta delle scritture, e del parziale occultamento di esse, in quanto attività finalizzata a non svelare la situazione patrimoniale della società, in danno dei creditori. Si tratta di una motivazione ampiamente satisfattiva dell'onere argomentativo riguardante l'elemento soggettivo del delitto contestato, avendo la Corte territoriale desunto un intento fraudolento ben più pregnante della mera consapevolezza di rendere difficoltosa la ricostruzione dei movimenti di affari della società fallita. 3.3. Correttamente, quindi, la Corte di appello ha escluso la riqualificazione della condotta nella meno grave fattispecie di cui all'art. 217 L.F., perché non riconducibile ad un mero disordine contabile ma ad una cosciente e volontaria condotta, in parte omissiva in parte commissiva tenuta dall'imputato con riguardo all'onere legale di tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali