CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40579/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 20.05.2022 con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 23.11.2017 dal Tribunale di Lucca che aveva dichiarato colpevole l'imputato del delitto previsto dall'art.612 commi 1 e 2 cod, pen. e che lo aveva condannato alla pena di mesi cinque di reclusione, ritenuta la contestata recidiva. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in riferimento all'art.612 comma 2 cod. pen. ed il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine alle minacce proferite da Lucchini in termini di "gravità" , sono indeducibili in sede di legittimità in quanto fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con adeguata motivazione (si vedano pag. 4 e 5 della sentenza impugnata in cui si evidenzia che a prescindere dalla percezione dell'arma - comunque impugnata — la minaccia è grave trattandosi di minaccia di morte che si cala peraltro nell'ambito di preciso contesto pure delineato nella sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata averso la sentenza oggetto di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 settem