CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 44668/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25/2/2021 della Corte d'appello di Ancona ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il reato commesso il 31/1/2014 e con rinvio per quello commesso il 5/6/2014. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 c.p. e 76 d.P.R. n. 445/2000. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata deducendo erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. In proposito la ricorrente contesta l'affermazione svolta in sentenza per cui non sarebbe possibile riconoscere la tenuità dell'offesa in riferimento al mendacio relativo a dichiarazioni rilasciate ad un ente pubblico sotto obbligo di verità, argomentazione da ritenersi eccentrica rispetto all'oggetto della valutazione rimessa al giudicante ai fini dell'applicazione della norma richiamata. Non di meno la Corte avrebbe omesso di considerare non solo l'incensuratezza dell'imputata, ma altresì la circostanza per cui, anche qualora avesse dichiarato il vero in merito ai redditi percepiti nei due anni precedenti, ella avrebbe comunque avuto i requisiti per accedere ai contributi pubblici oggetto della domanda a cui erano allegate le dichiarazioni ritenute false. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Secondo l'insegnamento di questa Corte, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). E' dunque escluso che siano sottratte all'ambito di operatività dell'esimente classi di reati al di fuori di quelle già selezionate dal legislatore nel primo comma dell'art. 131-bis attraverso la previsione di una soglia di pena edittale oltre la quale la stessa non è riconoscibile. Del tutto eccentrica risulta dunque la motivazione con la quale la Corte ha respinto la richiesta di riconoscere l'esimente e che si fonda su di una erronea interpretazione del testo normativo. Sostenere infatti, come hanno fatto i giudici del merito, che in caso di dichiarazioni mendaci rilasciate ad un ente pubblico nelle quali il dichiarante sarebbe invece obbligato a dichiarare la verità debba comunque escludersi la tenuità dell'offesa, oltre a risultare apodittico, significa surrettiziamente e contrariamente alla volontà del legislatore configurare una inedita causa ostativa all'operatività dell'esimente in riferimento a tutti i reati di falso del privato in atto pubblico, a prescindere dai limiti di pena edittali previsti e dal concreto profilo oggettivo e soggettivo del fatto incriminato. 3. La sentenza deve dunque essere annullata limitatamente al mancato riconoscimento della menzionata causa di non punibilità con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame sul punto. L'annullamento con rinvio deve peraltro essere disposto con riguardo al reato commesso con la dichiarazione del 5/6/2014, posto che, per quanto concerne il falso relativo alla dichiarazione del 31/1/2014, deve rilevarsi l'intervenuta prescrizione del reato e dunque, non emergendo dalla sentenza impugnata elementi che rivelino l'evidenza della sussistenza di cause di proscioglimento nel merito dell'imputata, in relazione a tale autonomo reato l'annullamento deve essere disposto senza rinvio per la ragione indicata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di falso commesso il 31/01/2014, perchè estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza con riguardo al reato di falso di cui al 05/06/2014 con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Così de