CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28139/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato era stato condannato per il delitto di furto di energia elettrica pluriaggravato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che esso, oltre ad essere versato in fatto, non sia consentito nel giudizio di legittimità in quanto diretto a sollecitare una rivalutazione degli elementi probatori, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01), essendo preclusa, nel giudizio di cassazione, l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780 - 01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507 - 01); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131- bis cod. pen.; ritenuto che esso sia generico in quanto privo della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01); rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, essendosi in presenza di una motivazione esente da evidenti profili di illogicità (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) e considerato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo, invece, sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M