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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 32027/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2138-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- SANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SPAR- TA' LUIGI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA]- LA, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- CARLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- CHELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; - intimato- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2138/2020 avverso il decreto n. 1547 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depo-Numero sezionale 9071/2021Numero di raccolta generale 32027/2021 sitato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Data pubblicazione 05/11/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE La Corte d'appello di Roma con decreto n. 1547 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rigettato l’opposizione proposta dagli odierni ricorrenti, unitamente ad altre parti istanti che non hanno coltivato il giudizio in questa sede, avverso il decreto con il quale il Consigliere delegato aveva del pari rigettato la domanda di equa riparazione avanzata in rela- zione alla durata non ragionevole di un processo amministrativo in- staurato dinanzi al TAR del Lazio nel 2009, avente ad oggetto il si- lenzio inadempimento sulla richiesta di corresponsione dell’indennità supplementare di comando di cui agli artt. 10 co. 1 e 2 della legge n. 83/1978 e 52 co. 1-3 del DPR n. 164/2002, pro- cesso chiusosi con decreto di perenzione del 5 dicembre 2017, di- venuto irrevocabile per mancata opposizione.

I giudici di merito ritenevano che alla fattispecie dovesse trovare applicazione il testo dell’art. 2 comma 2 sexies della legge n. 89/2001, come introdotto dalla legge n. 208/2015, in base al quale si presume insussistente il danno de quo nel caso di perenzione del processo amministrativo, fatta salva la possibilità di prova contra- ria.

Né poteva attribuirsi rilevanza alle istanze di prelievo richiamate dai ricorrenti, a fronte dell’intervento del decreto di perenzione, nei cui confronti, a riprova del sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del procedimento presupposto, non avevano inteso pro- porre opposizione, che era il mezzo attraverso cui avrebbero potuto far rilevare la persistenza di un interesse alla decisione.

L’immediata applicazione della norma ai giudizi introdotti in data successiva all’entrata in vigore della novella non pregiudicava irre- versibilmente il diritto dei ricorrenti, attesa la possibilità di fornire 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2138/2020 prova contraria rispetto alla presunzione legale iuris tantum di ca-Numero sezionale 9071/2021Numero di raccolta generale 32027/2021 renza del pregiudizio.

Data pubblicazione 05/11/2021 Per la cassazione di tale decreto hanno proposto ricorso i ricorrenti in epigrafe sulla base di un motivo, illustrato da memorie.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.

Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6§1 della CEDU con la contestuale violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89/2001, lamentandosi altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 co. 2 sexies della medesima legge.

Dopo aver richiamato i presupposti per l’insorgenza del diritto all’equo indennizzo di cui alla legge sopra ricordata, e la necessità di coordinare l’applicazione della normativa nazionale con i principi dettati dalla CEDU, si ricorda come in passato la giurisprudenza an- che di legittimità abbia escluso che la perenzione del processo am- ministrativo implichi l’assenza di un pregiudizio indennizzabile.

Nella specie era stata offerta la prova contraria alla presunzione posta dalla novella, evidenziandosi che la stessa presunzione si po- ne in contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alle norme della CEDU, chiedendo sollevarsi questione di legittimità costituzionale.

Il ricorso deve essere rigettato.

La Corte di merito ha fatto corretta applicazione della novella di cui all’art. 2 co. 2 sexies della legge n. 89 del 2001, che nell’individuare varie ipotesi in cui si presume insussistente il pre- giudizio da durata irragionevole del processo, fatta salva la prova contraria, alla lett. e) richiama l’ipotesi anche di perenzione del ri- corso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo ammini- strativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Pacifica l’intervenuta dichiarazione di perenzione del giudizio pre- supposto, il decreto impugnato ha correttamente rilevato che la norma era applicabile alla fattispecie trattandosi di domanda di equo indennizzo introdotta in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 208/2015. 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2138/2020 Rileva a tal fine quanto affermato da questa Corte (cfr. Cass. n.

Numero sezionale 9071/2021Numero di raccolta generale 32027/2021 25323/2019) in tema di regime intertemporale posto dalla novella Data pubblicazione 05/11/2021 del 2015.

Infatti, il legislatore in tale occasione ha ritenuto di apportare rile- vanti modifiche all'intero impianto della L. n. 89 del 2001 che disci- plina la materia dell'equa riparazione in caso di violazione del ter- mine ragionevole del processo.

In particolare, sono stati previsti con riguardo alle diverse tipologie di processi una serie di "rimedi preventivi" i quali dovrebbero impedire la violazione del termine di durata ragionevole rendendo in tal modo residuale il rimedio in- dennitario.

Nel nuovo impianto oltre all'introduzione dei suddetti "rimedi preventivi", di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 1 ter (nuovo testo), che condizionano l'accesso al "rimedio indennitario" o, in al- tre parole, l'ammissibilità della domanda di equa riparazione (L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1) il legislatore ha previsto anche una serie di ipotesi in presenza delle quali deve presumersi insussisten- te il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria.

Il nuovo comma 2 sexies della L. n. 89 del 2001, art. 2 è il se- guente: "Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: a) dichiara- zione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'impu- tato; b) contumacia della parte; c) estinzione del processo per ri- nuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c. e dell'art. 84codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 lu- glio 2010, n. 104; d) perenzione del ricorso ai sensi degli artt. 81 e 82 codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dal- la stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 70 codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2138/2020 motivi aggiunti di cui all'art. 43 codice del processo amministrativoNumero sezionale 9071/2021Numero di raccolta generale 32027/2021, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice ammini-Data pubblicazione 05/11/2021 strativo disponga la separazione dei processi; g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte".

Il legislatore non ha ritenuto di accompagnare l'introduzione della nuova disciplina con una norma transitoria che ne disciplinasse gli aspetti di diritto intertemporale.

Le uniche norme transitorie, infat- ti, hanno riguardato l'applicabilità delle modifiche in tema di rimedi preventivi (art. 1, comma 777, lett. m), L. 28 dicembre 2015, n. 208 che ha aggiunto alla L. n. 89 del 2001, art. 6 i commi 2 bis e 2 ter).

Il nuovo comma 2 sexies della L. n. 89 del 2001, art. 2 dunque, è entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 999) e deve trovare applicazione per tutte le domande di equa riparazione proposte successivamente a tale data.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata nell'affer- mare che "il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuri- dici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti ante- riormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli ef- fetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o sopravve- nute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazio- ne, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore" 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2138/2020 Numero sezionale 9071/2021 (Cass., 27 maggio 1971, n. 1579; Cass., 3 marzo 2000, n.

Numero di raccolta generale 32027/2021Data pubblicazione 05/11/2021 2433; Cass., 3 luglio 2013, n. 16620).

In via di principio deve premettersi che il principio della irretroatti- vità della legge - in sostanza invocato dal ricorrente comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti an- teriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli ef- fetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future dello stesso.

Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa es- sere applicata ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o so- pravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conse- guenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina di- sposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sè stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto genera- tore (Cass.

S.U., 12.12.1967, n. 2926; conf.

Cass., 3.4.1987, n. 3231).

Ciò premesso dall'esame complessivo della norma richiamata emerge chiaramente come essa disciplini non tanto le condizioni per ottenere il ristoro per l'irragionevole durata del processo e, dunque, il fatto generatore del danno, ma solo l'onere probatorio che nei casi indicati è posto a carico del richiedente, dovendosi pre- sumere altrimenti l'insussistenza del danno da ritardo.

La nuova disciplina, infatti, ha inciso in particolare, sul riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussi- stenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il processo.

E' stata così posta, in favore dell'Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che, come si dirà, non può trovare applicazione unica- 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2138/2020 mente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento Numero sezionale 9071/2021Numero di raccolta generale 32027/2021 dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione.

Data pubblicazione 05/11/2021 A riprova di quanto affermato deve osservarsi che l'unica disciplina transitoria che ha accompagnato la riforma del 2015 riguarda pro- prio il fatto generatore della pretesa, avendo il legislatore escluso l'applicabilità della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1 secondo il quale "E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevo- le durata del processo di cui all'art. 1-ter" per tutti i processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'art. 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data.

Ciò detto deve precisarsi, tuttavia, che la nuova disciplina non può avere alcuna portata retroattiva per le domande di equa riparazio- ne già proposte al momento di entrata in vigore della legge, de- terminandosi, altrimenti, una evidente lesione del diritto di dife- sa ex art. 24 Cost.

Le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irra- gionevole durata del processo, introdotte dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, sono, infatti, idonee ad influire sul diritto della parte a dimostrare l'effettività del patema d'animo da ripara- re.

L'applicazione di tali disposizioni a domande di equa riparazione proposte prima del 1 gennaio 2016, e cioè prima dell'entrata in vi- gore della L. n. 208 del 2015, avrebbe ripercussioni in ordine al re- gime delle prove richieste nel procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, destando sospetti di irrazionalità e di illegittimità costituzio- nale.

Si osserva in dottrina come ogni disposizione legislativa sopravve- nuta, che introduca nuovi oneri probatori, oppure ripartisca diver- samente tali oneri tra le parti del rapporto sostanziale, non può operare nell'ambito dei processi in corso, in quanto chiama l'uno o l'altro dei contendenti ad addurre prove che questi in origine non era tenuto a fornire, ponendosi altrimenti a repentaglio la garanzia 7 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2138/2020 costituzionale del diritto di difesa, la quale implica anche la garan-Numero sezionale 9071/2021Numero di raccolta generale 32027/2021 zia di poter fornire la prova e di "difendersi provando".

Data pubblicazione 05/11/2021 L'illegittimità dell'applicazione retroattiva dalla norma che introduca una presunzione discende, in definitiva, dalla considerazione dall'effetto a sorpresa determinato dalla necessità di fornire prove che, al momento del promovimento della lite, non costituivano og- getto dell'onere della parte.

In definitiva la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. d), introdotto dalla L. n. 208 del 2015, pone una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo.

In assenza di norme che diversamente dispongano, e perciò proprio in forza dell'art. 11 preleggi, della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2- sexies, lettera d), senza che rilevi la natura sostanziale o proces- suale della disposizione, dando luogo a ius superveniens operante sugli effetti della domanda e implicante un mutamento dei presup- posti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso con- creto, non può che trovare applicazione avendo riguardo al mo- mento della proposizione della domanda di equa riparazione e, quindi, anche nella fattispecie in esame.

Nel caso di specie, infatti, la domanda era stata proposta successi- vamente all'entrata in vigore della legge tanto che i richiedenti avevano sostenuto che sussistessero elementi idonei a superare la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole dura- ta L. n. 89 del 2001, ex art. 2, comma 2 sexies.

In particolare, nel presente giudizio rileva la lett. d) del comma in esame secondo la quale si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo in caso di dichiarazione di peren- zione del ricorso ai sensi degli artt. 81 e 82 codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

La Corte d'Appello di Roma, nell'ambito dell'apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito (che rimane sindacabile in sede di le- gittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., 8 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2138/2020 comma 1, n. 5, riformato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dal-Numero sezionale 9071/2021Numero di raccolta generale 32027/2021 la L. n. 134 del 2012), ha ritenuto invece che le ragioni esposte dai Data pubblicazione 05/11/2021 ricorrenti non consentissero di superare la suddetta presunzione.

Il giudice del merito ha rilevato che mancava la concreta allegazio- ne di fatti concreti che deponessero per la sussistenza del pregiudi- zio, deponendo anzi per la carenza di interesse alla definizione el procedimento presupposto proprio la mancata opposizione al de- creto di perenzione.

Infine, alcuna rilevanza è stata attribuita alle istanze di fissazione d’udienza, a fronte del successivo atteggiamento una volta avvenu- ta l’emissione del decreto di perenzione.

Trattasi di motivazione connotata da logicità e coerenza e che non appare suscettibile di sindacato in sede di legittimità, proprio alla luce della novellata previsione di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., applicabile alla fattispecie.

Inoltre, le suesposte considerazioni in ordine alla applicabilità della norma solo ai giudizi di equa riparazione introdotti successivamente all’entrata in vigore della legge n. 208/2015, e ciò al fine di scon- giurare l’effetto sorpresa correlato alla necessità di dover fornire nel corso del giudizio prove che invece non si palesavano come ne- cessarie al momento dell’introduzione della causa, rende evidente anche l’infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale posto dai ricorrenti.

In tal senso rileva che la norma, come interpretata da questa Corte quanto alla sua portata di carattere intertemporale, poneva i ricor- renti nella consapevolezza di dover addurre in giudizio anche la prova della sussistenza del pregiudizio subito, al fine di vincere la presunzione iuris tantum dettata dal legislatore, che lungi dal pri- vare la parte del diritto all’equa riparazione (come invece previsto dalla disciplina in tema di rimedi preventivi, investita dalle declara- torie di incostituzionalità della Consulta), risponde all’esigenza ra- gionevole che anche tale pregiudizio, quale danno conseguenza, 9 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nulla a disporre quanto alle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 (conf.

Cass.

S.U. n. 4315/2020).

PQM Rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 Il Presidente 10 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2138-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- SANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SPAR- TA' LUIGI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA]- LA, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- CARLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- CHELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; - intimato- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2138/2020 avverso il decreto n. 1547 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depo-Numero sezionale 9071/2021Numero di raccolta generale 32027/2021 sitato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Data pubblicazione 05/11/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE La Corte d'appello di Roma con decreto n. 1547 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rigettato l’opposizione proposta dagli odierni ricorrenti, unitamente ad altre parti istanti che non hanno coltivato il giudizio in questa sede, avverso il decreto con il quale il Consigliere delegato aveva del pari rigettato la domanda di equa riparazione avanzata in rela- zione alla durata non ragionevole di un processo amministrativo in- staurato dinanzi al TAR del Lazio nel 2009, avente ad oggetto il si- lenzio inadempimento sulla richiesta di corresponsione dell’indennità supplementare di comando di cui agli artt. 10 co. 1 e 2 della legge n. 83/1978 e 52 co. 1-3 del DPR n. 164/2002, pro- cesso chiusosi con decreto di perenzione del 5 dicembre 2017, di- venuto irrevocabile per mancata opposizione. I giudici di merito ritenevano che alla fattispecie dovesse trovare applicazione il testo dell’art. 2 comma 2 sexies della legge n. 89/2001, come introdotto dalla legge n. 208/2015, in base al quale si presume insussistente il danno de quo nel caso di perenzione del processo amministrativo, fatta salva la possibilità di prova contra- ria. Né poteva attribuirsi rilevanza alle istanze di prelievo richiamate dai ricorrenti, a fronte dell’intervento del decreto di perenzione, nei cui confronti, a riprova del sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del procedimento presupposto, non avevano inteso pro- porre opposizione, che era il mezzo attraverso cui avrebbero potuto far rilevare la persistenza di un interesse alla decisione. L’immediata applicazione della norma ai giudizi introdotti in data successiva all’entrata in vigore della novella non pregiudicava irre- versibilmente il diritto dei ricorrenti, attesa la possibilità di fornire 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2138/2020 prova contraria rispetto alla presunzione legale iuris tantum di ca-Numero sezionale 9071/2021Numero di raccolta generale 32027/2021 renza del pregiudizio. Data pubblicazione 05/11/2021 Per la cassazione di tale decreto hanno proposto ricorso i ricorrenti in epigrafe sulla base di un motivo, illustrato da memorie. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato. Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6§1 della CEDU con la contestuale violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89/2001, lamentandosi altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 co. 2 sexies della medesima legge. Dopo aver richiamato i presupposti per l’insorgenza del diritto all’equo indennizzo di cui alla legge sopra ricordata, e la necessità di coordinare l’applicazione della normativa nazionale con i principi dettati dalla CEDU, si ricorda come in passato la giurisprudenza an- che di legittimità abbia escluso che la perenzione del processo am- ministrativo implichi l’assenza di un pregiudizio indennizzabile. Nella specie era stata offerta la prova contraria alla presunzione posta dalla novella, evidenziandosi che la stessa presunzione si po- ne in contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alle norme della CEDU, chiedendo sollevarsi questione di legittimità costituzionale. Il ricorso deve essere rigettato. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione della novella di cui all’art. 2 co. 2 sexies della legge n. 89 del 2001, che nell’individuare varie ipotesi in cui si presume insussistente il pre- giudizio da durata irragionevole del processo, fatta salva la prova contraria, alla lett. e) richiama l’ipotesi anche di perenzione del ri- corso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo ammini- strativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Pacifica l’intervenuta dichiarazione di perenzione del giudizio pre- supposto, il decreto impugnato ha correttamente rilevato che la norma era applicabile alla fattispecie trattandosi di domanda di equo indennizzo introdotta in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 208/2015. 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2138/2020 Rileva a tal fine quanto affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. Numero sezionale 9071/2021Numero di raccolta generale 32027/2021 25323/2019) in tema di regime intertemporale posto dalla novella Data pubblicazione 05/11/2021 del 2015. Infatti, il legislatore in tale occasione ha ritenuto di apportare rile- vanti modifiche all'intero impianto della L. n. 89 del 2001 che disci- plina la materia dell'equa riparazione in caso di violazione del ter- mine ragionevole del processo. In particolare, sono stati previsti con riguardo alle diverse tipologie di processi una serie di "rimedi preventivi" i quali dovrebbero impedire la violazione del termine di durata ragionevole rendendo in tal modo residuale il rimedio in- dennitario. Nel nuovo impianto oltre all'introduzione dei suddetti "rimedi preventivi", di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 1 ter (nuovo testo), che condizionano l'accesso al "rimedio indennitario" o, in al- tre parole, l'ammissibilità della domanda di equa riparazione (L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1) il legislatore ha previsto anche una serie di ipotesi in presenza delle quali deve presumersi insussisten- te il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria. Il nuovo comma 2 sexies della L. n. 89 del 2001, art. 2 è il se- guente: "Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: a) dichiara- zione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'impu- tato; b) contumacia della parte; c) estinzione del processo per ri- nuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c. e dell'art. 84codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 lu- glio 2010, n. 104; d) perenzione del ricorso ai sensi degli artt. 81 e 82 codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dal- la stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 70 codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2138/2020 motivi aggiunti di cui all'art. 43 codice del processo amministrativoNumero sezionale 9071/2021Numero di raccolta generale 32027/2021, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice ammini-Data pubblicazione 05/11/2021 strativo disponga la separazione dei processi; g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte". Il legislatore non ha ritenuto di accompagnare l'introduzione della nuova disciplina con una norma transitoria che ne disciplinasse gli aspetti di diritto intertemporale. Le uniche norme transitorie, infat- ti, hanno riguardato l'applicabilità delle modifiche in tema di rimedi preventivi (art. 1, comma 777, lett. m), L. 28 dicembre 2015, n. 208 che ha aggiunto alla L. n. 89 del 2001, art. 6 i commi 2 bis e 2 ter). Il nuovo comma 2 sexies della L. n. 89 del 2001, art. 2 dunque, è entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 999) e deve trovare applicazione per tutte le domande di equa riparazione proposte successivamente a tale data. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata nell'affer- mare che "il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuri- dici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti ante- riormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli ef- fetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o sopravve- nute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazio- ne, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore" 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2138/2020 Numero sezionale 9071/2021 (Cass., 27 maggio 1971, n. 1579; Cass., 3 marzo 2000, n. Numero di raccolta generale 32027/2021Data pubblicazione 05/11/2021 2433; Cass., 3 luglio 2013, n. 16620). In via di principio deve premettersi che il principio della irretroatti- vità della legge - in sostanza invocato dal ricorrente comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti an- teriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli ef- fetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future dello stesso. Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa es- sere applicata ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o so- pravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conse- guenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina di- sposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sè stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto genera- tore (Cass. S.U., 12.12.1967, n. 2926; conf. Cass., 3.4.1987, n. 3231). Ciò premesso dall'esame complessivo della norma richiamata emerge chiaramente come essa disciplini non tanto le condizioni per ottenere il ristoro per l'irragionevole durata del processo e, dunque, il fatto generatore del danno, ma solo l'onere probatorio che nei casi indicati è posto a carico del richiedente, dovendosi pre- sumere altrimenti l'insussistenza del danno da ritardo. La nuova disciplina, infatti, ha inciso in particolare, sul riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussi- stenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il processo. E' stata così posta, in favore dell'Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che, come si dirà, non può trovare applicazione unica- 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2138/2020 mente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento Numero sezionale 9071/2021Numero di raccolta generale 32027/2021 dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione. Data pubblicazione 05/11/2021 A riprova di quanto affermato deve osservarsi che l'unica disciplina transitoria che ha accompagnato la riforma del 2015 riguarda pro- prio il fatto generatore della pretesa, avendo il legislatore escluso l'applicabilità della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1 secondo il quale "E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevo- le durata del processo di cui all'art. 1-ter" per tutti i processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'art. 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data. Ciò detto deve precisarsi, tuttavia, che la nuova disciplina non può avere alcuna portata retroattiva per le domande di equa riparazio- ne già proposte al momento di entrata in vigore della legge, de- terminandosi, altrimenti, una evidente lesione del diritto di dife- sa ex art. 24 Cost. Le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irra- gionevole durata del processo, introdotte dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, sono, infatti, idonee ad influire sul diritto della parte a dimostrare l'effettività del patema d'animo da ripara- re. L'applicazione di tali disposizioni a domande di equa riparazione proposte prima del 1 gennaio 2016, e cioè prima dell'entrata in vi- gore della L. n. 208 del 2015, avrebbe ripercussioni in ordine al re- gime delle prove richieste nel procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, destando sospetti di irrazionalità e di illegittimità costituzio- nale. Si osserva in dottrina come ogni disposizione legislativa sopravve- nuta, che introduca nuovi oneri probatori, oppure ripartisca diver- samente tali oneri tra le parti del rapporto sostanziale, non può operare nell'ambito dei processi in corso, in quanto chiama l'uno o l'altro dei contendenti ad addurre prove che questi in origine non era tenuto a fornire, ponendosi altrimenti a repentaglio la garanzia 7 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2138/2020 costituzionale del diritto di difesa, la quale implica anche la garan-Numero sezionale 9071/2021Numero di raccolta generale 32027/2021 zia di poter fornire la prova e di "difendersi provando". Data pubblicazione 05/11/2021 L'illegittimità dell'applicazione retroattiva dalla norma che introduca una presunzione discende, in definitiva, dalla considerazione dall'effetto a sorpresa determinato dalla necessità di fornire prove che, al momento del promovimento della lite, non costituivano og- getto dell'onere della parte. In definitiva la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. d), introdotto dalla L. n. 208 del 2015, pone una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo. In assenza di norme che diversamente dispongano, e perciò proprio in forza dell'art. 11 preleggi, della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2- sexies, lettera d), senza che rilevi la natura sostanziale o proces- suale della disposizione, dando luogo a ius superveniens operante sugli effetti della domanda e implicante un mutamento dei presup- posti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso con- creto, non può che trovare applicazione avendo riguardo al mo- mento della proposizione della domanda di equa riparazione e, quindi, anche nella fattispecie in esame. Nel caso di specie, infatti, la domanda era stata proposta successi- vamente all'entrata in vigore della legge tanto che i richiedenti avevano sostenuto che sussistessero elementi idonei a superare la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole dura- ta L. n. 89 del 2001, ex art. 2, comma 2 sexies. In particolare, nel presente giudizio rileva la lett. d) del comma in esame secondo la quale si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo in caso di dichiarazione di peren- zione del ricorso ai sensi degli artt. 81 e 82 codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. La Corte d'Appello di Roma, nell'ambito dell'apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito (che rimane sindacabile in sede di le- gittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., 8 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2138/2020 comma 1, n. 5, riformato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dal-Numero sezionale 9071/2021Numero di raccolta generale 32027/2021 la L. n. 134 del 2012), ha ritenuto invece che le ragioni esposte dai Data pubblicazione 05/11/2021 ricorrenti non consentissero di superare la suddetta presunzione. Il giudice del merito ha rilevato che mancava la concreta allegazio- ne di fatti concreti che deponessero per la sussistenza del pregiudi- zio, deponendo anzi per la carenza di interesse alla definizione el procedimento presupposto proprio la mancata opposizione al de- creto di perenzione. Infine, alcuna rilevanza è stata attribuita alle istanze di fissazione d’udienza, a fronte del successivo atteggiamento una volta avvenu- ta l’emissione del decreto di perenzione. Trattasi di motivazione connotata da logicità e coerenza e che non appare suscettibile di sindacato in sede di legittimità, proprio alla luce della novellata previsione di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., applicabile alla fattispecie. Inoltre, le suesposte considerazioni in ordine alla applicabilità della norma solo ai giudizi di equa riparazione introdotti successivamente all’entrata in vigore della legge n. 208/2015, e ciò al fine di scon- giurare l’effetto sorpresa correlato alla necessità di dover fornire nel corso del giudizio prove che invece non si palesavano come ne- cessarie al momento dell’introduzione della causa, rende evidente anche l’infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale posto dai ricorrenti. In tal senso rileva che la norma, come interpretata da questa Corte quanto alla sua portata di carattere intertemporale, poneva i ricor- renti nella consapevolezza di dover addurre in giudizio anche la prova della sussistenza del pregiudizio subito, al fine di vincere la presunzione iuris tantum dettata dal legislatore, che lungi dal pri- vare la parte del diritto all’equa riparazione (come invece previsto dalla disciplina in tema di rimedi preventivi, investita dalle declara- torie di incostituzionalità della Consulta), risponde all’esigenza ra- gionevole che anche tale pregiudizio, quale danno conseguenza, 9 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2138/2020 Numero sezionale 9071/2021 debba essere effettivamente dimostrato, non potendosi affermare Numero di raccolta generale 32027/2021Data pubblicazione 05/11/2021 l’esistenza di un danno in re ipsa. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nulla a disporre quanto alle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato. Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 (conf. Cass. S.U. n. 4315/2020). PQM Rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 Il Presidente 10 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N
Decreto Cassazione n. 32027/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris