CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 settembre 2020
Cassazione n. 47377/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo 1>stoLAA4 tre-M-14? ..y.,ZJA.9 i O Otft-a-g?- -te fuLo2;:p_ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Bologna con sentenza emessa in data 16 settembre 2020 ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la decisione emessa in data 4 febbraio 2019 dal Tribunale di Rimini. Con dette decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a plurime violazioni della norma incriminatrice di cui all'art.76 comma 3 del d.lgs. n.159 del 2011. In particolare, essendo destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio del comune di Riccione, il Gravina vi faceva rientro in più occasioni, dal 2 gennaio del 2016 al 29 giugno 2016. 1.1 La pena inflitta è pari a mesi quattro di arresto, ritenuta la continuazione, applicate le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per la scelta del rito abbreviato. 2. La Corte di secondo grado, nell'esaminare le doglianze, limita le proprie valutazioni alla congruità della pena, definendola adeguata in rapporto al numero delle violazioni ed alla negativa personalità dell'imputato. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo omessa motivazione su un motivo di appello. In particolare si osserva che nei motivi di appello era stata espressamente chiesra la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria. Su tale richiesta la Corte di secondo grado non avrebbe espresso alcuna valutazione. 4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 4.1 La doglianza del ricorrente muove da un corretto presupposto di fatto, essendo stata formulata la richiesta di conversione nei motivi di appello. La omessa considerazione del motivo determina, pacificamente, vizio di motivazione : incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di secondo grado che, investito di motivi d'appello con i quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ex art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata motivazione in merito alla mancata conversione (in tal senso, Sez. IV n. 46432 del 21.9.2018, rv 273932). La detisione impugnata sul tema specifico è silente, né può ricostruirsi una motivazione implicita.4.2 Va preso atto, ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. della parziale estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Trattandosi di contravvenzione, pur calcolando le sospensioni intervenute in sede di merito e il periodo di sospensione ex lege correlato alla emergenza pandemica (per complessivi mesi sei e giorni 27), vanno dichiarate estinte per intervenuta prescrizione le condotte poste in essere sino al 26 aprile 2016. Residuano pertanto tre violazioni (due commesse ad aprile del 2016 ed una commessa a giugno del 2016) in relazione alle quali va disposto l'annullamento con rinvio, come da dispositivo, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai treati commessi sino al 26 aprile 2016 compreso in quanto estinti per prescrizione. Annulla la stessa sentenza relativamente alle residue imputazioni, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna. Così deciso il 24 nove