CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29309/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Taranto, in accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], sulla quale era intervenuto l'accordo del Pubblico ministero ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati accertati con tre sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. elencate nel provvedimento, e per l'effetto ha rideterminato la pena complessiva in un anno di reclusione, individuato il reato più grave in quello giudicato con la sentenza del Tribunale di Taranto in data 8/2/2017 (n.1). 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Taranto, lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 188 disp. att. cod. proc. pen., 81 cod. pen., 597 e 671 cod. proc. pen., Nel ricorso si censura che, nel rideterminare la pena, il giudice dell'ese- cuzione ha quantificato la pena base in otto mesi di arresto, comminata con sentenza del Tribunale di Taranto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], senza tenere conto che il giudice della cognizione aveva irrogato tale pena previo riconoscimento della continuazione con altra sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Taranto il 4/10/2016 (irr. il 25/11/2016) con la quale era stata inflitta la pena di mesi sei di arresto. Allo stesso modo ha proceduto quanto alla sentenza del Tribunale di Taranto del 3/4/2017 (sentenza n. 2). Quanto alla sentenza n. 3 dell'elenco, il giudice della cognizione aveva comminato allo Sciancalepore la pena complessiva di mesi sei di arresto, previo riconoscimento della continuazione con la sentenza del Tribunale di Taranto del 4/10/2016 e con la diminuente del rito speciale, riconoscendo, dunque, un aumento di un solo mese di arresto per il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Taranto del 3/4/2017, laddove con l'ordinanza impugnata detto aumento è stato quantificato in mesi due di arresto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta fondato nei seguenti termini. 1.1. È noto che per il riconoscimento della continuazione fra reati accertati con sentenze ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. prevede un procedimento parimenti concordato tra condannato e Pubblico ministero in ordine alla misura della sanzione, che deve rispondere alle condizioni ivi previste. Alla stregua dell'esegesi di legittimità, «In materia di esecuzione, è inammissibile la richiesta di continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentata senza l'osservanza dello schema procedi- mentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale è necessario che il Pubblico ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall'art. 444 cod. proc. pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, di ritenere ingiustificato l'eventuale suo dissenso, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della predetta richiesta non ammettono alternative» (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273138). 1.2. Deve dunque ammettersi che il. giudice dell'esecuzione controlli la correttezza dell'intervenuto accordo inter partes in ordine all'entità della pena e alle sue componenti, dovendosi anche in questa sede ribadire che il riconosci- mento della continuazione e la rideterminazione della pena finale per il reato continuato in executivis deve effettuarsi con una previa operazione di sciogli- mento del cumulo, qualora esso sia stato già riconosciuto per alcuni dei reati da unificare, onde procedere ad individuare tra tutti il reato più grave, la cui pena porre a base del cumulo, e quelli satellite, per i quali determinare i singoli aumenti per la continuazione. Tale esigenza risponde ad un criterio di ordine che presiede anche l'iniziativa delle parti, ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., e che il giudice dell'esecuzione deve verificare in modo non dissimile a ciò che accade quando la continuazione è riconosciuta su istanza di parte. Invero, questa Corte di legittimità ha affermato che «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845). 4. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, affinché rinnovi il controllo sulla correttezza dell'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., attenendosi ai richiamati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Taranto. Così deciso il giorno 26 maggio