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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17551/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza emessa il 10 settembre 2021, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, riduceva la pena ad anni uno di reclusione con non menzione nel certificato penale e confermava nel resto la suddetta pronunzia, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter, commi 2 e 3, cod. pen.), perché, quale maresciallo capo dei Carabinieri addetto al nucleo operativo radio mobile di Salò, con violazione dei doveri inerenti alla funzione e al servizio e come operatore di sistema, accedeva in modo abusivo, in assenza di ragioni di servizio, alla banca dati interforze effettuando interrogazioni dirette e di dettaglio nei confronti di sette colleghi, nove note protagoniste del mondo dello spettacolo, tre giornalisti blogger.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione dell'art. 615-ter cod. pen.

Avrebbe errato la Corte di appello nell'applicazione della norma incriminatrice, tralasciando la natura inoffensiva della condotta nonché la sussistenza di finalità di servizio, comprovata nel corso del dibattimento, da rinvenirsi nella ricerca di spunti investigativi, sollecitati dai superiori dell'attuale imputato.

4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 42 cod. pen.

La Corte di appello avrebbe ritenuto che Pastorino abbia agito nell'adempimento putativo di un dovere, e non ne ha tratto le conseguente in termini di esclusione del dolo, avendo l'imputato operato solo perché sollecitato dal superiore a 'dare di più', dopo avere ottenuto una valutazione professionale dalla quale emergeva un deficit di spirito di iniziativa e coinvolgimento.

5. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità, in quanto la Corte di appello, pur riconoscendo che per alcuni degli accessi potevano esservi finalità di indagine esplorative, non scriminava la condotta in quanto al di fuori delle procedure previste.

6. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso rilevando l'aspecificità dello stesso.

7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. 2.1 Va premesso come la Corte di appello rilevi da subito, per motivare la riduzione della pena, che «la condotta, pur rientrante nell'alveo della illiceità, non è 'per lo più' stata connotata da finalità privatistiche, né da qualsivoglia profitto, e per altro, ... gli effetti dell'accesso abusivo sono stati estremamente circoscritti» (fol. 7 in alto).

In sostanza la Corte territoriale ritiene che gli accessi siano avvenuti in assenza dei presupposti autorizzativi, quindi abusivamente, non essendo state rispettate le disposizioni interne che non consentivano l'accesso allo SDI per ragioni esplorative, bensì richiedevano la sussistenza di elementi di sospetto che giustificassero la ricerca di tipo investigativo, pur se Pastorino «per lo più» non aveva effettuato gli accessi con finalità privatistiche o di profitto, nel senso che la finalità privatistica era intervenuta per alcuni degli accessi. 2.2 Tanto premesso, il ricorso però non si confronta, in punto di fatto, con la circostanza che la Corte di appello abbia del tutto escluso che Pastorino abbia comprovato la finalità investigativa, non essendo risultata sufficiente a tanto l'allegazione operata in udienza in ordine alla presunta intenzione di indagine (fol.8 della sentenza impugnata).

Pertanto, da questo punto di vista i motivi di ricorso, che invece attribuiscono alla sentenza di aver ritenuto comprovata la finalità investigativa, risultano, come rilevato dalla Procura generale, aspecifici, in quanto non correlati alla sentenza impugnata perché difettano di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).

A buona ragione la Corte di appello ritiene integrata la penale responsabilità in quanto le causali dell'accesso ai dati riservati relativi a nove show-girl, tre giornalisti blogger, nonché in ordine a sette carabinieri, non possono ritenersi connotate dalle invocate finalità investigative, poiché tali non sono quelle meramente esplorative, per altro evocate solo per alcuni degli accessi (fol. 7). 2.3 A riguardo la Corte di appello si muove in sintonia con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e con la relativa evoluzione.

Infatti, Sez.

U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251269, ha stabilito che integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta di colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto, violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema.

In sostanza, la sola violazione delle prescrizioni che consentivano l'accesso integra il delitto: la sentenza impugnata individua la violazione, riproducendo e condividendo la sentenza di primo grado, nelle circostanze che fosse necessario un elemento di sospetto per l'accesso e che fosse poi necessario rendere conto dell'accesso con la redazione di annotazioni, presupposto e procedura non assicurati nel caso in esame da Pastorelli.

Infatti «l'accesso ai dati iscritti in imputazione non era autorizzato e, a fronte di rigida normativa, deve considerarsi illecitamente effettuato».

Oltre a ciò la Corte territoriale si muove in sintonia anche con le Sez.

U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061, che hanno statuito che integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.

Pertanto, tale secondo principio, che si sofferma sulle finalità dell'accesso, evidenzia come sia penalmente rilevante anche la condotta del soggetto che, pur essendo abilitato ad accedere al sistema informatico o telematico, vi si introduca con la password di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico, utilizzando sostanzialmente il sistema per finalità diverse da quelle consentite.

Nel caso in esame la Corte di appello rileva come non fosse comprovata e adeguata a giustificare l'accesso la finalità investigativa, come già evidenziato, e per alcuni degli accessi, per quanto la parte minore, vi fosse un interesse personale dell'imputato (fol. 8); pertanto, la Corte territoriale correttamente rileva che anche in questi casi gli accessi non risultavano giustificati da alcuna finalità istituzionale, neanche latamente intesa.

Pertanto il motivo è generico e aspecifico, perché non si confronta né con le procedure legittimanti l'accesso, né tantomeno con le finalità del medesimo. 2.4 Per altro verso il secondo motivo, che invoca la scriminante putativa, è precluso in quanto non formulato in tali termini con i motivi di appello.

E, comunque, certamente la Corte di appello non riconosce la scriminante putativa, a differenza di quanto si ritiene in ricorso, ma si limita a rilevare come la finalità investigativa di tipo esplorativo, che in maniera assolutamente ipotetica si ritiene limitata solo ad alcuni casi (... possono forse richiamarsi solo per una parte della condotta ... ), comunque non scriminerebbe la condotta di accesso, in quanto non consentita per violazione della disciplina interna.

Né, per altro, può censurarsi la sentenza impugnata per non aver valorizzato l'invito a 'fare di più' da parte dei superiori, in occasione dell'ultima valutazione di professionalità che aveva riguardato Pastorino: tale sollecitazione certamente non costituiva un mandato a compiere indagini in banca dati di natura abusiva, senza qualificato sospetto, senza redazione di annotazioni, senza confronto con i colleghi del NOR di Salò, come di solito avveniva, eludendo le necessarie comunicazioni ai superiori degli esiti e dei sospetti, anche in relazione all'ipotesi di truffa all'assicurazione ipotizzata nei confronti di un superiore dell'indagato. 2.5 Infine, quanto al terzo motivo, non si rinviene alcuna manifesta illogicità nella motivazione, né contraddittorietà, in quanto l'impossibilità di un accesso solo esplorativo — anche in assenza di un qualificato sospetto, oltre che di una informazione previa e successiva ai superiori — e la necessità del rispetto della procedura non si pongono in contrasto con il generale principio per cui gli organi di investigazione devono «raccogliere» notizie di reato, perché l'accesso a una banca dati va a trattare dati personali sensibili in relazione ai quali occorre il rispetto di peculiari procedure ed è richiesta una legittima finalità.

In particolare, risultando le condotte contestate dal 16 agosto 2014 al 17 gennaio 2015, ratione temporis la disciplina vigente era quella prevista dall'art. 11, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che regolando le modalità del trattamento prevedeva che i dati dovessero essere «raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi».

Inoltre, la

I. 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), all'art. 9, stabiliva che l'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazioni dati del Ministero dell'Interno e la loro utilizzazione fossero consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia solo se debitamente autorizzati.

L'art. 9 del d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378 (Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121) stabiliva, infine, che i «soggetti che possono accedere ai dati ed alle o informazioni contenuti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, oltreché i funzionari dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione addetti al settore, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal direttore del predetto ufficio, sono: a) [...] gli ufficiali preposti ai comandi che svolgono servizio di istituto dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza [...]; d) gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali di pubblica sicurezza ed i funzionari e i responsabili delle strutture operative dei servizi di sicurezza autorizzati dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione o dai capi dei rispettivi uffici, comandi o servizi di cui alle precedenti lettere [...] secondo le modalità stabilite dall'art. 11 del presente decreto».

Tale ultima norma, inoltre, prevedeva che l'autorizzazione permanente dovesse essere conferita di preferenza ai responsabili dei reparti operativi e dovesse essere comunicata preventivamente all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, al quale andavano comunicate immediatamente tutte le variazioni intervenute.

L'autorizzazione per l'acquisizione di singole notizie doveva essere conferita in forma scritta dai capi dei comandi e doveva contenere l'indicazione delle complete generalità, della qualifica e delle funzioni svolte dal soggetto autorizzato nonché la specificazione delle notizie che si vogliono acquisire e dei relativi motivi.

Dall'esame della normativa vigente all'epoca delle condotte poste in essere da Pastorino, ora superata dal d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, emergeva già la necessità che l'attività di trattamento fosse posta in essere per uno scopo legittimo, nel caso in esame per una finalità di indagine, e che la stessa fosse stata autorizzata, ma non essendo Pastorino né a capo del comando né a capo del nucleo operativo non aveva, e non poteva avere, una propria legittimazione autonoma all'accesso, bensì era autorizzato con le modalità e nei casi previsti dalla normativa interna, non verificatisi per quanto accertato in sede di istruttoria dibattimentale.

E' di tutta evidenza che le sentenze di merito correttamente abbiano escluso che gli accessi di Pastorino fossero avvenuti per finalità di indagine, in quanto non è emerso dall'istruttoria che l'accesso fosse stato effettuato anche solo sulla base di un sospetto nato da una notizia confidenziale, da un anonimo, o da altra fonte che pur non integrando una notizia criminis potesse «stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis"» (Sez. 6, n. 34450 del 22/04/2016, Monca, Rv. 267680 - 01; mass. conf.

N. 5843 del 1998 Rv. 210654 - 01, N. 30313 del 2005 Rv. 232021 - 01, N. 36003 del 2006 Rv. 235279 - 01, N. 4329 del 2009 Rv. 242944 - 01).

Risultava pertanto abusiva l'interferenza nel diritto del cittadino al rispetto della vita privata, consentito ai sensi dell'art. 8 § 2 CEDU purché proporzionato e giustificato dalle finalità investigative come sopra definite, realizzando un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici perseguiti dalle autorità nazionali ed i confliggenti interessi privati del soggetto coinvolto. 2.6 Ne consegue che, in relazione all'art. 615-ter, comma 3, cod. pen. in relazione all'art. 9

I. 1 aprile 1981, n. 121 e all'art. 9 d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, è da ritenersi abusivo l'accesso alla banca dati interforze effettuato in violazione delle procedure interne di carattere autorizzativo previste per l'ufficio di polizia giudiziaria, nonché con finalità meramente esplorativa, in assenza anche solo di un qualificato sospetto adeguato a stimolare l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, che solo può consentire la proporzionata e giustificata ingerenza nel trattamento dei dati personali del privato.

Il motivo è pertanto manifestamente infondato.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza emessa il 10 settembre 2021, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, riduceva la pena ad anni uno di reclusione con non menzione nel certificato penale e confermava nel resto la suddetta pronunzia, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter, commi 2 e 3, cod. pen.), perché, quale maresciallo capo dei Carabinieri addetto al nucleo operativo radio mobile di Salò, con violazione dei doveri inerenti alla funzione e al servizio e come operatore di sistema, accedeva in modo abusivo, in assenza di ragioni di servizio, alla banca dati interforze effettuando interrogazioni dirette e di dettaglio nei confronti di sette colleghi, nove note protagoniste del mondo dello spettacolo, tre giornalisti blogger. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 615-ter cod. pen. Avrebbe errato la Corte di appello nell'applicazione della norma incriminatrice, tralasciando la natura inoffensiva della condotta nonché la sussistenza di finalità di servizio, comprovata nel corso del dibattimento, da rinvenirsi nella ricerca di spunti investigativi, sollecitati dai superiori dell'attuale imputato. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 42 cod. pen. La Corte di appello avrebbe ritenuto che Pastorino abbia agito nell'adempimento putativo di un dovere, e non ne ha tratto le conseguente in termini di esclusione del dolo, avendo l'imputato operato solo perché sollecitato dal superiore a 'dare di più', dopo avere ottenuto una valutazione professionale dalla quale emergeva un deficit di spirito di iniziativa e coinvolgimento. 5. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità, in quanto la Corte di appello, pur riconoscendo che per alcuni degli accessi potevano esservi finalità di indagine esplorative, non scriminava la condotta in quanto al di fuori delle procedure previste. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso rilevando l'aspecificità dello stesso. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. 2.1 Va premesso come la Corte di appello rilevi da subito, per motivare la riduzione della pena, che «la condotta, pur rientrante nell'alveo della illiceità, non è 'per lo più' stata connotata da finalità privatistiche, né da qualsivoglia profitto, e per altro, ... gli effetti dell'accesso abusivo sono stati estremamente circoscritti» (fol. 7 in alto). In sostanza la Corte territoriale ritiene che gli accessi siano avvenuti in assenza dei presupposti autorizzativi, quindi abusivamente, non essendo state rispettate le disposizioni interne che non consentivano l'accesso allo SDI per ragioni esplorative, bensì richiedevano la sussistenza di elementi di sospetto che giustificassero la ricerca di tipo investigativo, pur se Pastorino «per lo più» non aveva effettuato gli accessi con finalità privatistiche o di profitto, nel senso che la finalità privatistica era intervenuta per alcuni degli accessi. 2.2 Tanto premesso, il ricorso però non si confronta, in punto di fatto, con la circostanza che la Corte di appello abbia del tutto escluso che Pastorino abbia comprovato la finalità investigativa, non essendo risultata sufficiente a tanto l'allegazione operata in udienza in ordine alla presunta intenzione di indagine (fol.8 della sentenza impugnata). Pertanto, da questo punto di vista i motivi di ricorso, che invece attribuiscono alla sentenza di aver ritenuto comprovata la finalità investigativa, risultano, come rilevato dalla Procura generale, aspecifici, in quanto non correlati alla sentenza impugnata perché difettano di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). A buona ragione la Corte di appello ritiene integrata la penale responsabilità in quanto le causali dell'accesso ai dati riservati relativi a nove show-girl, tre giornalisti blogger, nonché in ordine a sette carabinieri, non possono ritenersi connotate dalle invocate finalità investigative, poiché tali non sono quelle meramente esplorative, per altro evocate solo per alcuni degli accessi (fol. 7). 2.3 A riguardo la Corte di appello si muove in sintonia con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e con la relativa evoluzione. Infatti, Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251269, ha stabilito che integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta di colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto, violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema. In sostanza, la sola violazione delle prescrizioni che consentivano l'accesso integra il delitto: la sentenza impugnata individua la violazione, riproducendo e condividendo la sentenza di primo grado, nelle circostanze che fosse necessario un elemento di sospetto per l'accesso e che fosse poi necessario rendere conto dell'accesso con la redazione di annotazioni, presupposto e procedura non assicurati nel caso in esame da Pastorelli. Infatti «l'accesso ai dati iscritti in imputazione non era autorizzato e, a fronte di rigida normativa, deve considerarsi illecitamente effettuato». Oltre a ciò la Corte territoriale si muove in sintonia anche con le Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061, che hanno statuito che integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita. Pertanto, tale secondo principio, che si sofferma sulle finalità dell'accesso, evidenzia come sia penalmente rilevante anche la condotta del soggetto che, pur essendo abilitato ad accedere al sistema informatico o telematico, vi si introduca con la password di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico, utilizzando sostanzialmente il sistema per finalità diverse da quelle consentite. Nel caso in esame la Corte di appello rileva come non fosse comprovata e adeguata a giustificare l'accesso la finalità investigativa, come già evidenziato, e per alcuni degli accessi, per quanto la parte minore, vi fosse un interesse personale dell'imputato (fol. 8); pertanto, la Corte territoriale correttamente rileva che anche in questi casi gli accessi non risultavano giustificati da alcuna finalità istituzionale, neanche latamente intesa. Pertanto il motivo è generico e aspecifico, perché non si confronta né con le procedure legittimanti l'accesso, né tantomeno con le finalità del medesimo. 2.4 Per altro verso il secondo motivo, che invoca la scriminante putativa, è precluso in quanto non formulato in tali termini con i motivi di appello. E, comunque, certamente la Corte di appello non riconosce la scriminante putativa, a differenza di quanto si ritiene in ricorso, ma si limita a rilevare come la finalità investigativa di tipo esplorativo, che in maniera assolutamente ipotetica si ritiene limitata solo ad alcuni casi (... possono forse richiamarsi solo per una parte della condotta ... ), comunque non scriminerebbe la condotta di accesso, in quanto non consentita per violazione della disciplina interna. Né, per altro, può censurarsi la sentenza impugnata per non aver valorizzato l'invito a 'fare di più' da parte dei superiori, in occasione dell'ultima valutazione di professionalità che aveva riguardato Pastorino: tale sollecitazione certamente non costituiva un mandato a compiere indagini in banca dati di natura abusiva, senza qualificato sospetto, senza redazione di annotazioni, senza confronto con i colleghi del NOR di Salò, come di solito avveniva, eludendo le necessarie comunicazioni ai superiori degli esiti e dei sospetti, anche in relazione all'ipotesi di truffa all'assicurazione ipotizzata nei confronti di un superiore dell'indagato. 2.5 Infine, quanto al terzo motivo, non si rinviene alcuna manifesta illogicità nella motivazione, né contraddittorietà, in quanto l'impossibilità di un accesso solo esplorativo — anche in assenza di un qualificato sospetto, oltre che di una informazione previa e successiva ai superiori — e la necessità del rispetto della procedura non si pongono in contrasto con il generale principio per cui gli organi di investigazione devono «raccogliere» notizie di reato, perché l'accesso a una banca dati va a trattare dati personali sensibili in relazione ai quali occorre il rispetto di peculiari procedure ed è richiesta una legittima finalità. In particolare, risultando le condotte contestate dal 16 agosto 2014 al 17 gennaio 2015, ratione temporis la disciplina vigente era quella prevista dall'art. 11, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che regolando le modalità del trattamento prevedeva che i dati dovessero essere «raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi». Inoltre, la I. 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), all'art. 9, stabiliva che l'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazioni dati del Ministero dell'Interno e la loro utilizzazione fossero consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia solo se debitamente autorizzati. L'art. 9 del d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378 (Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121) stabiliva, infine, che i «soggetti che possono accedere ai dati ed alle o informazioni contenuti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, oltreché i funzionari dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione addetti al settore, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal direttore del predetto ufficio, sono: a) [...] gli ufficiali preposti ai comandi che svolgono servizio di istituto dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza [...]; d) gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali di pubblica sicurezza ed i funzionari e i responsabili delle strutture operative dei servizi di sicurezza autorizzati dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione o dai capi dei rispettivi uffici, comandi o servizi di cui alle precedenti lettere [...] secondo le modalità stabilite dall'art. 11 del presente decreto». Tale ultima norma, inoltre, prevedeva che l'autorizzazione permanente dovesse essere conferita di preferenza ai responsabili dei reparti operativi e dovesse essere comunicata preventivamente all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, al quale andavano comunicate immediatamente tutte le variazioni intervenute. L'autorizzazione per l'acquisizione di singole notizie doveva essere conferita in forma scritta dai capi dei comandi e doveva contenere l'indicazione delle complete generalità, della qualifica e delle funzioni svolte dal soggetto autorizzato nonché la specificazione delle notizie che si vogliono acquisire e dei relativi motivi. Dall'esame della normativa vigente all'epoca delle condotte poste in essere da Pastorino, ora superata dal d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, emergeva già la necessità che l'attività di trattamento fosse posta in essere per uno scopo legittimo, nel caso in esame per una finalità di indagine, e che la stessa fosse stata autorizzata, ma non essendo Pastorino né a capo del comando né a capo del nucleo operativo non aveva, e non poteva avere, una propria legittimazione autonoma all'accesso, bensì era autorizzato con le modalità e nei casi previsti dalla normativa interna, non verificatisi per quanto accertato in sede di istruttoria dibattimentale. E' di tutta evidenza che le sentenze di merito correttamente abbiano escluso che gli accessi di Pastorino fossero avvenuti per finalità di indagine, in quanto non è emerso dall'istruttoria che l'accesso fosse stato effettuato anche solo sulla base di un sospetto nato da una notizia confidenziale, da un anonimo, o da altra fonte che pur non integrando una notizia criminis potesse «stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis"» (Sez. 6, n. 34450 del 22/04/2016, Monca, Rv. 267680 - 01; mass. conf. N. 5843 del 1998 Rv. 210654 - 01, N. 30313 del 2005 Rv. 232021 - 01, N. 36003 del 2006 Rv. 235279 - 01, N. 4329 del 2009 Rv. 242944 - 01). Risultava pertanto abusiva l'interferenza nel diritto del cittadino al rispetto della vita privata, consentito ai sensi dell'art. 8 § 2 CEDU purché proporzionato e giustificato dalle finalità investigative come sopra definite, realizzando un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici perseguiti dalle autorità nazionali ed i confliggenti interessi privati del soggetto coinvolto. 2.6 Ne consegue che, in relazione all'art. 615-ter, comma 3, cod. pen. in relazione all'art. 9 I. 1 aprile 1981, n. 121 e all'art. 9 d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, è da ritenersi abusivo l'accesso alla banca dati interforze effettuato in violazione delle procedure interne di carattere autorizzativo previste per l'ufficio di polizia giudiziaria, nonché con finalità meramente esplorativa, in assenza anche solo di un qualificato sospetto adeguato a stimolare l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, che solo può consentire la proporzionata e giustificata ingerenza nel trattamento dei dati personali del privato. Il motivo è pertanto manifestamente infondato. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissi
Sentenza Cassazione n. 17551/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris