CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33334/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12603/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - intimato - [OSCURATO:PERSONA]- intimato - Oggetto: Tributi– [OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1041/03/2017, depositata in data 23/03/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -la CTP di Palermo accoglieva i ricorsi propost i da [OSCURATO:PERSONA] avverso distinti avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA , in relazione agli anni di imposta 2000, 2001 e 20 02 , riguardanti la tassazione dei proventi illeciti conseguiti dal contribuente, a seguito della commercializzazione di prodotti petroliferi estratti dal deposito fiscale della Esso italiana s.r.l. di Palermo,per l’immissione in consumo, nonconteggiati dai misuratori volumetrici di sdoganamento ; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava , previa riunione, gli appelli propost i dall’Agenzia delle entrate, osservando che gli atti impositivi impugnati erano illegittimi per difetto di adeguata motivazione; dagli atti e dai documenti del procedimento e, in particolare, dal PVC e dall’informativa della Guardia di Finanza, non si evinceva la quantificazione dei pretesi proventi illeciti percepiti dal contribuente e non era stata prodotta dall’Agenziadelle entrate nemmeno la sentenza penale di applicazione della pena concordata, emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti del Giuliano; - l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a duemotivi; -il contribuente rimaneva intimato. [OSCURATO:PERSONA] il Collegio rileva preliminarmente che il ricorso per cassazione risulta regolarmente notificato via PEC al dr. [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista; il contribuente è rimasto in questa sede intimato; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] 3 peraltro, non è dato evincere dagli atti di causa (non essendosi il contribuente costituito neppure nel giudizio di secondo grado, conclusosi con la pronuncia qui gravata) se effettivamente il dr. Nicolosi, raggiunto dalla notifica, sia stato nel giudizio di fronte alla CTP effettivamente difensore del contribuente [OSCURATO:PERSONA]; non soccorre, sul punto, la tentata notifica operata direttamente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] a mezzo posta, che non si è perfezionatacome si evince dalla documentazione in atti; pertanto, si rende necessario disporre l’acquisizione del fascicolo di merito, allora composto nella forma analogica, per verificare se, nel giudizio di fronte alla CTP, il dr. [OSCURATO:PERSONA] fosse o meno il difensore del contribuente; P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione del