CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33717/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Trieste del 23 ottobre 2025 che, decidendo a seguito di rinvio sul trattamento sanzionatorio, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Udine il 22 novembre 2022, ha rideterminato in anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Udine il 10 marzo 2022. Ritenuta priva di effetto l'adesione all'astensione collettiva dalle udienze trasmessa dal difensore di fiducia del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], posto che i procedimenti assegnati alla Settima Sezione si svolgono in forma non partecipata. Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata disapplicazione della contestata recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, non solo i numerosi precedenti penali a carico dell'imputato, ma anche il fatto che questi ha commesso i fatti di causa dopo essere uscito dal carcere, ciò a riprova di una qualificata propensione a delinquere (cfr. 'pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, dovendosi evidenziare che, nel mitigare la pena, i giudici del rinvio hanno comunque tenuto conto, rimanendo nel solco della pronuncia rescindente, della qualità e quantità dello stupefacente detenuto (19 grammi di cocaina, con principio attivo del 76%). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Di P.Q.M