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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01339/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.

R.G. 21676-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocatoENRICO BENEDETTI giusta procura speciale agli atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso lasentenza n. 790/2024 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO dellaLOMBARDIA, depositat a il 14 . 3 .2024 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 4 /1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponericorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva respinto l'appelloavverso la sentenza n.1114/2023, emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano,in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro , calcolata in misura proporzionale con aliquota dell’1%ex art. 8, lett. c ) [OSCURATO:PERSONA] I d.P.R. n.131/1986, su una sentenza pronunciata in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo(sent. Trib.

Milano n. 9564/2018) .

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo la ricorrente denunci a , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,violazione dell’articolo 7 della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente ritenuto adeguatamente motivato l’atto impugnato sebbene non risultassero «comprensibili le ragioni per cui la sentenza n. 9564/2018 del Tribunale di Milano ... resa in esito ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ...(era)... stata considerata sentenza di mero accertamento e quindi assoggettata a tassazione con aliquota proporzionale del 1% senza possibilità di fruire dell'alternativa IVA/Registro».

1.2. Le censure sono infondate.

1.3. La tassazione in esame è avvenuta all’esito della registrazione d’ufficio della sentenza ai sensi dell’art. 15 T.U.R. e l’art. 54, comma 5, ultima parte, del medesimo testo unico stabilisce che «nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare».

1.4. Si tratta di una norma specifica in punto di motivazione dell’avviso di liquidazione, che definisce il contenuto mimino essenziale dello stesso, caratterizzato dal fatto che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 51 e 52 TUR (in cui occorre indicaregli elementi in base ai quali è stato determinato la base), qui non vi è un valore dichiarato da rettificare, ma l’Ufficio determina direttamente la base imponibile su cui calcolare l’imposta.

1.5. La norma in detto contenuto minimo soddisfa i requisiti imposti dall’art. 7 della legge n. 212/2000, che richiede l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dell’avviso, nel caso di specie soddisfatti dalla previsione dell’art. 54 T.U.R. citato, vale a dire dall’indicazione degli estremi dell’atto da registrare della somma da pagare, a cui si aggiunta nella specie la base imponibile. 1.6.Questa Corte ha affermato che se le indicazioni di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 4, risultano riportate nell’atto, tanto basta ai fini della motivazione dell’avviso di liquidazione, non essendo neanche necessario allegare agli atti la sentenza o il suo contenuto essenziale ai fini del pagamento dell’imposta di registro, trattandosi di pronuncia resa a seguito di giudizio che ha visto i ricorrenti quali parti in causa, trattandosi di provvedimento quindi conosciuto dalle parti, non potendosi ravvisare alcuna violazione del diritto di difesa tutelato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto dei diritti del contribuente) (Cass. nn 239/2021,24098/2014).

1.7. I principi enunciati dalla Corte sono all’evidenza applicabili al caso di specie proprio perché la sentenza del tribunale soggetta ad imposta di registro era atto conosciuto o conoscibile dalla ricorrente, in quanto parte del relativo giudizio.

1.8. Siffatta interpretazione è stata ritenuta in sintonia con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2bis, seconda parte, (quale introdotto dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 4, comma 1), secondo il quale, in relazione al contenuto dell’avviso di rettifica e di liquidazione per l’imposta di registro su atti aventi ad oggettobeni immobili o diritti reali immobiliari «se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale» (così Cass. n. 239/2021cit.).

1.9. Si tratta, dunque, di obblighi (allegazione dell’atto di riferimento o riproduzione del suo contenuto essenziale) inerenti al corredo motivazionale dell’avviso, da considerarsi alternativi, paritari ed equipollenti, dovendosi intendersi per contenuto essenziale l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato e la cui indicazione consente al contribuente –ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale -di definire l’oggetto del contendere (cfr., tra le tante, Cass. n. 9344/2021, n. 21713/2020e la giurisprudenza ivi richiamata).

1.10. Deve, quindi, ribadirsi l’orientamento più volte espresso da questa Corte, secondo cui in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione delladata e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (cfr. Cass. nn. 2294/2024, 11283/2022, 30084/2021).

1.11. Sul piano dei principi generali, poi, giova ricordare che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersiadempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’aned il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibilidall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. nn. 22702/2023, 11449/2023, 11443 /2023, 30887/2021 , 23386/2021, 2555/2019, 26431/2017, 22841/2010, 21571/2004). 1.12.Alla luce di tali principi, sulla scorta di quanto riportato nella sentenza impugnatae nell’avviso di liquidazione allegato al ricorso , va allora riconosciutala sufficienza della suindicata motivazione dell’avviso impugnato, nel senso della sua capacità di rappresentare le ragioni essenziali della pretesa, essendo stati indicati gli estremi (data e numero) della sentenza oggetto di registrazione, le norme applicate, la base imponibile e l’aliquota applicata, elementi, dunque, di immediata ed esatta percezione del criterio di determinazione dell'imposta dovuta.

2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 20 e 37 del d.p.r. n. 131/1986, nonché dell’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986, degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c., nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale in relazione per avere i Giudici d’appello «disapplicato i criteri ermeneutici preposti all'interpretazione degli atti da assoggettare a tassazione ...(essendosi)... la Corte di [OSCURATO:PERSONA] ... limitata alla sola lettura di parte del dispositivo della sentenza tassata, senza averne una lettura sistematica e... (senza)... interroga (rsi)... sugli effetti giuridici della stessa. 2.2.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 653, secondo comma, c.p.c., e dell’art. 37 d.P.R. n. 131/1986,per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente escluso che, in caso di accoglimento parziale dell’opposizione e revoca del decreto ingiuntivo, la relativa sentenza abbianatura di provvedimento di condanna.

2.3. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3) e 4), c.p.c., violazione degli artt. 112, 100 e 324 c.p.c, nonché dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado «erroneamente affermato che le parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo menzionato avrebbero dovuto impugnare in rito, dinnanzi al giudice civile, la sentenza tassata per ultrapetizione».

2.4. Le censure, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connesse, vanno disattese.

2.5. Il giudice del gravame ha rilevato che: - «l a sentenza oggetto di tassazione è stata emessa all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto dal Banco BPM nei confronti della società contribuente in relazione ad undebito da finanziamenti non restituiti.

Ottenuto il DI ed instaurato il giudizio di opposizione, nelcorso della causa, è stata concessa la provvisoria esecutività sulla minor somma di € 34.869.519,48in quanto era stato detratto l'importo di€ 47.018,42 corrispondente ad anatocismo dal 01.01.2014.La società debitrice ha pagato la somma in questione in corso di causa e, all'esito del giudizio, ilTribunale ha accertato e dichiarato che il credito ammontava ad € 34.869.519,48 , dando atto delfatto che il debitore aveva già pagato il dovuto»; - la sentenza civile era stata correttamente tassata in misura proporzionale (1% dell'imponibile), venendo in considerazione una pronuncia di accertamento che, diversamente da quanto previsto con riferimento a quelle di condanna, rimaneva al di fuori del campo di applicazione del principio di alternatività. 2.6.Il giudice del gravame, in effetti, nel rilevare che la pronuncia dispositiva del giudice civile recava un accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, oltreché la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha correttamente ricondotto detto accertamento alla previsione tariffaria [art. 8, comma 1, lett. c)] che, come anticipato, forma oggetto di censura da parte della contribuente. 2.7.Questa Corte, - pur dopo la pronuncia di incostituzionalità resa dalla Corte Costituzionale (sentenza 13 luglio 2017, n. 177), -ha statuito che gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale con aliquota dell'1%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, anche qualora essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non applicandosi il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 (cfr. Cass., nn. 3459/2021,11036/2019).

2.8. In dette pronunce - cui va data continuità - la Corte ha, in particolare, rimarcato il diverso rilievo della pronuncia di accertamento, rispetto a quella di condanna, ai fini della tassazione di registro dell'atto giudiziario, e, dunque, della rilevanza fiscale dell'atto in relazione agli effetti dallo stesso prodotti, richiamando le ragioni poste a fondamento della pronuncia di illegittimità costituzionale che è stata resa con riferimento a quell'ipotesi (l'opposizione allo stato passivo fallimentare) nella quale detta distinzione non è utilmente invocabile in quanto l'accertamento costituisce «presupposto necessario e sufficiente della partecipazione del creditore all'esecuzione collettiva,che è strumentale al pagamento del credito stesso, sia pure in "moneta fallimentare"» (non essendo predicabile, dunque, esecuzione forzata).

2.9. Ciò equivale a dire che la cennata distinzione, rispondendo al criterio fondamentale di tassazione degli atti giudiziari (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 20) in relazione ai loro effetti giuridici (cfr. Cass. nn. 12013/2020, 9501/2018, 15918/2011, 19247/2012, 23243/2006, 14649/2005), riprende il suo vigore al di fuori di detta specifica ipotesi, rispondendo la disposizione di cui alla nota II dell'art. 8 cit. - secondo il cui disposto «gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bisnon sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico» - ad un trattamento agevolato di stretta interpretazione che ne esclude l'interpretazione estensiva (cfr., ex plurimis, Cass.nn. 22502/2017, 14816/2011).

2.10. Inoltre, c ome già evidenziato da questa Corte in fattispecie sovrapponibile alla presente (cfr. Cass. n. 3459/2021), per quanto il pagamento del debito in corso di causa comporti normalmente la pronunzia della revoca del decreto ingiuntivo e della cessazione della materia del contendere sulla domanda originaria, non si può declassare, con un'operazione di pura e semplice ermeneutica, la dichiarazione di accertamento del credito (riportata nel dispositivo della sentenza impugnata), ancorché adottata dal giudice dell'opposizione a decreto ingiunto in carenza di una specifica ed autonoma domanda (ultra petitum), ad una statuizione di carattere meramente processuale, anche in considerazione dell'eterogeneità funzionale delle tipologie provvedimentali, per cui era onere delle parti impugnare in parte quala sentenza per ottenere la riforma della pronuncia erroneamente adottata nel merito.

2.11. Né si profila un’irragionevole disparità di trattamento tra le distinte fattispecie di cui all'art. 8, lett. b e lett. c, della tariffa -parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (pronunzie di condanna e pronunzie di accertamento) ai fini della questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3e 53 Cost. , pure prospettata da parte della ricorrente.

2.12. Difatti, secondo l'apprezzamento già manifestato dal giudice delle leggi (sempre con riguardo all'opposizione allo stato passivo del fallimento, ma con argomentazione perfettamente attagliantesi alla vicenda in esame), «il fatto che l'accertamento del diritto di credito costituisca il necessario antecedente logico-giuridico della condanna non rende omogenee le fattispecie messe a confronto, neppure ai fini del regime tributario agevolato» ed «è e vidente, infatti, la diversità degli effetti che derivano dai due tipi di pronunce, quanto alla realizzazione degli interessi del creditore, perché solo quelle di condanna sono suscettibili di esecuzione forzata, rientrando così nell'ambito di applicazionedell'I.V.A. qualora dispongano il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a tale imposta» (sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 13 luglio 2017).

2. In conclusione ilricorso va integralmente respinto , assorbita ogni altra questione.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigettail ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spesedi legittimità, liquidate in Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 21676-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocatoENRICO BENEDETTI giusta procura speciale agli atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso lasentenza n. 790/2024 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO dellaLOMBARDIA, depositat a il 14 . 3 .2024 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 4 /1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponericorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva respinto l'appelloavverso la sentenza n.1114/2023, emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano,in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro , calcolata in misura proporzionale con aliquota dell’1%ex art. 8, lett. c ) [OSCURATO:PERSONA] I d.P.R. n.131/1986, su una sentenza pronunciata in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo(sent. Trib. Milano n. 9564/2018) . L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo la ricorrente denunci a , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,violazione dell’articolo 7 della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente ritenuto adeguatamente motivato l’atto impugnato sebbene non risultassero «comprensibili le ragioni per cui la sentenza n. 9564/2018 del Tribunale di Milano ... resa in esito ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ...(era)... stata considerata sentenza di mero accertamento e quindi assoggettata a tassazione con aliquota proporzionale del 1% senza possibilità di fruire dell'alternativa IVA/Registro». 1.2. Le censure sono infondate. 1.3. La tassazione in esame è avvenuta all’esito della registrazione d’ufficio della sentenza ai sensi dell’art. 15 T.U.R. e l’art. 54, comma 5, ultima parte, del medesimo testo unico stabilisce che «nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare». 1.4. Si tratta di una norma specifica in punto di motivazione dell’avviso di liquidazione, che definisce il contenuto mimino essenziale dello stesso, caratterizzato dal fatto che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 51 e 52 TUR (in cui occorre indicaregli elementi in base ai quali è stato determinato la base), qui non vi è un valore dichiarato da rettificare, ma l’Ufficio determina direttamente la base imponibile su cui calcolare l’imposta. 1.5. La norma in detto contenuto minimo soddisfa i requisiti imposti dall’art. 7 della legge n. 212/2000, che richiede l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dell’avviso, nel caso di specie soddisfatti dalla previsione dell’art. 54 T.U.R. citato, vale a dire dall’indicazione degli estremi dell’atto da registrare della somma da pagare, a cui si aggiunta nella specie la base imponibile. 1.6.Questa Corte ha affermato che se le indicazioni di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 4, risultano riportate nell’atto, tanto basta ai fini della motivazione dell’avviso di liquidazione, non essendo neanche necessario allegare agli atti la sentenza o il suo contenuto essenziale ai fini del pagamento dell’imposta di registro, trattandosi di pronuncia resa a seguito di giudizio che ha visto i ricorrenti quali parti in causa, trattandosi di provvedimento quindi conosciuto dalle parti, non potendosi ravvisare alcuna violazione del diritto di difesa tutelato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto dei diritti del contribuente) (Cass. nn 239/2021,24098/2014). 1.7. I principi enunciati dalla Corte sono all’evidenza applicabili al caso di specie proprio perché la sentenza del tribunale soggetta ad imposta di registro era atto conosciuto o conoscibile dalla ricorrente, in quanto parte del relativo giudizio. 1.8. Siffatta interpretazione è stata ritenuta in sintonia con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2bis, seconda parte, (quale introdotto dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 4, comma 1), secondo il quale, in relazione al contenuto dell’avviso di rettifica e di liquidazione per l’imposta di registro su atti aventi ad oggettobeni immobili o diritti reali immobiliari «se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale» (così Cass. n. 239/2021cit.). 1.9. Si tratta, dunque, di obblighi (allegazione dell’atto di riferimento o riproduzione del suo contenuto essenziale) inerenti al corredo motivazionale dell’avviso, da considerarsi alternativi, paritari ed equipollenti, dovendosi intendersi per contenuto essenziale l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato e la cui indicazione consente al contribuente –ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale -di definire l’oggetto del contendere (cfr., tra le tante, Cass. n. 9344/2021, n. 21713/2020e la giurisprudenza ivi richiamata). 1.10. Deve, quindi, ribadirsi l’orientamento più volte espresso da questa Corte, secondo cui in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione delladata e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (cfr. Cass. nn. 2294/2024, 11283/2022, 30084/2021). 1.11. Sul piano dei principi generali, poi, giova ricordare che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersiadempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’aned il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibilidall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. nn. 22702/2023, 11449/2023, 11443 /2023, 30887/2021 , 23386/2021, 2555/2019, 26431/2017, 22841/2010, 21571/2004). 1.12.Alla luce di tali principi, sulla scorta di quanto riportato nella sentenza impugnatae nell’avviso di liquidazione allegato al ricorso , va allora riconosciutala sufficienza della suindicata motivazione dell’avviso impugnato, nel senso della sua capacità di rappresentare le ragioni essenziali della pretesa, essendo stati indicati gli estremi (data e numero) della sentenza oggetto di registrazione, le norme applicate, la base imponibile e l’aliquota applicata, elementi, dunque, di immediata ed esatta percezione del criterio di determinazione dell'imposta dovuta. 2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 20 e 37 del d.p.r. n. 131/1986, nonché dell’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986, degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c., nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale in relazione per avere i Giudici d’appello «disapplicato i criteri ermeneutici preposti all'interpretazione degli atti da assoggettare a tassazione ...(essendosi)... la Corte di [OSCURATO:PERSONA] ... limitata alla sola lettura di parte del dispositivo della sentenza tassata, senza averne una lettura sistematica e... (senza)... interroga (rsi)... sugli effetti giuridici della stessa. 2.2.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 653, secondo comma, c.p.c., e dell’art. 37 d.P.R. n. 131/1986,per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente escluso che, in caso di accoglimento parziale dell’opposizione e revoca del decreto ingiuntivo, la relativa sentenza abbianatura di provvedimento di condanna. 2.3. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3) e 4), c.p.c., violazione degli artt. 112, 100 e 324 c.p.c, nonché dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado «erroneamente affermato che le parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo menzionato avrebbero dovuto impugnare in rito, dinnanzi al giudice civile, la sentenza tassata per ultrapetizione». 2.4. Le censure, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connesse, vanno disattese. 2.5. Il giudice del gravame ha rilevato che: - «l a sentenza oggetto di tassazione è stata emessa all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto dal Banco BPM nei confronti della società contribuente in relazione ad undebito da finanziamenti non restituiti. Ottenuto il DI ed instaurato il giudizio di opposizione, nelcorso della causa, è stata concessa la provvisoria esecutività sulla minor somma di € 34.869.519,48in quanto era stato detratto l'importo di€ 47.018,42 corrispondente ad anatocismo dal 01.01.2014.La società debitrice ha pagato la somma in questione in corso di causa e, all'esito del giudizio, ilTribunale ha accertato e dichiarato che il credito ammontava ad € 34.869.519,48 , dando atto delfatto che il debitore aveva già pagato il dovuto»; - la sentenza civile era stata correttamente tassata in misura proporzionale (1% dell'imponibile), venendo in considerazione una pronuncia di accertamento che, diversamente da quanto previsto con riferimento a quelle di condanna, rimaneva al di fuori del campo di applicazione del principio di alternatività. 2.6.Il giudice del gravame, in effetti, nel rilevare che la pronuncia dispositiva del giudice civile recava un accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, oltreché la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha correttamente ricondotto detto accertamento alla previsione tariffaria [art. 8, comma 1, lett. c)] che, come anticipato, forma oggetto di censura da parte della contribuente. 2.7.Questa Corte, - pur dopo la pronuncia di incostituzionalità resa dalla Corte Costituzionale (sentenza 13 luglio 2017, n. 177), -ha statuito che gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale con aliquota dell'1%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, anche qualora essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non applicandosi il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 (cfr. Cass., nn. 3459/2021,11036/2019). 2.8. In dette pronunce - cui va data continuità - la Corte ha, in particolare, rimarcato il diverso rilievo della pronuncia di accertamento, rispetto a quella di condanna, ai fini della tassazione di registro dell'atto giudiziario, e, dunque, della rilevanza fiscale dell'atto in relazione agli effetti dallo stesso prodotti, richiamando le ragioni poste a fondamento della pronuncia di illegittimità costituzionale che è stata resa con riferimento a quell'ipotesi (l'opposizione allo stato passivo fallimentare) nella quale detta distinzione non è utilmente invocabile in quanto l'accertamento costituisce «presupposto necessario e sufficiente della partecipazione del creditore all'esecuzione collettiva,che è strumentale al pagamento del credito stesso, sia pure in "moneta fallimentare"» (non essendo predicabile, dunque, esecuzione forzata). 2.9. Ciò equivale a dire che la cennata distinzione, rispondendo al criterio fondamentale di tassazione degli atti giudiziari (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 20) in relazione ai loro effetti giuridici (cfr. Cass. nn. 12013/2020, 9501/2018, 15918/2011, 19247/2012, 23243/2006, 14649/2005), riprende il suo vigore al di fuori di detta specifica ipotesi, rispondendo la disposizione di cui alla nota II dell'art. 8 cit. - secondo il cui disposto «gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bisnon sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico» - ad un trattamento agevolato di stretta interpretazione che ne esclude l'interpretazione estensiva (cfr., ex plurimis, Cass.nn. 22502/2017, 14816/2011). 2.10. Inoltre, c ome già evidenziato da questa Corte in fattispecie sovrapponibile alla presente (cfr. Cass. n. 3459/2021), per quanto il pagamento del debito in corso di causa comporti normalmente la pronunzia della revoca del decreto ingiuntivo e della cessazione della materia del contendere sulla domanda originaria, non si può declassare, con un'operazione di pura e semplice ermeneutica, la dichiarazione di accertamento del credito (riportata nel dispositivo della sentenza impugnata), ancorché adottata dal giudice dell'opposizione a decreto ingiunto in carenza di una specifica ed autonoma domanda (ultra petitum), ad una statuizione di carattere meramente processuale, anche in considerazione dell'eterogeneità funzionale delle tipologie provvedimentali, per cui era onere delle parti impugnare in parte quala sentenza per ottenere la riforma della pronuncia erroneamente adottata nel merito. 2.11. Né si profila un’irragionevole disparità di trattamento tra le distinte fattispecie di cui all'art. 8, lett. b e lett. c, della tariffa -parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (pronunzie di condanna e pronunzie di accertamento) ai fini della questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3e 53 Cost. , pure prospettata da parte della ricorrente. 2.12. Difatti, secondo l'apprezzamento già manifestato dal giudice delle leggi (sempre con riguardo all'opposizione allo stato passivo del fallimento, ma con argomentazione perfettamente attagliantesi alla vicenda in esame), «il fatto che l'accertamento del diritto di credito costituisca il necessario antecedente logico-giuridico della condanna non rende omogenee le fattispecie messe a confronto, neppure ai fini del regime tributario agevolato» ed «è e vidente, infatti, la diversità degli effetti che derivano dai due tipi di pronunce, quanto alla realizzazione degli interessi del creditore, perché solo quelle di condanna sono suscettibili di esecuzione forzata, rientrando così nell'ambito di applicazionedell'I.V.A. qualora dispongano il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a tale imposta» (sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 13 luglio 2017). 2. In conclusione ilricorso va integralmente respinto , assorbita ogni altra questione. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigettail ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spesedi legittimità, liquidate in Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulterior
Decreto Cassazione n. 01339/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris