CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15411/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 26/02/2019 dal Tribunale di Latina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato previsto dall'art.590 cod.pen., nonché di quelli previsti dagli artt. 55, 87 e 55 del d.lgs. n.81 del 2008 - dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti per essere i reati estinti per sopravvenuta prescrizione e confermando la sentenza in punto di statuizioni civili, in riferimento alla condanna al risarcimento dei danni pronunciata nei confronti della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separato giudizio. La Corte territoriale ha dato atto della circostanza in base alla quale tutti i reati ascritti erano da considerarsi da lungo tempo prescritti; ha quindi esposto che l'imputato aveva proposto appello mettendo in discussione l'affermazione di responsabilità in termini tali da imporre una completa revisione del materiale probatorio, impedendo quindi una declaratoria immediata di assoluzione con effetto liberatorio, ragione che imponeva l'emissione di una pronuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione con conferma delle statuizioni civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.157, comma 7, cod.pen.. Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in nessun conto l'espressa dichiarazione di rinuncia alla prescrizione operata dall'imputato nel corso del giudizio di primo grado, privando quindi il prevenuto del diritto alla celebrazione di un secondo grado di merito. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in riferimento al reato ascritto ai sensi dell'art.589 cod.pen. (rectius, 590 cod.pen.); richiamando sul punto la sentenza n.182 del 2021 della Corte Costituzionale, ha quindi affermato che sarebbe stato comunque onere della Corte d'appello prendere in esame la fondatezza della domanda risarcitoria sulla base della regola di giudizio indicata nella predetta pronuncia. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.4. Il ricorso è fondato. 5. Risulta dagli atti che l'odierno imputato - con dichiarazione resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - ha rinunciato alla prescrizione, che sarebbe altrimenti già maturata antecedentemente a tale data. Ne consegue che, in presenza di tale dichiarazione - valutabile ai sensi dell'art.157, comma 7, cod.pen. la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare nel merito il gravame dell'imputato, con valutazione estesa ai capi civili, attesa la non operatività della causa di estinzione dei reati ascritti. 6. Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad 'altra sezione della Corte d'appello di Roma affinché proceda a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello