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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50182/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], militare dipendente della Guardia di Finanza condannato alle pene di legge per il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'art. 326 cod. pen. in ordine alla comunicazione all'appartenente ad un gruppo criminale nei cui confronti venivano svolte indagini dei dati utili per individuare le auto "civetta" utilizzate dal G.O.A. per i servizi di pedinamento, deduce il vizio di motivazione, per contraddittorietà e travisamento di prove, della sentenza emessa in giudizio di rinvio che aveva in lui individuato l'autore della rivelazione, lamentando altresì che la stessa aveva indebitamente ristretto il tema del giudizio rescissorio ed utilizzato un elemento di prova a carico acquisito in sede di rinnovazione istruttoria inidoneo a sorreggere una conclusione in termini di certezza; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità perché contenente mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da effettive contestazioni di travisamento delle prove, estranea al sindacato di legittimità in quanto frutto di insindacabile valutazione di merito sorretta da adeguata e non manifestamente illogica motivazione; Rilevato, in particolare che: il tema oggetto del giudizio rescissorio è stato dalla sentenza correttamente individuato e la prova testimoniale assunta in sede di rinnovazione istruttoria nel giudizio di rinvio ha consentito di acquisire quell'elemento probatorio a carico, circa la consapevolezza dell'imputato di quali fossero le auto "civetta", che aveva determinato l'annullamento della precedente sentenza di condanna; non essendo detta conclusione contestata in ricorso, gli altri elementi probatori a carico utilizzati per sorreggere la decisione di merito non solo non erano stati oggetto di censura da parte della sentenza rescindente, ma, come rileva quella qui impugnata, erano stati già valutati dalla Corte di cassazione nel ritenere infondati i motivi di ricorso, giudicati fattuali e privi di specificità, che ne censuravano la logicità; nel giudizio di rinvio quegli indizi sono stati oggetto di attenta e complessiva valutazione di merito che, in quanto non illogicamente argomentata, si sottrae ad ulteriore scrutinio in questa sede di legittimità; non sussiste, all'evidenza, alcuno dei pretesi travisamenti probatori segnalati in ricorso, trattandosi di mere contestazioni concernenti la valutazione delle prove, estranee al sindacato di legittimità, e lo stesso dicasi per l'alternativa lettura della c:onversazione ambientale intercettata in auto e dalla quale, trascurandosi del tutto i non illogici rilievi che la sentenza impugnata adduce a sostegno della prova del rapporto amicale tra l'imputato e il malavitoso destinatario della rivelazione del segreto d'ufficio e valorizzandosi elementi equivoci, si vorrebbe pretendere di ricavare che gli interlocutori si riferiscano non già all'imputato ma ad altro finanziere che avrebbe arrestato un certo Umberto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, nonché, ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen., la comunicazione del dispositivo della presente sentenza, a cura della cancelleria, all'amministrazione di appartenenza dell'imputato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Visto l'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen. manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, amministrazione di appartenenza del ricorrente.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], militare dipendente della Guardia di Finanza condannato alle pene di legge per il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'art. 326 cod. pen. in ordine alla comunicazione all'appartenente ad un gruppo criminale nei cui confronti venivano svolte indagini dei dati utili per individuare le auto "civetta" utilizzate dal G.O.A. per i servizi di pedinamento, deduce il vizio di motivazione, per contraddittorietà e travisamento di prove, della sentenza emessa in giudizio di rinvio che aveva in lui individuato l'autore della rivelazione, lamentando altresì che la stessa aveva indebitamente ristretto il tema del giudizio rescissorio ed utilizzato un elemento di prova a carico acquisito in sede di rinnovazione istruttoria inidoneo a sorreggere una conclusione in termini di certezza; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità perché contenente mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da effettive contestazioni di travisamento delle prove, estranea al sindacato di legittimità in quanto frutto di insindacabile valutazione di merito sorretta da adeguata e non manifestamente illogica motivazione; Rilevato, in particolare che: il tema oggetto del giudizio rescissorio è stato dalla sentenza correttamente individuato e la prova testimoniale assunta in sede di rinnovazione istruttoria nel giudizio di rinvio ha consentito di acquisire quell'elemento probatorio a carico, circa la consapevolezza dell'imputato di quali fossero le auto "civetta", che aveva determinato l'annullamento della precedente sentenza di condanna; non essendo detta conclusione contestata in ricorso, gli altri elementi probatori a carico utilizzati per sorreggere la decisione di merito non solo non erano stati oggetto di censura da parte della sentenza rescindente, ma, come rileva quella qui impugnata, erano stati già valutati dalla Corte di cassazione nel ritenere infondati i motivi di ricorso, giudicati fattuali e privi di specificità, che ne censuravano la logicità; nel giudizio di rinvio quegli indizi sono stati oggetto di attenta e complessiva valutazione di merito che, in quanto non illogicamente argomentata, si sottrae ad ulteriore scrutinio in questa sede di legittimità; non sussiste, all'evidenza, alcuno dei pretesi travisamenti probatori segnalati in ricorso, trattandosi di mere contestazioni concernenti la valutazione delle prove, estranee al sindacato di legittimità, e lo stesso dicasi per l'alternativa lettura della c:onversazione ambientale intercettata in auto e dalla quale, trascurandosi del tutto i non illogici rilievi che la sentenza impugnata adduce a sostegno della prova del rapporto amicale tra l'imputato e il malavitoso destinatario della rivelazione del segreto d'ufficio e valorizzandosi elementi equivoci, si vorrebbe pretendere di ricavare che gli interlocutori si riferiscano non già all'imputato ma ad altro finanziere che avrebbe arrestato un certo Umberto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, nonché, ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen., la comunicazione del dispositivo della presente sentenza, a cura della cancelleria, all'amministrazione di appartenenza dell'imputato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Visto l'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen. manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, amministrazione di appartenenza del ricorrente. Così
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