CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36064/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del contestato delitto di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, riferito a sostanza stupefacente detenuta presso l'abitazione della stessa, nei termini precisamente descritti nel capo di incolpazione. 2. Deduce carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale, pur ritenendo "evidente" che tutti coloro che si trovavano nell'abitazione della Capaccio e di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) fossero dediti ad attività preparatorie inerenti alla custodia, al confezionamento, allo spaccio di enormi quantitativi di stupefacente, del tipo hashish e marijuana, ha concluso, in termini apodittici, nel senso di qualificare la condotta della Capaccio quale "mera connivenza non punibile", senza peraltro chiarirne le ragioni e trascurando di motivare in merito alla ritenuta irrilevanza di elementi di fatto, sintomatici della correità della donna, di cui pure aveva dato conto in premessa, atteso altresì che la sostanza era stata rinvenuta all'interno di locali che erano nella piena disponibilità della Capacci. 3. Il Procuratore generale conclude per l'annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, a differenza della connivenza non punibile, che si connota per il comportamento meramente passivo dell'agente, si ha concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti quando l'interessato abbia fornito un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, tenendo consapevolmente e volontariamente un comportamento capace di concretizzare un contributo alla realizzazione del reato (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280244 - 02; Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Spinelli, Rv. 257465 - 01; Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, lemma, Rv. 247127 -01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649; Sez. 4, n. 21441 del 10/04/2006, Piscopo, Rv. 234569 -01). Nel caso, poi, di detenzione di sostanza stupefacente in un'abitazione, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454 - 01; Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Dioum, Rv. 257810 -01) ha colto alcuni indici significativi del concorso di un coabitante nella detenzione illecita, come ad esempio la collocazione dello stupefacente in varie parti dell'abitazione condivisa, il rinvenimento di strumenti idonei alla commercializzazione o il tentativo di disperdere i reperti al momento dell'intervento della polizia giudiziaria. 3. Alla luce di tali insegnamenti, sono fondate le censure dedotte avverso il provvedimento impugnato la cui motivazione si presenta del tutto carente in quanto il Tribunale del riesame si è limitato a sostenere genericamente che la presenza della Capaccio nell'abitazione era verosimilmente giustificata dal fatto che quella fosse la sua dimora, del tutto trascurando i plurimi elementi di gravità indiziaria evidenziati nell'ordinanza di applicazione della misura quali: - l'occultamento di parte dello stupefacente in un'intercapedine, di recente realizzata appositamente all'interno del camino posto nel locale cucina-soggiorno dell'appartamento; - il rinvenimento di un notevole quantitativo di materiale per il confezionamento ed il frazionamento dello stupefacente nella camera da letto in uso alla Capaccio; - il rinvenimento nell'armadio della camera da letto della donna di una bombola da GPL ad uso domestico, artatamente modificata sul fondo e destinata a fungere da nascondiglio per lo stupefacente; - la contraddittorietà delle giustificazioni rese in sede di interrogatorio dalla ricorrente in ordine alle ragioni della presenza di Cangiano e Solina presso la sua abitazione. 4. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso il 19 maggio 2