CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 33048/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31799-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, ROCCAPORENA n. 51, nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 521/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Palmi la sorella [OSCURATO:PERSONA], esponendo che con atto del 1973 il padre aveva donato alla prima il piano terra e alla seconda il piano primo di un fabbricato in Taurianova, coperto da un lastrico solare accessibile esclusivamente da un portone e da una scala siti all’interno dell’unità donata alla convenuta. L’attrice, nel lamentare che la sorella non le riconosceva alcun diritto dominicale sul lastrico in questione, ne rivendicava la comproprietà, e chiedeva il riconoscimento del proprio diritto di passaggio attraverso la proprietà della convenuta, al fine di accedere alla terrazza e farne uso, oltre al risarcimento del danno. Resisteva alle domande [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere l’unica titolare della terrazza in virtù dell’atto di donazione. Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava il diritto di comproprietà delle parti sul lastrico solare nella misura del 50% ciascuna, senza riconoscere all’attrice il diritto di accedervi e farne uso. Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 521/2021, riformava la pronuncia di primo grado, riconoscendo all’appellante il diritto di usare il lastrico solare e di passare per il portone e la scala della sorella al fine di accedervi, in forza di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia al momento della donazione dei due appartamenti. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Palmi la sorella [OSCURATO:PERSONA], esponendo che con atto del 1973 il padre aveva donato alla prima il piano terra e alla seconda il piano primo di un fabbricato in Taurianova, coperto da un lastrico solare accessibile esclusivamente da un portone e da una scala siti all’interno dell’unità donata alla convenuta. L’attrice, nel lamentare che la sorella non le riconosceva alcun diritto dominicale sul lastrico in questione, ne rivendicava la comproprietà, e chiedeva il riconoscimento del proprio diritto di passaggio attraverso la proprietà della convenuta, al fine di accedere alla terrazza e farne uso, oltre al risarcimento del danno. Resisteva alle domande [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere l’unica titolare della terrazza in virtù dell’atto di donazione. Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava il diritto di comproprietà delle parti sul lastrico solare nella misura del 50% ciascuna, senza riconoscere all’attrice il diritto di accedervi e farne uso. Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 521/2021, riformava la pronuncia di primo grado, riconoscendo all’appellante il diritto di usare il lastrico solare e di passare per il portone e la scala della sorella al fine di accedervi, in forza di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia al momento della donazione dei due appartamenti. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia l’erroneo inquadramento della fattispecie da parte del giudice di merito, che avrebbe confuso il diritto di comproprietà sul lastrico solare, inteso quale copertura del fabbricato, con il diritto di fare uso della terrazza ubicata sul relativo piano di calpestio; lamenta, ancora, l’inesatta interpretazione dell’atto di donazione paterno, in quanto il riconoscimento in favore della sola [OSCURATO:PERSONA] della proprietà del portone e della scala di accesso al lastrico solare sarebbe incompatibile con la costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. Con il secondo motivo, subordinato rispetto al precedente, la ricorrente lamenta che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla costituzione di una servitù di passaggio sul vano scala della convenuta sarebbe stata formulata solo nel corso del giudizio di primo grado, e dunque tardivamente, e non sarebbe sorretta da alcun titolo giustificativo. Con il terzo motivo, in via ulteriormente subordinata, la ricorrente denuncia il travisamento della prova in merito all’interpretazione dell’atto di donazione. Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Il giudice di seconde cure ha dato rilievo alla circostanza che il lastrico solare in questione non funge esclusivamente da copertura del fabbricato, in quanto si presenta quale terrazza munita di pavimentazione, di muretti che consentono l’affaccio e di una tettoia. Alla luce di tali caratteristiche del bene comune, ritenute idonee ad evidenziare che esso sia suscettibile di godimento, la Corte territoriale non ha ravvisato l’esistenza di ragioni per escludere l’appellante dal diritto di accedervi e usarne, al pari della sorella. La Corte calabrese ha anche valorizzato il fatto che il donante aveva disposto solamente degli appartamenti e che egli, pur avendo riconosciuto alla sola [OSCURATO:PERSONA] la proprietà del portone e della scala, nulla aveva stabilito per la terrazza e il suo accesso. La Corte d’Appello ha quindi ritenuto erronea la pronuncia di primo grado,che aveva escluso la sussistenza di un titolo idoneo su cui fondare la costituzione di una servitù di passaggio per accedere al lastrico solare tramite la proprietà della convenuta, ed ha ritenuto che il silenzio, sul punto, nell’atto di donazione avesse comportato la costituzione, al momento della donazione dei due appartamenti, di una servitù per destinazione del padre di famiglia. La ricorrente sostiene che il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente inquadrato la fattispecie per via di un travisamento delle prove, e non avrebbe preso in considerazione l’incompatibilità tra le clausole dell’atto di donazione e la costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. In realtà, in tal modo la stessa contesta l’accertamento in fatto svolto dalla Corte distrettuale, proponendo una lettura alternativa del materiale probatorio, senza confrontarsi con il principio secondo cui il motivo di ricorso in cassazione non può risolversi in una istanza di revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790) né nella proposta di una rilettura delle risultanze istruttorie, la valutazione della cui rilevanza ed il cui apprezzamento sono riservati al giudice di merito “… il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 13/06/2014,Rv. 631330). Inoltre, nel dolersi della mancata allegazione da parte dell’attrice di un titolo giustificativo della servitù di passaggio, la ricorrente non considera che nel caso di specie la sorella Angela non aveva invocato l’accertamento dell’esistenza di un diritto reale costituito su base convenzionale, bensì di una servitù sorta per destinazione del padre di famiglia. A tal fine, era dunque pienamente sufficiente produrre, a fondamento della richiesta, l’atto di donazione, sulla base del cui contenuto il giudice di merito doveva verificare, confrontandosi con la situazione oggettiva dell’immobile, se sussistessero, o meno, i requisiti di cui all’art.1062 c.c. Sotto questo profilo, peraltro, va ribadito che “La proprietà' e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti "autodeterminati", individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, sicché nelle azioni ad essi relative (a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito) la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi e non con il titolo (contratto, successione ereditaria, usucapione, etc.) che ne costituisce la fonte, la cui deduzione non ha la funzione di specificazione della domanda, ma è necessaria ai soli fini della prova …” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9851 del 10/10/1997, Rv. 508713)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi in esso esposti. Il ricorso vadunque dichiarato inammissibile. Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribut