CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15458/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo haconfermato la decisione con cui il Tribunale della medesima città avevariconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 4 l. n. 110 del1975 cod. pen.2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato sviluppando due motivi che nonsuperano il vaglio di ammissibilità.2.1. Il primo motivo non rientra tra quelli consentiti perché del tutto privo delnecessario confronto critico con le argomentazioni spese dal Tribunale pergiustificare l'affermazione di responsabilità, risolvendosi nella richiesta, genericaed astratta, di una nuova valutazione della piattaforma probatoria preclusa inquesta sede di legittimità.2.2. Il secondo motivo prospetta deduzioni generiche in tema di mancatoriconoscimento dlele circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen., , sollecitando,senza alcun riferimento a dati fattuali specifici, nuovi apprezzamenti dasovrapporre a quelli dei giudici del merito sorretti da adeguata motivazione.Alla Corte distrettuale che, nell'esaminare i rilievi difensivi, ha consideratoostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio l’assenza di “elementi attinentialla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione diesso”, il ricorrente non ha opposto alcunché di concreto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente