CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06847/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1103/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo digitale Pec: avvgerardopizzirusso@punto pec.it; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona della [OSCURATO:PERSONA] e Legale rappresentante dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il proprio indirizzo digitale Pec: ; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 1601/2023 depositata il 06/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2025 dal la ConsiglieraANTONELLA PELLECCHIA. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]., affermandosi creditrice del signor [OSCURATO:PERSONA], conveniva quest’ultimo avanti al Tribunale di Macerata per ivi nei confronti del medesimo sentir pronunziare l’inefficacia ex art. 2901 c.c.di alcuni atti di disposizione patrimoniale asseritamente pregiudizievoli per la garanzia del proprio credito. Con sentenza n. 1406/2019 il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando l’inefficacia, rispetto alla società attrice, degli atti impugnati e condannando in solido il Lambertucci, la società [OSCURATO:SOCIETA]. e il sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite. Riteneva, invece, il difetto di legittimazione passiva della signora [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta decisione proponeva appello il Lambertucci, deducendo l’insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria, l’assenza dell’eventus damni e del consilium fraudis, nonché la natura onerosa dell’atto di costituzione in pegno. Nel corso del giudizio di secondo grado interveniva la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale procuratrice e mandataria della società [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito in forza di operazione di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B., chiedendo l’estromissione di [OSCURATO:SOCIETA] e la conferma della decisione impugnata. Si costituiva altresì la [OSCURATO:SOCIETA]., che eccepiva il difetto di legittimazione e interesse ad agire del cessionario. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimanevano contumaci. 2.1. Con sentenza n. 1601 del il 6 novembre 2023 la Corte d’ A ppello di Ancona dichiarava l’estromissione di [OSCURATO:SOCIETA]. e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l’inefficacia degli atti dispositivi sopra indicati anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito. 3.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Lambertucci propone ora ricorso per cassazione, affidatoa due motivi. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia v iolazione e falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 111 c.p.c., 1260, 1263 e 2901 c.c.;artt. 1, 2, 3 e 4 L. n. 130/1999. Contesta la sentenza della corte di meritonella parte in cui ha ritenuto ammissibile l’intervento nel giudizio di revocatoria del cessionario del credito ([OSCURATO:SOCIETA]., tramite [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) a seguito di cartolarizzazione ex L. 130/1999. Secondo il ricorrente, in caso di cartolarizzazione non vi è successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., poiché l’oggetto del giudizio revocatorio non è il credito, ma il diritto potestativo all’inefficacia dell’atto dispositivo. Di conseguenza, il cessionario non potrebbe subentrare nell’azione revocatoria né avvalersi degli effetti della relativa sentenza. 4.1.1.Il motivo è infondato. In tema di azione revocatoria ordinaria, questa Corte ha chiarito che la cessione del credito intervenuta in corso di causa comporta la successione ex art. 111 c.p.c. nel diritto controverso, poiché l’azione revocatoria è un mero strumento di conservazione della garanzia patrimoniale inerente al credito ceduto, e non già un diritto autonomo e distinto da esso. Ne consegue che il cessionario del credito ben può intervenire nel processo quale successore a titolo particolare nel diritto vantato dal cedente – anche in grado di appello – senza necessità di instaurare un autonomo giudizio (Cass. 10541/2025; Cass.7395/2024; Cass. 5649/2023; Cass.10442/2023). Orbene, nell’impugnata sentenza di tale principio la corte territoriale ha fatto invero corretta applicazione, disponendo la prosecuzione della causa nei confronti della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., con correlativa estromissione della cedente. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Censura la decisione della corte d’appello di condanna al pagamento delle spese di lite del grado anche del contumace [OSCURATO:PERSONA], laddove nulla ha al riguardo disposto nei confronti dell’altra contumace signora [OSCURATO:PERSONA]. 4.2.1.Il motivo è infondato. Va al riguardo osservato che la [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata priva di legittimazione passiva nel giudizio di primo grado, con integrale compensazione delle spese tra la stessa e [OSCURATO:SOCIETA]. Tale capo della sentenza non risulta impugnato ed è, pertanto, coperto da giudicato. La Corte d’Appello, nel rispetto di tale preclusione, ha correttamente escluso ogni ulteriore statuizione di condanna nei confronti della predetta, limitando la regolamentazione delle spese ai soli appellanti soccombenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], ancorché non costituito). Deve porsi ulteriormente in rilievo che la regolamentazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove siano violati principi fondamentali quali quello per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata di spese. Nel caso in esame tale principio risulta rispettato, poiché la parte rimasta vittoriosa ([OSCURATO:PERSONA], estromessa per difetto di legittimazione) non è stata condannata alle spese, mentre il contumace Pesarini – soccombente in quanto destinatario dell’atto revocato dichiarato inefficace – è stato legittimamente condannato in solido con gli altri appellanti soccombenti. La statuizione impugnata sulle spese del grado d’appello risulta dunque immune da censure, essendo conforme a diritto sia sotto il profilo processuale sia sotto quello equitativo. 5. Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi e uro 20.200,00 ( di cui 20.000,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma