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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 18806/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso l'imputato contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, nonostante la condotta collaborativa tenuta dall'imputato medesimo che, nel corso della prima perquisizione, aveva ammesso il possesso di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti presso la propria abitazione.

Si tratta di motivo non consentito nel giudizio di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello.

Quest'ultima, infatti, ha ritenuto che la ammissione dell'imputato, avvenuta in occasione della prima perquisizione, non abbia condizionato in maniera decisiva la attività di indagine, orientandone l'operato al punto da indurre la polizia giudiziaria a procedere a una perquisizione domiciliare che, senza il contributo dell'imputato, non avrebbe avuto luogo; quanto ammesso dall'Haska si può ritenere abbia determinato, al più, la decisione dei carabinieri di Orte di procedere essi stessi alla perquisizione domiciliare piuttosto che demandare la stessa ai colleghi di Terni, senza, dunque, alcun apprezzabile contributo alle indagini.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge penale e la carenza di motivazione in ordine alla disposta confisca della somma di denaro sequestratagli, pari ad euro 7.900, rinvenuta presso l'abitazione dello stesso ricorrente, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di appello ha esaurientemente argomentato circa i motivi che sono stati posti a fondamento della decisione di disporne la confisca.

In particolare, la Corte territoriale, dopo aver richiamato le disposizioni (l'art. 85-bis d.P.R. 309/90 e l'art. 240-bis c.p.) che prevedono, in caso di condanna per taluno dei delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/90, la confisca del denaro di cui il condannato non riesca a giustificare la provenienza e di cui risulti avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito, ha ritenuto non esser stata fornita, nel caso di specie, alcuna prova circa le fortune economiche dell'impresa di pulizie di cui il ricorrente sosteneva cli essere titolare, prova necessaria al fine di giustificare la disponibilità del denaro rinvenuto presso l'abitazione.

Rilevato che il ricorso deve essere per questi motivi dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso l'imputato contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, nonostante la condotta collaborativa tenuta dall'imputato medesimo che, nel corso della prima perquisizione, aveva ammesso il possesso di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti presso la propria abitazione. Si tratta di motivo non consentito nel giudizio di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello. Quest'ultima, infatti, ha ritenuto che la ammissione dell'imputato, avvenuta in occasione della prima perquisizione, non abbia condizionato in maniera decisiva la attività di indagine, orientandone l'operato al punto da indurre la polizia giudiziaria a procedere a una perquisizione domiciliare che, senza il contributo dell'imputato, non avrebbe avuto luogo; quanto ammesso dall'Haska si può ritenere abbia determinato, al più, la decisione dei carabinieri di Orte di procedere essi stessi alla perquisizione domiciliare piuttosto che demandare la stessa ai colleghi di Terni, senza, dunque, alcun apprezzabile contributo alle indagini. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge penale e la carenza di motivazione in ordine alla disposta confisca della somma di denaro sequestratagli, pari ad euro 7.900, rinvenuta presso l'abitazione dello stesso ricorrente, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di appello ha esaurientemente argomentato circa i motivi che sono stati posti a fondamento della decisione di disporne la confisca. In particolare, la Corte territoriale, dopo aver richiamato le disposizioni (l'art. 85-bis d.P.R. 309/90 e l'art. 240-bis c.p.) che prevedono, in caso di condanna per taluno dei delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/90, la confisca del denaro di cui il condannato non riesca a giustificare la provenienza e di cui risulti avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito, ha ritenuto non esser stata fornita, nel caso di specie, alcuna prova circa le fortune economiche dell'impresa di pulizie di cui il ricorrente sosteneva cli essere titolare, prova necessaria al fine di giustificare la disponibilità del denaro rinvenuto presso l'abitazione. Rilevato che il ricorso deve essere per questi motivi dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 18806/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris