CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04756/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9039/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante pro tempore, dell'[OSCURATO:PERSONA] per il Mezzogiorno d'Italia, rappresentatoe difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura a margine del l'atto di costituzione con nuovo difensore, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 9. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore. -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLAZIO, n. 6289/14/2014, depositata in data22 ottobre 2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 1 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. L’[OSCURATO:PERSONA] per il Mezzogiorno d’Italia, ente ecclesiastico per lo svolgimento di attività non commerciali diverse da quelle religiose e di culto, aveva impugna to l’avviso di accertamento n. RCB0406005332008,con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione,per l’anno di imposta 2004, la somma di euro 74.200,00 proveniente dalla com pravendita di terreni per euro 70.000,00 e dall'attività alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande, non dichiarata, per euro4.200,00. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, c on sentenza n.199/47/11, depositata il 15 marzo 20 11, confermava l’avviso di accertamento limitatamente al «maggior reddito imponibile per i corrispettivi della compravendita dell’immobile». 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dalla contribuente, ha rigettato l’appello, specificando che l'art . 1 43 TUIR vigente per l’anno d’imposta 2004, in ordine agli Enti non commerciali residenti, disponeva che a formare il reddito complessivo degli stessi concorrevano anche i redditi « diversi » , ovunque prodotti e quale ne fossela destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e tra i redditi esenti erano ricomprese, ai sensi dell’art.67 stesso TUIR (prima art. 81 vecchio TUIR), anche le plusvalenze da compravendita di immobili; gli enti ecclesiastici, anche se non svolgevano attività non commerciali, non erano « esenti dall’imposta » ed era del tutto irrilevantela «destinazione» dei redditi in questione .4.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante pro tempore, dell'[OSCURATO:PERSONA] per il Mezzogiorno d'Italia,ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a un unicomotivo. 5. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo si deducono due profili di censura, il primo di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.); il secondo di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile di ufficio (art. 360, comma primo, n. 5 , cod. proc. civ. ) . Sotto il primo profilo l 'Ente ricorrente lamenta che la decisione dei giudici tributari si palesa va illegittima nella parte in cui avevarilevato che la vendita dei terreni si configurava come attività de l tutto mancante del carattere imprenditoriale per la tassazione dei redditi posto che l'intento dell'[OSCURATO:PERSONA] per il Mezzogiorno d'Italia in ordine alla alienazione, col metodo della licitazione privata, degli appezzamenti di terreno siti nel Comune di Castel di Sangro erastato unicamente quello di impiegare la somma di denaro ricavata dalla cessione degli stessi allo scopo precipuo ed esclusivo del perseguimento dei propri fini istituzionali; nell'operazione di cessione di cui si trattava non si rinvenivaalcun intento lucrativo attenendo la stessa non ad una finalità speculativa bensì al fine di destinare tali risorse alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente stesso, finalità concretantesi in attività meramente assistenziali e benefiche prive di qualsivoglia risvolto lucrativo;gli Enti E cclesiastici riconosciuti come persone giuridiche, quale era, appunto, l'[OSCURATO:PERSONA] per il Mezzogiorno d'Italia, rientravano sicuramente nella categoria degli Enti non commerciali ed in ogni caso il quarto comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 460/1997 con riferimento alla «Perdita della qualifica di ente non commerciale» statuivache «le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili»; la ratio della norma in commento d oveva essere individuata nel fatto che, con riguardo agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, si eranoritenute «comunque prevalenti le attività istituzionali di ispirazione eminentemente idealistica»; gli enti ecclesiastici riconosciuti, in quanto tali, erano oggetto di verifica da parte dello Stato relativamente allo scopo perseguito, pertanto l'esercizio di qualsiasi attività da parte dell'ente ecclesiastico poteva essere solo connessa o strumentale rispetto all'attività principale perché, di contro, l'ente avrebbe persola qualifica stessa di ente ecclesiastico ancor prima di poter parlare di perdita di qualifica di ente non commerciale; ne consegu iva che anche lo svolgimento dell'attività di impresa da parte dell'ente ecclesiastico non doveva ritenersi contrastante con gli scopi di natura ideale e non economica che l'ente perseguiva, ma poteva svolgere l'importante funzione di procurare i mezzi finanziari necessari e strumentali per il perseguimento dello scopo principale.Sotto il secondo profilo l'Ente ricorrente lamenta che l 'avviso di accertamento era pure del tutto carente di motivazione atteso che nello stesso non venivanoindicate le aliquote concretamente applicate al maggior reddito accertato a carico della contribuente. 1.1 Tanto premesso, risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso. 1.2 Va rilevato, infatti, che a fronte del deposito della sentenza impugnata, avvenuto in data 22 ottobre 2014, la notifica del ricorso è avvenuta in data 26 marzo 2015 (momento di perfezionamento per il soggetto notificante), oltre il termine, dunque,di sei mesi dalla notifica della sentenza impugnata. 1.3E', invero, giurisprudenza costante di questa Corte, che il termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, stabilito dall'art. 327 cod.proc. civ., decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata dal cancelliere alla parte costituita, giacché l'attività partecipativa del cancelliere resta estranea al procedimento di pubblicazione e non integra un elemento costitutivo, né integrativo dell'efficacia di essa (Cass., 3 febbraio 2022, n. 3372; Cass., 10 luglio 2020, n. 14821; Cass., 16 dicembre 2014, n. 26402; Cass., 15 giugno 2010, n. 14297). 1.4 Inoltre, l'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha ridotto a sei mesi il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ.,è applicabile nel caso in esame, in quanto il giudizio è stato introdotto in data successiva al 4 luglio 2009, giusta art. 58, comma1, della legge n. 69 del 2009, come emerge chiaramente, alle pagine 1 e 2 del ricorso per cassazione, dove si precisa che l'avviso di accertamento n. RCB0406005332008 è stato notificato in data 22 dicembre 2009 e il ricorso di primo grado è stato depositato in data 9 marzo 2010. 2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione va assunta sulle spese processuali, non avendo l'Amministrazione intimata svolto difese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per